Disposizioni per l’emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell’articolo 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013.
Il presente decreto è stato abrogato dal Decreto 28 dicembre 2020, prot. n. 9400871.
Articolo 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, in applicazione dell’articolo 16 del decreto ministeriale prot. n. 7490 del 2 luglio 2013, le modalità di emissione del documento MVV in formato elettronico, con modalità telematiche, nell’ambito dei servizi del SIAN.
Articolo 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) «ministero»: il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;
b) «SIAN»: il sistema informativo agricolo nazionale;
c) «ICQRF» dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del ministero;
d) «ufficio territoriale» l’ufficio dell’ICQRF competente per il luogo di spedizione, salvo ove altrimenti specificato;
e) «portale mipaaf.sian.it»: il portale di accesso alle informazioni ed ai servizi del SIAN resi disponibili in rete dal ministero, presente alla pagina internet http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp;
f) «registro telematico»: il registro vitivinicolo telematico di cui al D.m. 20 marzo 2015;
g) «MVV-E»: il documento MVV in formato elettronico, debitamente validato, emesso dallo speditore utilizzando esclusivamente l’apposita funzionalità presente nel SIAN, secondo le istruzioni previste nel presente decreto;
h) «speditore»: il soggetto obbligato alla compilazione del documento di accompagnamento per i trasporti dei prodotti vitivinicoli, individuato come colui che detiene prodotti vitivinicoli prima dell’inizio del trasporto o della consegna dei prodotti stessi a chi effettua il trasporto;
i) «sistema informativo» applicativo informatico disponibile nel portale SIAN attraverso il quale viene attuato il processo di «telematizzazione» del documento vitivinicolo MVV-E. Attraverso tale applicativo informatico gli utenti hanno la possibilità di interagire con il SIAN per gestire i dati di competenza propria e dei soggetti rappresentati;
j) «funzionalità telematica»: le apposite funzionalità disponibili nei servizi SIAN per l’accesso, l’emissione, la consultazione e la gestione dell’MVV-E;
k) «supporto cartaceo»: la stampa dell’MVV-E o il documento commerciale recante i riferimenti all’MVV-E, scortanti il trasporto;
l) «supporto elettronico mobile»: ogni dispositivo elettronico pienamente utilizzabile seguendo la mobilità dell’utente (telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, ecc.) sul quale è visualizzato l’MVV-E;
m) «codice MVV»: il codice di riferimento amministrativo specifico identificativo di ciascun MVV-E, attribuito automaticamente dal SIAN mediante apposita funzionalità telematica, indicato nella casella 1d del documento;
n) «codice ICQRF»: il codice alfanumerico attribuito dagli uffici territoriali all’operatore per ogni deposito o stabilimento di spedizione o di destinazione della merce; per gli operatori che non dispongono, a qualsiasi titolo, di un deposito o di uno stabilimento, il codice ICQRF è assegnato alla sede legale;
o) «decreto»: decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 7490 del 2 luglio 2013;
p) «regolamento»: il regolamento delegato n. 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017;
q) «certificazione: il certificato della origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell’annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell’IGP di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento e la certificazione per i prodotti vitivinicoli esportati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento.
Articolo 3.
Emissione del documento MVV-E e certificazione
1. Il documento di accompagnamento elettronico di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto, è l’MVV-E ed è emesso dallo speditore in conformità con le disposizioni del presente decreto e dell’allegato.
2. Ai fini dell’emissione dell’MVV-E lo speditore è iscritto al SIAN ed è dotato di un codice ICQRF.
3. L’MVV-E è emesso solo se è stato validato tramite l’apposita funzionalità telematica.
4. Dopo la validazione l’MVV-E non può più essere modificato.
5. Qualsiasi variazione relativa al trasporto che si verifichi dopo la validazione, ad eccezione del caso previsto nella sezione 1, punto 9), lettera c) dell’allegato, comporta l’annullamento dell’MVV-E e l’emissione di un nuovo MVV-E. L’MVV-E deve essere annullato anche quando l’ora di inizio del trasporto indicata nell’MVV-E e l’orario effettivo di partenza differiscono di oltre un’ora.
6. L’MVV-E costituisce anche certificazione ai sensi degli articoli 11, paragrafo 1 e 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, della origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell’annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell’IGP, qualora la casella «17 l» dell’MVV-E è compilata secondo le indicazioni riportate nell’allegato, sezione 2. La certificazione è riportata nell’allegato, sezione 3, ed è resa disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese).
