Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 08-05-2018
Numero provvedimento: 391
Tipo gazzetta: Nessuna

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione del reg. 1169/11, relativo fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo reg. 1169/11 e della dir. 91/11, ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 legge di delegazione europea 2015».

Nella G.u. n. 329 serie generale del 8 febbraio 2018 è stato pubblicato il decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231 (di seguito decreto), recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari prevista dal regolamento n. 1169/11 (di seguito regolamento), nonché l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento e alla direttiva 91/11.

Il decreto entra in vigore il 9 maggio 2018.

1. Principi generali e quadro sanzionatorio per le violazioni del regolamento (Titoli I e II)

Nel titolo I del decreto viene riportata la definizione di «soggetto responsabile», intendendo quello indicato all’art. 8 del regolamento che ha introdotto un nuovo concetto di responsabilità. Il medesimo articolo individua un unico soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti riportate in etichetta, laddove il D.lgs n. 109/92 ne individuava uno da indicare facoltativamente fra il fabbricante, il confezionatore o il venditore dell’alimento. Il soggetto responsabile è l’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore avente sede nel territorio dell’Unione. A queste figure, l’art. 2 del decreto ha aggiunto anche l’operatore del settore alimentare il cui nome/ragione sociale sia riportato in un marchio depositato o registrato: di conseguenza, l’identificazione del soggetto responsabile delle informazioni può essere effettuata anche tramite un marchio, regolarmente depositato o registrato presso gli uffici competenti, che contenga il nome o la ragione sociale dell’interessato. Va precisato, a tal ultimo riguardo, che per «nome» non si intende esclusivamente la denominazione dell’azienda interessata, ma anche un’indicazione o un marchio di fantasia che risulti comunque associato al responsabile.

L’articolo 3 reca la sanzione per le violazioni delle pratiche leali di informazione di cui all’articolo 7 del regolamento (il contenuto di questo articolo verrà trattato più diffusamente nel paragrafo 3 - Procedura per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni).

Si ritiene, tuttavia, opportuno evidenziare che la sanzione prevista da questo articolo deve essere irrogata anche nel caso in cui le informazioni sugli alimenti non siano riportate in lingua italiana, per i prodotti esposti al consumatore finale, considerato il chiaro richiamo all’art. 7 del regolamento (violazione delle pratiche leali di d’informazione), che al paragrafo 2 prevede espressamente che «le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore», nonché tenuto conto della disposizione di cui all’art. 15 del medesimo regolamento, secondo cui «le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato».

L’articolo 4 reca le sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare, anche qualora diversi dal «soggetto responsabile».

In particolare, nei commi di seguito elencati sono previste sanzioni amministrative per le violazioni dell’articolo 8 del regolamento commesse dagli operatori del settore alimentare:

– comma 1: per gli operatori del settore alimentare di cui all’art. 8, parag. 3 del regolamento, diversi dal soggetto responsabile e che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti (ad esempio distributori, commercianti), che forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle loro conoscenze professionali, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti;

– comma 2: per l’operatore che modifica le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli;

– comma 3: per gli operatori che non trasmettono le informazioni sugli alimenti non preimballati all’operatore del settore alimentare che li riceve;

– comma 4, primo paragrafo: per gli operatori che violano l’obbligo di assicurare la presenza delle indicazioni obbligatorie (artt. 9 e 10 del regolamento) sul preimballaggio o nell’etichetta degli alimenti preimballati o sui documenti commerciali (purché sia assicurato che tali documenti accompagnino il prodotto) destinati al consumatore finale, ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, nonché sugli alimenti preimballati destinati a essere forniti a collettività per esservi preparati, trasformati, frazionati o tagliati (paragrafo 7, primo comma).

– comma 4, secondo paragrafo: per l’operatore che, nei casi riportati al punto precedente, viola l’obbligo di indicare la denominazione dell’alimento, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, le condizioni particolari di conservazione e/o di impiego, il nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione, qualora le informazioni obbligatorie (artt. 9 e 10 del regolamento) siano state riportate solo sul documento commerciale.

L’articolo 5 reca le sanzioni per le violazioni relative all’omissione delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 10 e all’allegato III del regolamento nei prodotti preimballati. L’articolo distingue l’omissione delle indicazioni relative agli allergeni (comma 1) dalle altre indicazioni obbligatorie (comma 2), differenziando l’entità della sanzione.

