Definizione dell’ambito di applicazione delle disposizioni concernenti i criteri di incompatibilità per la nomina e l’attività del comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all’articolo 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Articolo 1.
Casi di incompatibilità per la nomina del comitato nazionale vini DOP e IGP
1. L’incarico di membro effettivo del comitato nazionale vini DOP e IGP, di seguito «comitato», è incompatibile con incarichi dirigenziali o di responsabilità svolti presso le autorità pubbliche e gli organismi di controllo privati, di seguito denominati «organismi di controllo», delle specifiche DOP o IGP dei vini di cui all’articolo 64, comma 1, della legge n. 238 del 2016.
2. Gli incarichi dirigenziali o di responsabilità di cui al comma 1 sono riferiti agli incarichi svolti da soggetti legati da un rapporto di lavoro con gli organismi di controllo, nell’ambito degli organi societari e delle strutture organizzative interne agli stessi organismi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ai sensi dell’articolo 40, comma 5, della legge n. 238 del 2016, anche nei riguardi dei soggetti che svolgono incarichi dirigenziali o di responsabilità nell’ambito degli organi societari e delle strutture organizzative interne degli organismi di accreditamento degli organismi di controllo.
4. I tre membri del comitato esperti nel settore della viticoltura e dell’enologia di cui all’articolo 40, comma 2, lettera b), della legge n. 238 del 2016, non possono rivestire incarichi dirigenziali o di responsabilità nell’ambito degli enti ed organizzazioni che sono rappresentati in comitato dai relativi membri ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l), della legge n. 238 del 2016.
Articolo 2.
Attività del comitato e relative situazioni di incompatibilità
1. Nell’ambito dell’attività del comitato, il presidente e ciascun membro sono tenuti al rispetto degli obblighi sanciti dall’articolo 7 del codice di comportamento richiamato in premessa, relativo ad ulteriori motivi di incompatibilità rispetto a quelli previsti all’articolo 1.
2. Qualora all’ordine del giorno della riunione del comitato vi sia una richiesta di protezione o una richiesta di modifica del disciplinare di una denominazione d’origine o indicazione geografica, i membri del comitato devono comunicare al presidente eventuali motivi di incompatibilità o conflitto di interesse, di cui all’articolo 1 del presente decreto e all’articolo 7 del citato codice di comportamento, e sono tenuti, a seconda dei casi, ad abbandonare temporaneamente la riunione e/o ad astenersi in eventuali votazioni, dichiarazioni o giudizi.
Articolo 3.
Pubblicazione
1. Il presente decreto è trasmesso agli enti ed alle organizzazioni di categoria e professionali tenute alla designazione dei membri effettivi del citato comitato ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge n. 238 del 2016.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 devono presentare, unitamente alla designazione, una dichiarazione, rilasciata dal soggetto designato come membro effettivo, ai sensi del Dpr del 28 dicembre 2000, n. 445, conforme all’allegato modello (all. 1). La dichiarazione di cui al primo periodo deve essere fornita anche da parte degli esperti direttamente nominati dal ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettera b) della legge n. 238 del 2016.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del ministero delle Politi- che agricole alimentari e forestali.
ALLEGATO 1
(omissis)