Articolo 4.
Utilizzo del documento MVV-E
1. Nel caso di emissione dell’MVV-E, il trasporto avviene:
a) con la scorta di un supporto cartaceo costituito da:
– una stampa dell’MVV-E, oppure,
– un qualsiasi altro documento commerciale che rechi in modo chiaramente identificabile il codice MVV, limitatamente ai trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un paese terzo con uscita da un ufficio doganale dello Stato;
b) con la scorta di un supporto elettronico mobile nel quale sia visualizzato l’MVV-E, in tal caso valido solo ai fini della normativa vitivinicola, nel caso di trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un paese terzo con uscita da un ufficio doganale dello Stato.
2. L’MVV-E è esibito, su richiesta, alle autorità competenti durante la circolazione; in caso di divergenza tra i dati riportati sui supporti di cui al comma 1 e quelli inseriti nel sistema informativo, fanno fede questi ultimi. Sono fatte salve le annotazioni aggiunte sul supporto cartaceo in conformità a quanto riportato nella sezione 1, punto 9), lettere b) e c) dell’allegato.
3. Il supporto cartaceo è costituito da più esemplari: un esemplare scorta il trasporto e viene conservato dal destinatario, un esemplare viene conservato dallo speditore, un esemplare viene conservato dal trasportatore. Tuttavia, per i trasporti di beni eseguiti con mezzi propri del mittente o del destinatario, un esemplare scorta il trasporto e viene conservato dal destinatario ed il secondo esemplare viene conservato dallo speditore.
4. L’MVV-E reca nella casella 1d:
– la dicitura «MVV-E», posta immediatamente prima del codice MVV;
– il codice MVV;
– la marca temporale, costituita dalla data di validazione (nel formato GG/MM/AAAA) seguita dall’ora validazione (nel formato HH:MM:SS) e da un numero (di 10 cifre), posta in alto a destra;
– il QR code, che consente tramite una specifica applicazione di leggere le principali informazioni contenute nel documento MVV-E.
Articolo 5.
Adempimenti specifici
1. Al trasportatore, al conducente e al destinatario si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all’art. 13, commi 6 e 7, del decreto.
2. Fatto salvo l’articolo 3, comma 5, qualora si verifichi la variazione del luogo di consegna, del mezzo di trasporto o del conducente, lo speditore, il trasportatore ed il conducente sono tenuti al rispetto della procedura indicata al punto 9, della sezione 1, lettere a) e c), dell’allegato.
3. In caso di mancata o parziale accettazione del prodotto da parte del destinatario e qualora il prodotto sia rinviato sulla scorta dello stesso MVV-E, le disposizioni di cui all’articolo 16 del regolamento si applicano rispettando la procedura indicata al punto 9, della sezione 1, lettera b) dell’allegato.
4. L’esemplare del supporto cartaceo recante la certificazione e/o le variazioni apposte successivamente alla validazione, sottoscritte, a seconda del caso, dallo speditore, dal trasportatore/conducente o dal destinatario, secondo le indicazioni fornite nell’allegato, è conservato per almeno cinque anni.
Articolo 6.
Assolvimento dell’obbligo di cui all’articolo 14 del regolamento
1. Per i prodotti vitivinicoli sfusi, elencati al paragrafo 1 dell’articolo 14 del regolamento, l’emissione del documento MVV-E assolve l’adempimento di cui al medesimo paragrafo.
2. Per i prodotti di cui al comma 1, il cui trasporto è effettuato anche sul territorio di altri Stati membri dell’Unione europea, il sistema invia automaticamente un messaggio di notifica mediante posta elettronica all’ufficio territoriale, che provvederà ad inoltrare l’MVV-E, con i mezzi più rapidi all’autorità dello Stato membro competente per il luogo di scarico.
Articolo 7.
Disposizioni particolari per gli stabilimenti di intermediazione uve ed i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti
1. Ai trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione ed ai sottoprodotti ottenuti dalla loro trasformazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto.
2. L’obbligo della trasmissione delle copie dei documenti di accompagnamento prevista dall’allegato al decreto ministeriale 30 giugno 1995 e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 si considera assolto con l’emissione del documento MVV-E.
Articolo 8.