Si evidenzia che nel primo caso (omissione degli allergeni) viene esclusa l’applicazione della sanzione qualora il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall’art. 19 del reg. n. 178/02 (ritiro di alimenti non sicuri e informazione alle autorità competenti) prima dell’accertamento della violazione; nel secondo caso viene precisato che, per la mancata apposizione dell’indicazione delle condizioni particolari di conservazione e/o di impiego, la sanzione è applicabile solo quando queste siano previste dalla natura o dalle caratteristiche dell’alimento.

Si fa presente che l’art. 7 del D.lgs 7 febbraio 2017, n. 27 prevede una specifica sanzione per la violazione dell’obbligo di fornire le informazioni di carattere nutrizionale quando in etichetta è formulata anche un’indicazione nutrizionale o sulla salute ai sensi del reg. n. 1924/06: pertanto, in tal caso deve applicarsi esclusivamente quest’ultima sanzione.

Il comma 3 del presente articolo, infine, dispone che la medesima sanzione di cui al comma 2 (da 3.000 euro a 24.000 euro) si applica anche nel caso in cui in etichetta vengano indicati il nome/ragione sociale e l’indirizzo del produttore o del confezionatore in luogo – se diverso – del nome/ragione sociale e dell’indirizzo del soggetto responsabile.

L’articolo 6 reca le sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3 e agli articoli 12 e 13 e all’allegato IV del regolamento.

Più in dettaglio, la sanzione si applica alla violazione delle previste modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie in forma di parole e numeri (art. 9, paragrafo 2 del regolamento), dei prescritti criteri di accessibilità e leggibilità delle informazioni riportate in etichetta, comprese le dimensioni dei caratteri utilizzati e dell’obbligo di raggruppamento in un unico campo visivo della denominazione di vendita, della quantità netta e del titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume (articoli 12 e 13 e allegato IV del regolamento).

L’articolo 7 reca la sanzione per le violazioni delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all’articolo 14 del regolamento, relativo alla modalità di fornitura delle informazioni obbligatorie per gli alimenti preimballati (paragrafo 1) e non preimballati (paragrafo 2) messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio mediante il commercio elettronico).

L’articolo 8 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di denominazione dell’alimento di cui all’articolo 17, all’articolo 18, paragrafo 2 e all’allegato VI del regolamento, graduando le sanzioni in relazione alla gravità delle diverse fattispecie.

Va evidenziato che è prevista la riduzione della sanzione qualora la violazione di cui al comma 1 riguardi esclusivamente errori od omissioni formali.

L’articolo 9 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 3 e all’allegato VII del regolamento.

In particolare, il comma 1 del presente articolo sanziona le violazioni di cui all’art. 18, parag. 1 e 3 e all’allegato VII – parte A del regolamento, mentre il comma 3 punisce le violazioni di cui all’allegato VII – parti B, C, D ed E del regolamento medesimo.

L’articolo 10 prevede la sanzione per le violazioni delle disposizioni in materia di requisiti nell’indicazione degli allergeni di cui all’articolo 21 e all’allegato II del regolamento. Tali violazioni attengono alla correttezza delle modalità con le quali vengono fornite le informazioni e non alla mancanza delle stesse, quest’ultima già sanzionata ai sensi del precedente articolo 5.

L’articolo 11 reca la sanzione per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all’articolo 22 e all’allegato VIII del regolamento, ed in materia di indicazione della quantità netta, di cui all’articolo 23 e all’allegato IX del regolamento.

L’articolo 12 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all’articolo 24 e all’allegato X del regolamento. In particolare:

– comma 1: violazione delle disposizioni relative al termine minimo di conservazione (allegato X, par. 1 del regolamento);

– comma 2: violazione delle disposizioni relative alla data di scadenza (allegato X, par. 2) e alla data di congelamento o primo congelamento (allegato X, par. 3, per i prodotti di cui all’allegato III, punto 6). Il decreto precisa che la data di congelamento o di primo congelamento, nel caso di prodotti surgelati conformemente alla normativa dell’UE, può essere costituita anche dalla dicitura «surgelato il ...»;

– comma 3: vendita o cessione a qualsiasi titolo o esposizione per la vendita al consumatore finale di prodotti oltre la data di scadenza. La sanzione si applica al cedente o a chi espone la merce. Si evidenzia che non è prevista la sanzione per la cessione o l’esposizione di alimenti oltre il termine minimo di conservazione.

