Richiesta parere in merito alla contestazione dell’utilizzo del termine «balsamico» da parte del consorzio dell’aceto balsamico di Modena.
Si fa riferimento alla nota del 22 gennaio 2015 con la quale è stato richiesto un parere a questo dipartimento sulla legittimità dell’uso del termine «balsamico» e del marchio registrato «acetaia del balsamico Trentino» per condimenti alimentari, nonché sulla legittimità della denominazione «aceto balsamico di mosto cotto d’uva» eventualmente seguita dal termine «trentino» per analogo condimento.
Si tratta di problematica che già in passato ha interessato questa amministrazione e su cui si è avuto modo di maturare un orientamento, anche in dipendenza di pareri resi dai competenti organismi comunitari e di pronunce giurisprudenziali emesse sulla questione.
Al riguardo, devono innanzitutto richiamarsi le disposizioni contenute nel regolamento n. 583/09 del 3 luglio 2009, recante l’iscrizione della denominazione «aceto balsamico di Modena» nel registro delle DOP e lGP.
Il «considerando» n. 10 del citato regolamento prevede testualmente che «...la protezione è conferita alla denominazione composta “aceto balsamico di Modena”. I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico comunitario».
Ne deriva che i termini non geografici della denominazione composta sono liberamente utilizzabili sul territorio comunitario, tanto singolarmente quanto in maniera congiunta, senza che tale uso possa costituire indebito richiamo o riferimento all’indicazione geografica protetta e purché le etichette ed il relativo sistema di presentazione del prodotto non siano tali da indurre in errore il consumatore.
Del resto, in maniera conforme si era già pronunciata la direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea, nel suo parere del 20 maggio 2011, rif.: CHAP (2011) 01059, per la quale «il termine “balsamico” è aggettivo che designa prodotti/ cose che hanno le caratteristiche o l’odore del balsamo. Si tratta, quindi, di un aggettivo della lingua corrente che non può formare oggetto di un uso esclusivo o riservato».
La stessa posizione la Commissione europea aveva assunto con nota del 10 aprile 2008, prot. 8850, confermando che «i termini “aceto” e “balsamico” sono, rispettivamente, un nome ed un aggettivo che rilevano del linguaggio comune e non sono di per sé suscettibili di riserva. La registrazione della DOP “aceto balsamico tradizionale di Modena” e “aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” in virtù del reg. n. 510/06 non è di natura tale da infirmare una tale posizione, nella misura in cui queste denominazioni sono state protette nel loro insieme e senza pregiudizio per la possibilità di utilizzare isolatamente i termini “aceto” e/o “balsamico”».
In tema di condimenti recanti in etichetta il termine «balsamico» si riscontrano, altresì, diverse pronunce giurisprudenziali, che ne hanno avallato il legittimo impiego.
Da ricerche condotte da questa amministrazione, neppure sono presenti, nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, prodotti in qualche modo comparabili o assimilabili ai condimenti alimentari evidenziati nelle richieste, anch’essi suscettibili di tutela in caso di indebito richiamo.
Pertanto, non si intravvedono motivi ostativi all’utilizzo del termine «balsamico», né all’indicazione «trentina» per i prodotti alimentari considerati.
Per analoghe motivazioni, anche la denominazione «aceto balsamico di mosto cotto d’uva», non sembra affetta da elementi di illegittimità. Giova, peraltro, ricordare la legge 20 febbraio 2006, n. 82, che all’art 16 stabilisce che il prodotto «aceto» deve essere seguita dall’indicazione della materia prima da cui deriva («aceto di ...»).
Per quanto sopra rappresentato, questo Ispettorato non ritiene vi siano elementi che precludono l’utilizzo (anche congiunto) dei termini «aceto» e «balsamico» per designare un prodotto alimentare come quello sottoposto all’esame dell’amministrazione, purché sia sempre rispettata la normativa vigente, di fonte comunitaria e nazionale, e purché ciò non comporti, mediante l’utilizzo di altri ed ulteriori termini o indicazioni che accompagnino quelli sopra citati, una illegittima evocazione di denominazioni od indicazioni geografiche protette.
L’intero sistema di presentazione e di etichettatura, cioè, non deve consentire una illecita evocazione o usurpazione di un prodotto a DOP o IGP o fornire indicazioni false e/o ingannevoli relative alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto, né deve contenere menzioni apposte sulle confezioni, sugli imballaggi, sui documenti commerciali, sulla cartellonistica e nella pubblicità in qualunque modo effettuata capace di richiamare alla mente del consumatore un prodotto a denominazione di origine.