Documento tecnico e specifiche tecniche – Trattamento e sicurezza dei dati
1. Ai fini dell’emissione del documento MVV-E, sul portale mipaaf.sian.it nell’area «Agricoltura», nella sezione «Registri dematerializzati di carico e scarico» – «Documentazione tecnica», sono riportate la guida rapida per la compilazione, l’emissione e la gestione del documento MVV-E e le regole tecniche per la sua trasmissione via web-service.
La guida rapida e le regole tecniche sono identificate sul portale dai seguenti elementi:
CODICE TITOLO INDIRIZZO INTERNET
S-MIP-MRGH-K3-17001 Guida rapida alla gestione del documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV-E) http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/servizio?sid=XXX
S-MIP-MRGH-K3-17002 Regole tecniche per l’accesso al servizio in cooperazione applicativa tramite tecnologia web-service per la gestione del documento di accompagnamento vitivinicolo (MVV-E) http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/servizio?sid=XXX
3. Per quanto riguarda il trattamento e la sicurezza dei dati trasmessi ai fini dell’emissione del documento MVV-E si applica l’articolo 7 del D.m. n. 293 del 20 marzo 2015.
Articolo 9.
Disposizioni finali e transitorie
1. Con successivo decreto del capo dipartimento dell’ICQRF è stabilita la data di cui all’articolo 18, comma 1, secondo alinea, del decreto, dalla quale il documento vitivinicolo sarà emesso esclusivamente in modalità telematica.
2. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 1, con il quale verranno eventualmente anche individuati i casi, le condizioni e le limitazioni per l’utilizzo dei documenti MVV cartacei di cui al capo II del decreto, lo speditore può continuare ad utilizzare tali documenti conformemente alle norme ad essi applicabili.
3. L’MMV-E può essere utilizzato in sostituzione della bolletta di consegna prevista dall’art. 4, comma 2, del decreto, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) punto i) del regolamento, per il trasporto sul territorio nazionale di vinacce e di fecce di vino diretto ad una distilleria riconosciuta.
4. L’MMV-E non può essere utilizzato per i trasporti di cui all’art. 4, comma 1, del decreto relativi alla consegna presso una distilleria riconosciuta delle fecce provenienti dai mosti di uve destinati alla trasformazione in vini liquorosi, ai quali è stato aggiunto alcol prima della filtrazione, per i quali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al decreto interdirettoriale del 18 dicembre 2001.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del ministero – sezione controlli – ispettorato centrale repressione frodi – ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
ALLEGATO
Disposizioni per la compilazione dell’MVV-E
Sezione 1
Aspetti generali
1. L’MVV-E è emesso dallo speditore esclusivamente mediante il sistema informativo disponibile nel SIAN, in modalità online o web service, secondo le istruzioni indicate nella guida pubblicata sul portale mipaaf.sian.it, nella sezione Agricoltura.
2. L’MVV-E si considera emesso solo qualora sia stata effettuata la validazione.
3. L’MVV-E, prima della validazione (MVV-E in «bozza»), può essere modificato, integrato e reca una numerazione provvisoria non ufficiale.
4. Prima della validazione, il documento MVV-E deve essere compilato in ogni sua parte, secondo le indicazioni riportate nella sezione 2 di questo allegato. Le informazioni obbligatorie indicate alla sezione 2 in relazione al tipo di prodotto e/o di trasporto devono essere annotate anche qualora il sistema telematico fornisca la compilazione del relativo campo in modalità facoltativa.
Se è compilato il campo «luogo ICQRF di consegna», l’MVV-E è reso disponibile anche al destinatario dotato di registro telematico dello stabilimento/deposito di destinazione della merce, che, pertanto, lo può consultare, stampare e gestire mediante la specifica funzionalità telematica («RICEZIONE MVV-E DA PARTE DEL DESTINATARIO) collegata al codice ICQRF indicato sull’MVV-E.
5. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b), solo per i trasporti nazionali, compresi quelli destinati ad un paese terzo che escono da un ufficio doganale nazionale, è possibile effettuare il trasporto solo su supporto elettronico mobile, senza la stampa dell’MVV-E; in tal caso:
a) lo speditore rende disponibile il documento MVV-E
i) al trasportatore/conducente mediante l’inserimento nel sistema informativo:
– dell’indirizzo di posta elettronica del trasportatore; l’MVV-E viene inviato automaticamente al trasportatore all’indirizzo di posta elettronica indicato; il trasportatore a sua volta rende disponibile l’MVV-E al conducente dell’automezzo prima della partenza oppure
– del numero di telefono cellulare del conducente; il sistema invia un link con un messaggio che consente di accedere all’MVV-E;
ii) al destinatario mediante l’inserimento nel sistema informativo prima della validazione del codice ICQRF del luogo di consegna, se il destinatario è dotato di registro telematico;
b) in alternativa al lettera a) lo speditore rende disponibile il documento MVV-E al trasportatore ed al destinatario inviandolo per posta elettronica, per PEC o con altri sistemi di comunicazione informatici.
