Indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti circa le indicazioni che devono figurare nell’etichettatura di un liquore prodotto e confezionato da codesta società.
In particolare, è stato chiesto se sia possibile indicare in etichetta il codice UTF in sostituzione dell’indicazione richiamata in oggetto nel caso di liquori confezionati per conto di altre aziende e i cui marchi figurano in etichetta. Inoltre, alla nota precitata è stato allegato uno schema di etichetta riportante, tra le altre, le indicazioni oggetto di quesito.
Al riguardo, si fa presente, preliminarmente, che gli uffici periferici di questo ispettorato sono preposti a fornire tutte le informazioni sulla normativa vigente al fine di corrispondere alle richieste dell’utenza e ad essi, pertanto, dovranno essere inoltrate eventuali richieste in tal senso. Parimenti, si ritiene opportuno evidenziare che questo ispettorato, quale organo di controllo, non può essere chiamato a valutare in via anticipata la conformità del comportamento degli operatori di settore alle norme di cui deve garantire il rispetto, né che lo stesso possa rilasciare attestati di approvazione o di conformità delle indicazioni riportate in etichetta.
Ciò premesso, per quanto concerne il caso in esame, l’etichettatura e la presentazione dei liquori destinati al consumatore finale e la relativa pubblicità, devono essere conformi alle disposizioni di carattere orizzontale contenute nel D.lgs 27 gennaio 1992, n. 109.
Al riguardo, l’art. 3 del citato decreto legislativo prevede che i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare, tra l’altro, le seguenti indicazioni:
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.
Inoltre, l’art. 11, comma 3, del medesimo D.lgs n. 109/92, prevede che «nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall’indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione».
Per quanto sopra rappresentato, si ritiene che la sola indicazione del codice UTF della ditta produttrice/confezionatrice non assolva agli obblighi previsti dalle disposizioni sopra richiamate relative all’indicazione dell’ubicazione dello stabilimento.