Organo: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 12-03-2001
Numero provvedimento: 166
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 20-03-2001
Numero gazzetta: 66

Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.

(Circolare  12/3/2001, n. 166, pubblicato in G.U. 20 marzo 2001, n. 66)

 

 

Con circolare n. 165 del 31 marzo 2000, pubblicata nella G.u. n. 92 del 19 aprile 2000, sono state fornite informazioni circa la corretta applicazione delle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari nonché circa le relazioni esistenti con le norme metrologiche applicabili ai prodotti alimentari.

Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti, in relazione a ulteriori quesiti pervenuti a questo ministero ai quali si ritiene utile fornire risposta, trattandosi di problemi di interesse generale.

A) Gamme di volume

1. Bevande spiritose.

Le bevande contenenti alcol etilico di distillazione di cui all’allegato 1, punto 4, del decreto legge 4 luglio 1976, n. 451, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106, possono essere poste in vendita solo se confezionate nella gamma comunitaria di volumi ivi indicati.

L’adozione del regolamento n. 1576/89, con il quale sono state stabilite norme circa la designazione, la definizione e la vendita di talune bevande spiritose (contenenti, cioè, alcol di distillazione: acquaviti, liquori, amari, bitter ed altre), e la relativa applicazione negli Stati membri stanno seguendo un indirizzo diverso. In molti Stati membri la gamma obbligatoria in parola si applica solo alle bevande spiritose rientranti nel campo di applicazione del citato regolamento comunitario, alle bevande cioè che hanno un titolo alcolometrico volumico non inferiore a 15%.

Risultano attualmente in circolazione in ambito comunitario, pertanto, bevande di fantasia costituite da succhi di frutta o altri liquidi alimentari con aggiunta di alcol etilico o acquaviti (rum, whisky, grappa, ecc.) in misura inferiore al 15% e confezionate in contenitori generalmente utilizzati per il confezionamento delle bevande analcoliche, quali 275 ml e 330 ml.

Alla luce di quanto sopra, considerata anche l’accettazione di tale situazione da parte della Commissione europea, considerato che tali bevande così confezionate devono poter circolare in ambito comunitario e che anche le aziende italiane devono poter competere al riguardo con le aziende di altri paesi, si precisa che la gamma obbligatoria, di cui all’allegato 1,

punto 4, del decreto legge n. 451/76, come modificata dal D.lgs n. 106/92, per quanto riguarda le bevande spiritose, si applica solo alle bevande disciplinate dal reg. n. 1576/89, aventi titolo alcolometrico non inferiore a 15% vol.

Di conseguenza tutte le altre bevande contenenti alcol etilico o acquaviti, aventi titolo alcolometrico inferiore a 15% vol, hanno libertà di gamma fino all’adozione di una specifica norma comunitaria.

2. (omissis)

 

B) Acqueviti

a) Il regolamento n. 1576/89, all’allegato II, prevede, tra i prodotti a indicazione geografica, talune grappe regionali e la grappa di Barolo.

Il Dpr n. 297/1977, inoltre, prevede la possibilità di produrre la grappa di Barolo mediante l’utilizzazione delle vinacce del vino Barolo.

Nel primo caso la produzione deve provenire dalla distillazione effettuata all’interno del territorio comunale di Barolo di materie prime prodotte nel comune di Barolo.

Nel secondo caso la produzione di grappa di Barolo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni al riguardo stabilite dal citato decreto n. 297/97 per tutte le grappe ottenute alle stesse condizioni.

b) Lo stesso decreto n. 297/97 ha contemplato la definizione di «acquavite», in quanto non prevista dal regolamento del Consiglio n. 1576/89. La definizione data è la seguente: «per acquavite si intende la bevanda spiritosa ottenuta dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, in modo che la bevanda mantenga i princìpi aromatici delle sostanze fermentate».

Ai sensi di tale disposizione talune distillerie hanno avviato la produzione di nuove acqueviti, diverse da quelle contemplate dal citato regolamento comunitario. Si evidenzia al riguardo che il prodotto finito va posto in vendita con la denominazione «acquavite di» seguita dal nome della materia prima utilizzata, quale «acquavite di miele» ottenuta dalla distillazione del miele fermentato.

Dette acqueviti dovranno avere un titolo alcolometrico minimo non inferiore a quello minimo previsto dal citato regolamento comunitario e cioè 36% vol.

 

C) e D) (omissis)

 

E) precisazioni

Si ritengono, infine, necessarie le seguenti precisazioni:

a) nella circolare n. 163 del 20 novembre 1998 (Gazzetta ufficiale n. 293 del 16 dicembre 1998) – paragrafo X – per meglio rispondere alle effettive esigenze di controllo da parte degli organi addetti, il registro di lavorazione delle materie prime, di cui all’articolo 10, comma 5, del Dpr 16 luglio 1997, n. 297, deve prevedere giornalmente i numeri dei misuratori e, solo al momento dell’accertamento, lo scarico delle relative materie prime utilizzate suddivise per tipologia di prodotti;

b) nella circolare n. 165 del 31 marzo 2000 gli esempi riportati al punto 5 preceduti dalle parole «ne sono esempi» sono casi di esenzione del QUID.