6. Se il trasporto avviene con la scorta di un documento commerciale diverso dalla stampa dell’MVV-E, il numero di riferimento (codice MVV) è indicato su tale documento;
7. L’MVV-E si considera emesso soltanto se validato, e reca:
a) il numero di riferimento (casella 1d) «codice MVV» attribuito dal sistema informativo;
b) la marca temporale, posta in alto a destra e costituita dalla data di validazione (nel formato GG/MM/AAAA) seguita dall’ora validazione (nel formato HH:MM:SS) e da un progressivo numerico (10 cifre);
c) il QR code che consente tramite un’applicazione di leggere le principali informazioni contenute nell’MVV-E.
8. L’MVV-E dopo l’operazione di validazione, non può essere più modificato ma solo annullato ed è consultabile dagli organi di controllo preposti.
9. Nel caso di:
a) variazione del luogo di consegna, del conducente e/o del mezzo nel corso del trasporto, l’MVV-E è annullato ed è riemesso un nuovo MVV-E, fatto salvo il caso indicato alla lettera c), con i dati aggiornati relativi al luogo di consegna, al conducente e/o al mezzo di trasporto nonché alla data e all’ora di partenza (nota: l’orario da indicare non può essere antecedente a quello di validazione). Inoltre, nella casella «17.2d – Altre informazioni» del nuovo MVV-E, prima della validazione, devono essere riportate le seguenti informazioni:
– l’annotazione che il medesimo documento sostituisce il documento annullato precisandone il codice MVV,
– la motivazione della variazione,
– la data e l’orario di partenza del trasporto iniziale.
Il nuovo documento MVV-E deve essere reso disponibile dallo speditore al destinatario ed al trasportatore con le modalità di cui al punto 5. Qualora, il trasporto sia scortato:
– dalla stampa dell’MMV-E e non sia possibile rendere disponibile al conducente anche la stampa del nuovo MVV-E, nel corso del trasporto, quest’ultimo provvede a riportare sul retro del documento annullato, nella casella 16, un’annotazione del tipo «il presente documento è annullato e sostituito dall’MVV-E [...indicare il codice del nuovo MVV-E..] per [... indicare la motivazione ...]».
– dal documento commerciale, il codice MVV del nuovo MVV-E dovrà essere indicato sul medesimo documento commerciale che accompagna il trasporto in aggiunta al codice MVV del documento annullato.
b) mancata accettazione, anche parziale, del carico da parte del destinatario, se quest’ultimo non emette un nuovo documento vitivinicolo di accompagnamento, la restituzione allo speditore avviene riportando l’indicazione «respinto dal destinatario», specificando se del caso il quantitativo respinto in litri o chilogrammi, la firma e la data sul supporto cartaceo, costituito:
– dalla stampa dell’MVV-E o dal documento commerciale che ha scortato il prodotto;
– nel caso del punto 5, dalla stampa dell’MVV-E reso disponibile al destinatario dallo speditore. In tal caso, se lo speditore ha indicato nella compilazione dell’MVV-E il codice ICQRF dello stabilimento/deposito di destinazione e il destinatario può accedere all’apposita funzionalità telematica messa a sua disposizione (RICEZIONE MVV-E DA PARTE DEL DESTINATARIO), quest’ultimo è tenuto anche a selezionare nello «stato MVV-E», la voce «respinto dal destinatario» indicando la relativa motivazione. In caso di accettazione parziale del carico è necessario anche riportare nelle «note ricezione» il quantitativo respinto.
c) Qualora il trasporto avvenga con il supporto cartaceo, le variazioni intervenute dopo la validazione relative al conducente e/o al mezzo di trasporto possono essere aggiunte sul medesimo supporto cartaceo, in alternativa all’annullamento ed alla emissione di un nuovo MVV-E. Le variazioni sono sottoscritte dal conducente.