Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 30-10-2017
Numero provvedimento: 12829
Tipo gazzetta: Nessuna

Etichettatura degli aceti.

 

Con riferimento alla nota in oggetto si rappresenta quanto segue.

Codesta Federazione, in rappresentanza dei produttori di aceto, chiede un parere a questo ufficio in merito alle informazioni da indicare nelle etichette degli aceti di fermentazione, alla luce delle ultime novità normative.

Gli acetai, dovendo predisporre la stampa e l’applicazione delle nuove etichette, domandano un chiarimento sulle informazioni da inserire in etichetta.

In particolare i produttori pongono a questo ufficio un quesito relativo alle diverse disposizioni normative in materia di etichettatura contenute:

– nel regolamento n. 1169/11 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

– nella legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», con particolare riferimento all’articolo 55 che dispone l’immissione in commercio degli aceti;

– nel decreto del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 22 giugno 2017 recante disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico degli aceti di cui all’articolo 54 della legge n. 238 del 2016;

– nel decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145 recante «Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento», ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – legge di delegazione europea 2015».

A tal proposito, si rappresenta che gli operatori che confezionano aceto sono tenuti al rispetto di tutte le norme citate. In particolare si evidenzia che le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 145 del 2017 non contraddicono, né sostituiscono le norme previgenti. Con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 55, comma 3, lettera a), della legge n. 238 del 2016 si specifica quanto segue.

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 145 del 2017 richiede l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento; l’articolo 55 della legge n. 238 del 2016 prevede che sia riportata un’indicazione atta a individuare l’impresa che ha operato il confezionamento (riempimento del recipiente). L’articolo 6 del decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 22 giugno 2017 indica le modalità con cui riportare l’indicazione atta ad individuare l’impresa che ha operato il confezionamento. Tale informazione può avvenire mediante l’indicazione sull’etichettatura o del codice ICQRF o mediante l’indicazione del nome/ragione sociale e indirizzo dello stabilimento.

Pertanto, qualora si scelga di indicare l’impresa che ha operato il confezionamento mediante il codice ICQRF, sull’etichetta si dovrà riportare anche l’indicazione della sede dello stabilimento dove il confezionamento è avvenuto.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 145 del 2017 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 ottobre u.s. ed è entrato in vigore il 22 ottobre 2017. Al fine di consentire un congruo lasso temporale per l’adeguamento alla nuova normativa, l’articolo 8 del decreto in parola prevede espressamente che le disposizioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e specifica, altresì, che i prodotti alimentari immessi sul mercato o etichettati prima di tale termine possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte dei prodotti stessi.