L’articolo 13 prevede sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all’articolo 26 e relativi atti di esecuzione e all’allegato XI del regolamento (per le carni, suine, ovine e caprine e di volatili).

Nel caso in cui l’applicazione degli obblighi disposti dall’articolo 26 sia subordinata all’applicazione degli atti di esecuzione della Commissione europea, come è il caso degli obblighi disposti al paragrafo 3 (paese d’origine o luogo di provenienza di un alimento diversa da quella del suo ingrediente primario), la sanzione prevista dal decreto è essa stessa subordinata all’adozione degli atti di esecuzione.

Va evidenziato che, anche in questa ipotesi, è prevista la riduzione della sanzione qualora la violazione di cui al comma 1 riguardi esclusivamente errori od omissioni formali.

L’articolo 14 introduce una sanzione per le violazioni delle disposizioni in materia di titolo alcolometrico di cui all’articolo 28 e all’allegato XII del regolamento.

L’articolo 15 contiene la sanzione per la violazione delle disposizioni relative a modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento.

L’articolo 16 stabilisce le sanzioni per le seguenti violazioni delle disposizioni in materia di informazioni volontarie di cui all’articolo 36 del regolamento:

– comma 1: violazione dell’obbligo di riportare le informazioni di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, qualora fornite su base volontaria, conformemente ai requisiti di cui al capo IV, sezioni 2 e 3 del regolamento (art. 36, par. 1 del regolamento);

– comma 2: violazione dei requisiti delle informazioni volontarie previsti dall’art. 36, paragrafo 2 del regolamento e degli obblighi derivanti da eventuali atti di esecuzione di cui al successivo paragrafo 3. Per quanto riguarda le prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, è stato emanato il regolamento di esecuzione n. 828/14 della Commissione del 30 luglio 2014.

2. Normativa nazionale e quadro sanzionatorio (Titolo III)

II decreto abroga le disposizioni del D.lgs n. 109/92 divenute inapplicabili in quanto materia armonizzata dal regolamento. Al contempo, in applicazione dell’art. 44 del regolamento, il decreto disciplina le materie non armonizzate. Inoltre viene data applicazione alla direttiva 91/11 del 13 dicembre 2011 relativa alle «diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare». In particolare:

• il capo I – adeguamento della normativa nazionale (articoli da 17 a 20) è dedicato alle norme specifiche per:

– l’identificazione del lotto o della partita (art. 17);

– i distributori automatici (art. 18);

– la vendita di prodotti non preimballati (art. 19);

– i prodotti non destinati al consumatore (art. 20);

• il capo II – violazione delle diposizioni nazionali (articoli da 21 a 24) è dedicato al quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni nazionali introdotte dal precedente capo I.

L’articolo 17 ripropone, aggiornandole, le disposizioni contenute nell’articolo 13 del D.lgs n. 109/92, in recepimento nell’ordinamento nazionale della disciplina del lotto di cui alla dir. 91/11.

Si evidenzia, tuttavia, che il lotto può essere omesso qualora la data di scadenza o il termine minimo di conservazione siano espressi almeno con il giorno ed il mese. Pertanto, diversamente da quanto previsto dal D.lgs n. 109/92, eventuali altre date non sono più idonee a sostituire l’indicazione del lotto, anche qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese (quale ad esempio la data di confezionamento).

L’articolo 18 ripropone, in forma aggiornata (analogamente a questo visto per l’articolo precedente), parte delle disposizioni contenute nell’articolo 15 del D.lgs n. 109/92 sui distributori automatici. Rispetto alla precedente disposizione, nella nuova formulazione dell’articolo:

– viene fatto riferimento ai soli «alimenti non preimballati» (e non più anche a quelli «preconfezionati» e «alle bevande a preparazione estemporanea o a erogazione istantanea», come nell’art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 109/92);

– per gli «alimenti non preimballati» è disposto l’obbligo di riportare su ciascun distributore e per ciascun prodotto le indicazioni relative alla denominazione dell’alimento, alla lista degli ingredienti, agli allergeni (art. 9, par. 1, lettere a)-b)-c) del regolamento), oltre al nome o ragione sociale o marchio depositato e sede dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto (comma 1). Le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana e in forma chiaramente visibile e leggibile (comma 2);

– il comma 1 contiene, in premessa, una clausola di salvaguardia delle ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell’Unione europea per tipi o categorie specifici di alimenti. Ciò per far salve, in particolare, le indicazioni relative alla vendita del latte crudo tramite distributori automatici previste dal D.m. 12 dicembre 2012, emanato in attuazione dell’art. 8, commi 6 e 9 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, con il quale sono state introdotti, a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda, particolari obblighi di etichettatura e di informazione al consumatore, riguardanti nello specifico l’obbligo di bollitura e l’indicazione delle date di mungitura e di scadenza.

