Disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico degli aceti di cui all’articolo 54 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Articolo 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) «SIAN»: il sistema informativo agricolo nazionale;
b) «legge»: legge 12 dicembre 2016, n. 238.
c) «registro vitivinicolo»: il registro disponibile in ambito SIAN tenuto in forma dematerializzata, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
d) «registro telematico»: il registro vitivinicolo integrato e modificato al fine di consentire la registrazione degli aceti ai sensi dell’articolo 54 della legge. Il registro integrato si chiamerà «registro telematico vitivinicolo e degli aceti».
e) «operatori»: i produttori e i confezionatori di aceto.
f) «portale mipaaf.sian»: il portale di accesso (http://mipaaf.sian.it), alle informazioni ed ai servizi resi disponibili in rete dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, attraverso il quale gli utenti hanno la possibilità di interagire con l’amministrazione per ottenere informazioni, per consultare e aggiornare i dati di competenza propria o dei soggetti rappresentati, per scaricare software e modulistica specifica.
g) «ICQRF»: il dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
h) «distinta»: nota o elenco predisposti in formato cartaceo o elettronico contenenti i dati specifici relativi alle operazioni di carico e scarico effettuate, ma non giustificate da altra documentazione ufficiale fiscale e/o vitivinicola.
Articolo 2.
Adeguamento del registro vitivinicolo
1. Il registro vitivinicolo è integrato secondo le specifiche tecniche adottate con apposito provvedimento del capo dipartimento dell’ICQRF, al fine di adeguarlo alle prescrizioni indicate all’articolo 3.
Articolo 3.
Prescrizioni per la registrazione degli aceti – articolo 54 della legge
1. Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione. Per lavorazione si intende anche la movimentazione e/o la detenzione degli aceti.
2. Ai fini dell’integrazione delle registrazioni degli aceti, il registro vitivinicolo può prevedere un’apposita sezione.
3. Nel registro telematico sono tenuti conti distinti, per i prodotti sfusi, suddivisi per committente:
a) per ciascuna materia prima introdotta e per ciascun aceto anche aromatizzato;
b) per gli aceti di vino contenenti una quantità di alcol etilico superiore a 1,5 per cento in volume ma non superiore a 4, ottenuti mediante fermentazione statica e maturazione in recipienti di legno, o in recipiente di materiale diverso per gli aceti di vino bianco, di capacità non superiore a 10 ettolitri per un periodo non inferiore a sei mesi; la maturazione in legno è dimostrata mediante le annotazioni sul registro telematico;
c) per ogni aceto di vino per il quale si intende utilizzare il riferimento ad una DOP o IGP ai sensi dell’articolo 56, comma 1, della legge e per le materie prime destinate ad essere tra- sformati in tale aceto di vino;
d) per ogni aceto per il quale si intende utilizzare il riferimento ad una DOP o IGP ai sensi dell’articolo 56 comma 2, della legge e per le materie prime destinate ad essere trasformati in tale aceto.
I liquidi zuccherini, alcolici e gli aceti sono distinti, a seconda del caso, anche in base al grado zuccherino, al titolo alcolometrico volumico totale e al grado dell’acidità espressa in acido acetico.
4. Nel registro telematico per ogni operazione o movimentazione sono annotati:
a) la data dell’operazione;
b) il quantitativo entrato o uscito delle mate- rie prime e degli aceti e la relativa lavorazione,
c) il prodotto ottenuto;
d) il riferimento al documento che giustifica l’entrata e/o l’uscita dei prodotti sfusi.
5. Nell’operazione d’imbottigliamento è riportato il numero di lotto che figura in etichetta ai fini della tracciabilità prevista dall’articolo 54, comma 3, della legge.
6. La registrazione degli aceti preconfezionati è riepilogativa mensile per tipologia di prodotto.
7. Le iscrizioni delle operazioni nel registro sono effettuate entro il primo giorno lavorativo per le entrate e per le lavorazioni ed entro il terzo giorno lavorativo per le uscite. I soggetti che si avvalgono di una contabilità computerizzata possono iscrivere i dati sul registro telematico entro trenta giorni successivi alla data di svolgi- mento dell’operazione, a condizione che:
– la predetta contabilità computerizzata sia in grado di giustificare, a prima richiesta degli organi di controllo competenti, le operazioni e le giacenze non ancora registrate sul registro telematico, e
– le suddette operazioni e le giacenze possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di documenti giustificativi attendibili.
Articolo 4.
