Disposizioni di attuazione del reg. n. 110/08 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
(Decreto 13 maggio 2010, pubblicato in G.U. 15 settembre 2010, n. 216)
Il presente decreto è abrogato a decorrere dall’entrata in vigore del D.M. 19 ottobre 2023, prot. n. 580490, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19 del medesimo.
Articolo 1.
Definizioni e finalità
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
«ministero»: il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – dipartimento delle politiche europee e internazionali, via XX settembre n. 20 – 00187 Roma;
«ICQRF»: dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;
«regolamento comunitario»: il regolamento n. 110/08 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
«regolamento comunitario abrogato»: il regolamento n. 1576/89 del Consiglio del 29 mag- gio 1989;
«indicazione geografica»: l’indicazione che, ai sensi della definizione di cui al regolamento comunitario, identifica una bevanda spiritosa originaria del territorio italiano, di una regione o località italiana, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica;
«soggetti richiedenti»: i soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di registrazione comunitaria delle bevande spiritose con indicazione geografica;
«scheda tecnica»: il documento concernente i requisiti prescritti dall’articolo 17 del regolamento comunitario per l’indicazione geografica della quale si richiede la registrazione;
«domanda di registrazione di un’indicazione geografica»: domanda presentata dal ministero alla Commissione europea;
«comitato di conciliazione»: il comitato istituito dal ministero per l’esame della documentazione in caso di opposizione alla richiesta di registrazione.
2. Il presente decreto, attuativo del regola- mento comunitario ed in particolare del capo III, definisce le modalità di presentazione della richiesta di registrazione comunitaria delle seguenti bevande spiritose individuate ai sensi dell’articolo 15 del regolamento comunitario:
a) bevande spiritose indicate nell’allegato III del regolamento comunitario;
b) bevande spiritose non registrate alla data di entrata in vigore del regolamento comunitario e per le quali è presentata la richiesta di registrazione per l’inclusione nell’allegato III.
Articolo 2.
Norme di produzione
1. Le bevande spiritose con «indicazione geografica» devono essere prodotte secondo le norme di produzione e commercializzazione comunitarie e nazionali citate in premessa.
Articolo 3.
Soggetti richiedenti
1. Sono legittimati alla presentazione della richiesta di registrazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 2, le associazioni e le organizzazioni professionali, a livello nazionale e regionale, che operano nell’ambito delle bevande spiritose, aventi tra gli scopi indicati nello statuto la valorizzazione delle bevande spiritose.
2. Nel caso in cui siano presentate, da parte di diversi soggetti legittimati, più richieste di registrazione per la stessa bevanda spiritosa con la medesima indicazione geografica, il ministero procede, in relazione a ciascuno dei soggetti legittimati, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.
Articolo 4.
Richiesta di registrazione e documentazione
1. La richiesta di registrazione delle bevande spiritose indicate all’art. 1, comma 2, lettera a), corredata dalla scheda tecnica di cui al successivo articolo 5, è presentata dai soggetti legittimati al ministero in carta legale, firmata dal legale rappresentante e inviata per conoscenza alle regioni interessate.
2. La richiesta di registrazione delle bevande spiritose indicate all’articolo 1, comma 2, lettera b), corredata dalla scheda tecnica di cui al successivo articolo 5, è presentata dai soggetti legittimati al ministero per il tramite della regione, in carta legale, firmata dal legale rappresentante.
Tale richiesta è completata dalla seguente documentazione:
a) parere favorevole alla registrazione rilasciato dalle regione/i o provincia autonoma nel cui territorio ricade l’indicazione geografica del- la bevanda spiritosa;
b) relazione tecnica dalla quale si evince che la bevanda spiritosa con indicazione geografica è originaria del territorio italiano o di una regione o località italiana, per la quale una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica tecnica è attribuibile alla sua origine geografica;
c) relazione storica corredata di riferimenti bibliografici e/o documenti commerciali, dai quali risulti l’uso tradizionale dell’indicazione geografica nel linguaggio comune, associata alla categoria della bevanda spiritosa in causa;
d) relazione socio-economica dalla quale risultino i quantitativi attualmente prodotti e commercializzati ed i mercati di commercializzazione;
e) atto costitutivo e statuto dell’associazione e dell’organizzazione professionale richiedente;
f) elenco delle ditte che producono l’indicazione geografica.
Articolo 5.
Scheda tecnica
1. La scheda tecnica, riportata nell’allegato 1 al presente decreto, contiene i seguenti elementi previsti all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento comunitario:
a) la denominazione e la categoria della bevanda spiritosa, compresa l’indicazione geografica;
b) una descrizione della bevanda spiritosa, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto nonché caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene;
c) la definizione della zona geografica interessata;
d) una descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti;
e) gli elementi che dimostrano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica;
f) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali;
g) il nome e l’indirizzo del richiedente;
h) eventuali aggiunte all’indicazione geografica e/o eventuali norme specifiche in materia di etichettatura, conformemente alla pertinente scheda tecnica ed alle norme nazionali vigenti.
2. Le schede tecniche della indicazioni geografiche «Grappa» e «Brandy italiano», che saranno pubblicate con successivi decreti, non ricadono nella procedura prevista dal presente decreto e sono inviate alla Commissione per la registrazione.