L’articolo 19 ripropone aggiornate le disposizioni nazionali già contenute nell’articolo 16 del D.lgs n. 109/92 relativamente alla vendita dei prodotti non preimballati (denominati «sfusi» nella precedente formulazione) che, sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. e) e dall’articolo 44 del regolamento, si identificano nei prodotti:

– offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio;

– imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore;

– preimballati per la vendita diretta;

– non costituenti unità di vendita in quanto non destinati ad essere presentati come tali al consumatore finale e alle collettività, ma posti in confezioni o involucri protettivi per essere generalmente venduti previo frazionamento.

Per detti prodotti è prescritta l’apposizione di un cartello ai recipienti che li contengono, o di altro sistema equivalente, anche digitale (tale specificazione era assente nella precedente formulazione), facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui i prodotti sono esposti.

Nel caso di prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia e altre preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato sul cartello, oppure su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi, purché le indicazioni relative agli «allergeni» siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.

Le indicazioni obbligatorie che devono figurare sui suddetti supporti sono le seguenti:

a) la denominazione dell’alimento;

b) l’elenco degli ingredienti, salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento, nel quale gli allergeni devono essere indicati secondo le modalità e le esenzioni prescritte dall’articolo 21 del reg. (disposizione di nuova introduzione);

c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;

d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;

e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;

f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;

g) la designazione «decongelato» fatti salvi i casi di deroga previsti dal regolamento (disposizione di nuova introduzione).

Per quanto concerne la fase di commercializzazione che precede la vendita al consumatore finale o alle collettività dei prodotti non preimballati, viene richiamato l’obbligo previsto dall’articolo 8, paragrafo 6 del regolamento concernente la trasmissione delle informazioni relative a tali prodotti all’operatore che li riceve, in modo che questo possa fornirli a sua volta al consumatore finale. A tale obbligo si aggiunge quello di fornire, con le stesse modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, le informazioni relative alla denominazione, alla lista degli ingredienti, agli allergeni, al nome o ragione sociale o marchio depositato e all’indirizzo dell’operatore del settore alimentare ed al lotto. Tali informazioni possono essere fornite solo sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché tali documenti accompagnino o precedano la consegna dell’alimento.

Rispetto alla precedente formulazione, sono state aggiunte le disposizioni per i prodotti non preimballati o non considerati unità di vendita (senza imballaggio, imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta) serviti dalle collettività (banchi di vendita fissi o mobili, ristoranti, mense, scuole, ospedali, ecc.). In particolare, l’indicazione degli allergeni deve essere riportata – per ciascun alimento e prima che venga servito al consumatore finale – sul menù o su cartelli, registri o altri sistemi anche digitali o anche mediante avviso che rimandi al personale cui chiedere informazioni in merito. Per tali alimenti deve essere fornita anche la designazione «decongelato» di cui all’allegato VI, parte A – punto 2 del regolamento, con le deroghe ivi previste.

Per tutte le indicazioni obbligatorie previste dall’art. 9 del regolamento viene espressamente stabilito l’obbligo di riportare le indicazioni in lingua italiana ed in maniera da essere chiaramente visibili e leggibili.

L’articolo 20 ripropone, aggiornandole (comma 1), le disposizioni contenute nell’articolo 17 del D.lgs n. 109/92 per quanto concerne le informazioni obbligatorie nel caso di prodotti non destinati al consumatore.

Nel fare salve le disposizioni previste dall’art. 8, paragrafo 8 del regolamento circa l’obbligo di fornire agli operatori interessati sufficienti informazioni idonee ad assicurare da parte di questi la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, i prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali, ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore, devono riportare le seguenti informazioni:

– la denominazione dell’alimento;

– le sostanze e i prodotti che provocano allergie ed intolleranze;

– la quantità netta dell’alimento;

– il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l’indirizzo dell’operatore alimentare;

– il lotto, quando obbligatorio.

