D.m. n. 322 del 10 ottobre 2003 – Contrassegni di Stato per prodotti alcolici.
Con nota prot. n. 232 del 19 gennaio 2004, sono state date disposizioni in ordine all’art. 4 del D.m. n 10 ottobre 2003, n. 322 e, in particolare, in ordine al periodo transitorio previsto dall’art. 4.
Sull’argomento, si precisa che l’applicazione del contrassegno di Stato, effettuata in osservanza di norme di natura fiscale, comprova esclusivamente l’avvenuto assolvimento di un onere tributario e che l’identificazione merceologica contenuta nei contrassegni del vecchio tipo, tuttora in uso, non ha alcuna rilevanza.
Ciò in quanto le informazioni rilevanti ai fini della definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose sono riportate sulle bottiglie secondo modalità detratte, in materia di etichettatura e di presentazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano, da altre disposizioni di natura non fiscale.
Ciò premesso, le maggiori associazioni rappresentative del settore e, in particolare, i produttori di grappa e di acquaviti invecchiate hanno chiesto di poter usufruire nel periodo transitorio anche dei vecchi contrassegni relativi a «grappa, grappa invecchiata almeno un anno e distillato di vino invecchiato da uno a due anni, da due a tre e superiore a tre», al fine di evitare, ove possibile, discrasie tra l’etichetta e il contrassegno, tenuto conto della particolarità del prodotto.
Al riguardo, a parziale modifica di quanto comunicato con la nota n. 232 sopra citata, si dispone che anche i contrassegni «grappa, grappa invecchiata almeno un anno e distillato di vino invecchiato da uno a due anni, da due a tre e superiore a tre» possono essere acquistati fino a quando non sarà assicurata la disponibilità dei nuovi contrassegni e, comunque, sino alla fine dell’anno in corso.
Tuttavia, al fine di evitare che si possa creare una possibile confusione nel mercato, gli uffici dell’agenzia avranno cura di consegnare i predetti contrassegni a operatori che effettivamente svolgano l’attività di produzione di «grappa, grappa invecchiata almeno un anno e distillato di vino invecchiato da uno a due anni, da due a tre e superiore a tre» e dichiarino all’atto dell’acquisto le giacenze dei cennati contrassegni in loro possesso.
Per assicurare il corretto utilizzo dei contrassegni e soddisfare le richieste degli operatori interessati in ambito nazionale, particolare attenzione dovrà essere prestata affinché le consegne di contrassegni del «vecchio tipo» siano effettuate tenendo conto dei quantitativi oggetto delle normali richieste di acquisto del singolo operatore nel corso dell’anno 2003 e in misura proporzionale ai suddetti quantitativi. Per eventuali soggetti per i quali non esiste il riferimento al 2003, in quanto di nuovo ingresso sul mercato, ci si riferirà alle richieste del primo trimestre del corrente anno.
Gli uffici dell’agenzia potranno procedere alle richieste di integrazione delle proprie disponibilità dei contrassegni in parola, comunicando al competente ufficio acquisti le giacenze dei contrassegni della specie disponibili, affinché se ne tenga conto all’atto della distribuzione.