Prescrizioni per la tenuta in forma semplificata del registro telematico di cui all’articolo articolo 54 comma 2 della legge
1. In deroga all’articolo 3, presso gli stabilimenti con produzione inferiore a 20 ettolitri la registrazione è prevista con le seguenti cadenze temporali e modalità semplificate:
a. le operazioni di carico e scarico e trasformazione di cui all’articolo 3 sono registrate in modo riepilogativo settimanale.
b. il riepilogo settimanale delle operazioni è annotato sul registro telematico entro 30 giorni successivi all’ultimo giorno della settimana relativa al riepilogo. L’operatore, all’atto del controllo, presenta la documentazione giustificativa delle operazioni oggetto di riepilogo nonché di quelle non ancora registrate, anche mediante un’apposita distinta.
Articolo 5.
Identificazione dei recipienti
1. Ciascun recipiente di stoccaggio riporta l’indicazione della capacità totale ed è munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell’aceto contenuto. In alternati- va al dispositivo per la rilevazione del contenuto può essere resa disponibile, al momento del controllo, la tabella di taratura del recipiente.
2. I recipienti di capacità superiore ai 600 litri riportano, inoltre, il codice identificativo che deve essere annotato nell’anagrafica dei recipienti del registro telematico.
3. I recipienti di volume fino a 600 litri riempiti dello stesso prodotto possono essere contrassegnati da un unico codice identificativo che individua in modo univoco il gruppo di recipienti a cui le indicazioni si riferiscono.
4. Le partite di aceto confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino, sono contrassegnate dal lotto che successivamente viene apposto sull’etichettatura.
5. Per ogni recipiente di stoccaggio o per gruppo di recipienti di cui ai commi 2, 3 e 4 è indicata la designazione del contenuto in un cartello apposto sul recipiente o sul gruppo di recipienti oppure in un sistema elettronico aziendale i cui dati sono messi immediatamente a disposizione su richiesta degli organi di controllo. La designazione è quella riportata nel registro telematico.
Articolo 6.
Indicazione atta a individuare l’impresa che ha operato il confezionamento
1. L’indicazione atta ad individuare l’impresa che ha operato il riempimento del recipiente, ai fini dell’articolo 55, comma 3, lett. a), della legge, può essere assolta mediante l’indicazione sull’etichettatura:
– del codice ICQRF collegato al registro. Il codice ICQRF può essere riportato alla fine del lotto, preceduto dalla dicitura «ICQRF» seguita dalla sigla della provincia e dal numero identificativo dello stabilimento. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del reg. n. 1169/11, in etichetta deve essere sempre indicato per esteso il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del responsabile delle informazioni;
oppure
– del nome o della ragione sociale e dell’indirizzo dello stabilimento. Se l’impresa che ha operato il riempimento è diversa dal responsabile delle informazioni indicato in etichetta ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1169/11, il nome dell’impresa è preceduta dall’indicazione «imbottigliato da ...» o da altra dicitura che chiarisca i ruoli dei soggetti indicati in etichetta.
Articolo 7.
Aceti balsamici ad IGP e DOP e condimenti a base di mosto cotto
1. Per gli aceti balsamici a indicazione geografica protetta e a denominazione d’origine protetta e per i condimenti a base di mosto cotto è tenuto il registro vitivinicolo per il carico e lo scarico delle materie prime vitivinicole e dell’aceto di vino utilizzati nella produzione degli aceti balsamici e dei condimenti. La registrazione del carico della produzione degli aceti balsamici e dei condimenti e della successiva movimentazione non è obbligatoria.
Articolo 8.
Disposizioni transitorie e finali
1. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato:
a) si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 78, comma 4, della legge.
b) ove ne ricorrano le condizioni, si applicano il ravvedimento operoso previsto dall’artico- lo 85 della legge e la diffida di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal SIAN, è esclusa la responsabilità dell’operatore in quanto l’errore non è determinato da sua colpa.
3. Tenuto conto che all’entrata in vigore del presente decreto, il registro vitivinicolo consente la registrazione dei soli aceti di vino e degli aceti di vino aromatizzati, fino alla completa integrazione del precitato registro, per gli aceti diversi dagli aceti di vino, i registri sono tenuti in modalità cartacea preventivamente vidimati dall’ufficio dell’ICQRF competente per territorio per ubicazione dello stabilimento.
4. Con il decreto del capo dipartimento dell’ICQRF di cui all’articolo 2 è stabilita, inoltre, la data dell’entrata in applicazione del «registro telematico vitivinicolo e degli aceti», prevedendo anche una fase transitoria nel corso della quale il registro telematico è reso disponibile nel SIAN e può essere utilizzato dagli operatori in via sperimentale.
5. A decorrere dalla data di entrata in applicazione del «registro telematico vitivinicolo e degli aceti» di cui al comma 4, è abrogato il comma 2, dell’art. 3, del decreto del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2015, n. 293.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.