3. Con successivo decreto saranno definiti i piani di controllo relativi alla «Grappa» ed al «Brandy italiano».
Articolo 6.
Istruttoria, procedura di opposizione, cancellazione
1. Il ministero verifica che la richiesta presentata sia completa e conforme al presente decreto ed alla normativa comunitaria e richiede, entro trenta giorni dal ricevimento della ri- chiesta, nel caso in cui sia necessario, un’integrazione della documentazione.
2. Il ministero, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, pubblica nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana la richiesta stessa e la relativa scheda tecnica.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al precedente comma 2, possono essere avanzate opposizioni motivate alla registrazione da parte di soggetti contro interessati.
4. In assenza di opposizioni, entro il termine indicato al comma 3, il ministero pubblica nel- la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il decreto contenente la scheda tecnica per la registrazione comunitaria e, entro trenta giorni da tale pubblicazione, invia la domanda di registrazione comunitaria alla Commissione europea.
5. L’opposizione di cui al precedente comma 3 deve essere motivata in relazione ai seguenti aspetti:
a) composizione dei prodotti e tecniche produttive;
b) nome geografico;
c) esistenza di marchi omonimi;
d) tradizionalità della produzione.
6. L’opposizione motivata è presentata al ministero che, dopo l’audizione delle parti interessate, sottopone la documentazione completa al comitato di conciliazione di cui al successivo articolo 8, che esprime un parere entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. Il comitato di conciliazione può richiedere ulteriori informazioni ai soggetti interessati, ed alla regione.
7. Il ministero, al termine della procedura di opposizione, pubblica nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il parere del comitato.
8. Nel caso di opposizione ritenuta infondata dal comitato di conciliazione di cui al precedente comma 5, il ministero pubblica nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il decreto di riconoscimento dell’indicazione geografica ed invia, entro trenta giorni da tale pubblicazione, la domanda di registrazione con la relativa scheda tecnica alla Commissione europea.
9. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria, a seguito dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione della Commissione sulla indicazione geografica in causa, il ministero provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione con gli elementi della scheda tecnica, così come approvato dalla Commissione UE.
10. Per le bevande spiritose di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), la richiesta con la relativa scheda tecnica deve essere presentata al ministero entro il 20 febbraio del 2013.
Articolo 7.
Verifiche e controlli
1. Il controllo del rispetto delle disposizioni sulla produzione delle bevande spiritose con indicazione geografica sono svolti da autorità pubbliche designate e da organismi di controllo, a tal fine autorizzati dall’ICQRF, che operano conformemente a quanto previsto dal regolamento n. 882/04 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali.
2. L’ICQRF predispone un apposito elenco degli organismi autorizzati al controllo della produzione e commercializzazione delle bevande spiritose con indicazione geografica.
3. Gli organismi di controllo che intendo- no essere inseriti nell’elenco di cui al comma 2 presentano domanda di riconoscimento al capo dell’ICQRF, per l’iscrizione nell’elenco medesimo dopo verifica della conformità alla norma EN 45011 e, a decorrere dal 1° maggio 2010, dell’accreditamento in conformità della stessa, nonché della disponibilità di personale qualificato sulle produzioni specifiche e di mezzi idonei allo svolgimento dell’attività di controllo richiesta.
4. Le associazioni e le organizzazioni di cui all’articolo 3 del presente decreto devono individuare, per il controllo delle relative produzioni, una autorità pubblica o un organismo di controllo autorizzato riferendosi all’elenco previsto al comma 2.
5. L’organismo di controllo, o se del caso l’autorità pubblica designata, presenta all’ICQRF uno specifico piano dei controlli realizzato sulla base della scheda tecnica della indicazione geografica. L’ICQRF procederà alla valutazione del piano dei controlli presentato ed alla autorizzazione dell’organismo con apposito decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
6. Le strutture di controllo di cui al punto 1, anteriormente all’immissione del prodotto sul mercato, verificano in particolare che:
a) le indicazioni specifiche relative all’origine ed alla provenienza delle materie prime risultino dai documenti di accompagnamento delle stesse materie prime;
b) la produzione, secondo le risultanze dei registri, è stata effettuata nell’area geografica cui fa riferimento l’indicazione geografica;
c) le operazioni successive alla distillazione sono effettuate nelle aree geografiche cui fa riferimento l’indicazione, esclusi l’imbottiglia- mento e le attività strettamente connesse, salvo se diversamente previsto nella scheda tecnica;
d) le spese relative all’attività degli organismi di certificazione sono a carico dei produttori della bevanda spiritosa.
Articolo 8.
Comitato di conciliazione
1. Il comitato di conciliazione è istituito con apposito decreto ministeriale ed è composto da 9 membri di cui tre rappresentanti del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, un rappresentante del ministero dello Sviluppo economico, due rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, tre rappresentanti delle regioni e province autonome nominati dalla conferenza permanente Stato-regioni.
2. La presidenza del comitato di conciliazione è affidata ad un rappresentante del ministero.
Articolo 9.
Disposizioni transitorie
1. Fatte salve le norme di cui all’articolo 28 del regolamento comunitario, norme transitorie connesse all’applicazione della scheda tecnica, se necessario, sono previste nel decreto di cui all’articolo 6, comma 4.