Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 03-12-2010
Numero provvedimento: 1581
Tipo gazzetta: Nessuna

Chiarimenti in merito all’utilizzo della denominazione «aceto balsamico».

 

A seguito di alcune segnalazioni pervenute relativamente all’uso della denominazione «aceto balsamico», si ritiene opportuno fornire di seguito alcuni chiarimenti in merito alla questione in parola, al fine precipuo di assicurare sempre un’adeguata tutela delle produzioni agroalimentari italiane, in particolare di quelle a denominazione registrata.

Al riguardo, fermo rimanendo quanto disposto dalla normativa comunitaria relativamente agli aceti che hanno ottenuto la tutela riconosciuta alle DOP ed alle IGP, si ritiene opportuno, in primo luogo, richiamare l’attenzione sulla circostanza che un prodotto denominato unicamente quale «aceto balsamico» – e come tale posto in commercio – non appare conforme alla normativa contenuta nella legge 20 febbraio 2006, n. 82 (in particolare agli artt. 16 e 23), la quale prevede che la denominazione di vendita dell’aceto debba necessariamente contenere anche l’indicazione della materia prima con la quale l’aceto stesso è stato prodotto. In tal caso, pertanto, la violazione andrà contestata e sanzionata ai sensi della legislazione vigente in materia.

Allorché, invece, venga accertato l’utilizzo del termine «balsamico» nella designazione di altri prodotti ad uso alimentare, codesti uffici dovranno caso per caso valutare con la massima attenzione se l’uso di tale aggettivo – eventualmente accompagnato da altri segni, indicazioni, figure, etc. – possa costituire un’illegittima evocazione, ovvero un’usurpazione di una delle tre denominazioni tutelate aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP e aceto balsamico di Modena IGP e, in caso positivo, procedere alla contestazione ai sensi della disciplina contenuta nel D.lgs n. 297/04.

Ciò premesso, con l’occasione si ritiene opportuno rammentare che i verbali di contestazione redatti per violazioni alle norme in materia di tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche protette, ai sensi del citato D.lgs n. 297/04 e del D.lgs n. 61/10 – di competenza dell’Amministrazione centrale – devono recare l’indicazione che gli scritti difensivi e le richieste di audizione vanno indirizzate alla direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore – ufficio VICO II.