Tali informazioni devono figurare sull’imballaggio o sul recipiente o sulla confezione oppure sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché siano riferiti ai prodotti in questione.

Il Capo II del titolo III prevede le sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali contenute negli articoli da 17 a 20.

In particolare:

– l’articolo 21 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione obbligatoria del lotto o partita di appartenenza del prodotto di cui all’articolo 17 del decreto;

– l’articolo 22 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di cui all’articolo 18;

– l’articolo 23 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati di cui all’articolo 19 del decreto legislativo, ivi comprese le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività; anche in tale ipotesi è prevista la riduzione della sanzione per violazioni riguardanti solo aspetti formali;

– l’articolo 24 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale e alle collettività di cui all’articolo 20 del decreto legislativo.

3. Procedura per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni (Titolo IV)

Per quanto concerne il quadro sanzionatorio definito dai titoli II e III, si evidenzia che per le violazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8 (1), 11, 12 (3), 13 (1), 16, 22 (2) e 23 (2) è presente la clausola di salvezza, che subordina l’applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il fatto accertato non integri una fattispecie di reato.

La competenza all’irrogazione delle sanzioni è attribuita all’ICQRF (articolo 26). Con decreto prot. n. 3091 del 1° marzo 2018, l’irrogazione delle sanzioni previste dal decreto è stata delegata ai direttori degli uffici territoriali in relazione alla rispettiva circoscrizione di competenza.

Al riguardo, si evidenzia che l’art. 27 dispone che «Il dipartimento dell’ICQRF è designato quale autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto...».

Pertanto, è opportuno precisare che tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori scaturiti da contestazioni elevate per violazioni commesse fino all’8 maggio 2018, ai sensi del D.lgs. n. 109/92 e del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, continuano ad essere definiti dalle autorità competenti in base alla normativa previgente fino al loro definitivo esaurimento. In altri termini, le violazioni commesse in vigenza delle precedente normativa, sebbene accertate e contestate dopo l’entrata in vigore del decreto, rimangono di competenza delle regioni e province autonome o delle autorità da esse delegate.

Il pagamento delle sanzioni va effettuato mediante versamento in tesoreria o mediante bonifico bancario/postale sul capitolo n. 2474, articolo 14 (di nuova istituzione) intitolato «entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni del reg. n. 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231». Per le spese di notifica/procedimento/analisi, si utilizzerà il consueto modello F23 con il codice tributo 948T.

In caso di violazioni commesse da imprese aventi i requisiti della microimpresa di cui alla raccomandazione 361/03 del 6 maggio 2003, l’articolo 27, comma 3, dispone la riduzione sino ad un terzo della sanzione amministrativa prevista. Si ricorda che la predetta raccomandazione definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

In tali ipotesi, si ritiene opportuno che – già in sede di programmazione dell’attività di controllo – gli organi accertatori verifichino l’eventuale appartenenza alla citata categoria delle imprese sulle quali prevedono di svolgere le proprie ispezioni: in tal modo sarà possibile applicare a tali imprese la prescritta riduzione già in fase di contestazione e di concessione della facoltà del pagamento in misura ridotta della sanzione.

Pertanto, una volta accertata la sussistenza di entrambi i citati requisiti, l’organo accertatore procederà, dapprima, alla rideterminazione della sanzione pecuniaria riducendola ad un terzo dell’importo edittale previsto; successivamente, sull’importo rideterminato, applicherà le disposizioni in tema di pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/81 e all’art. 1, comma 4, della legge n. 116/14.

Per tutte le violazioni sono applicabili l’istituto della diffida (nota: Note operative sull’applicazione della Diffida e formulari sono messi dall’ICQRF a disposizione di tutte le autorità di controllo alla pagina web https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7926. Si ricorda che per l’applicazione della diffida sono necessari i seguenti presupposti: violazione accertata per la prima volta, illecito sanabile con un’opera successiva di regolarizzazione, irrogazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria.), qualora ne ricorrano le condizioni, e la riduzione del 30% per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell’illecito.

Inoltre il decreto prevede la non sanzionabilità:

• delle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti con irregolarità in etichetta, con esclusione di quelle relative alle informazioni sulla data di scadenza e sugli allergeni;

• dell’immissione sul mercato di alimenti corredati da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal decreto.

Il decreto, anche se prevede all’articolo 3 una sanzione per le violazioni delle pratiche leali di informazione di cui all’articolo 7 del regolamento, fa salve anche le specifiche competenze dell’autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ai sensi del D.lgs n. 145/07 (in materia di pubblicità ingannevole) e del D.lgs n. 206/05 (codice del consumo). In generale, si ritiene che si debba ricorrere all’AGCM allorquando la pratica ingannevole avvenga mediante mezzi di comunicazione di divulgazione (televisione, cinema, radio, giornali, manifesti ecc.) che possono coinvolgere un vasto numero di consumatori e nel caso di pubblicità comparata.

4. Norme transitorie e abrogazioni (Titolo IV)

L’articolo 28 relativo alle disposizioni transitorie prevede che «gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dallo stesso possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte». Detta facoltà, ovviamente, deve essere riferita solo alle prescrizioni di neo introduzione ed, in particolare, a quelle contenute nel titolo III del decreto.

L’articolo 30 abroga:

• il D.lgs n. 109/92;

• l’articolo 7 del Dpr n. 391/80 (Identificazione del lotto di appartenenza);

• il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 (attuazione della direttiva 496/90 del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari).

Inoltre, al fine di confermare le disposizioni già contenute nell’articolo 10-bis, comma 4 del D. lgs. 109/927, vengono soppresse le parole relative ai termini di durabilità del latte contenute all’articolo 5, comma 3 e all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 169/89. Pertanto, per quanto riguarda la durabilità del latte, sono in vigore soltanto le disposizioni relative alla data di scadenza per il latte recante la dicitura “fresco”, contenute nel D.L. 24 giugno 2004, n. 157 (determinata al massimo nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico)8 e quelle relative al latte crudo (tre giorni dalla data di mungitura prevista dal D.M. 12 dicembre 2012). Per gli altri tipi di latte (UHT, a lunga conservazione, microfiltrato, etc.), la determinazione della data di scadenza/termine minimo di conservazione è rimessa alla responsabilità dell’operatore ai sensi dell’art. 9, par. 1, lett. f) del regolamento e della normativa UE contenuta nel pacchetto igiene.

Per quanto riguarda l’abrogazione del D.lgs n. 109/92, il decreto precisa che il richiamo agli articoli 13, 15, 16, 17 e 18 del D.lgs n. 109/92, contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito alle norme contenute nei corrispondenti articoli del decreto.

Inoltre, il ministero dello Sviluppo economico (MISE), con nota informativa prot. n. 133330 del 9 aprile 2018, ha fornito taluni chiarimenti in ordine all’abrogazione degli articoli dal 19 al 28 del D.lgs n. 109/92, che recano interventi su discipline settoriali. In particolare il ministero precisa che la loro abrogazione non ha prodotto alcun effetto sulle modifiche e sulle abrogazioni medio tempore apportate dallo stesso D.lgs n. 109/92 ad altre disposizioni di legge.

In altri termini, il MISE ha evidenziato che l’abrogazione del D.lgs n. 109/92 non ha comportato anche l’abrogazione delle modifiche apportate ad altre discipline settoriali dagli articoli da 19 a 28 del medesimo decreto legislativo. In allegato alla nota informativa precitata è riportata una tabella di concordanza tra gli articoli del D.lgs n. 109/92 e le relative norme di settore a suo tempo oggetto di modifica.

In particolare, come dai chiarimenti così forniti dal MISE, devono ritenersi in vigore le modifiche apportate dai seguenti articoli del D. Lgs. n. 109/92 ed inserite nelle rispettive disposizioni:

- articolo 20 che sostituisce l’art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, relativo all’obbligo di porre in vendita preconfezionato il burro destinato al consumo diretto;

- articolo 22, comma 3 che ha modificato il primo comma dell’art. 16 della legge 4 luglio 1967, n. 580, relativo al contenuto in acqua del pane;

- articolo 23, comma 1, che ha sostituito l’art. 1 del D.L. 11 aprile 1986, n. 9810, convertito con modificazioni dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata;

- articolo 26, comma 1, che ha sostituito l’art. 711 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, relativo all’obbligo di porre in vendita gli oli di semi commestibili destinati al consumatore esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi.

 

Tabella