Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 10-10-2018
Numero provvedimento: 1516
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 12-10-2018
Numero gazzetta: 256

Regolamento (UE) 2018/1516 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di penoxsulam, triflumizolo e triflumuron in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento 10/10/2018, n. 2018/1516, pubblicato in G.U.U.E. 12 ottobre 2018, n. L 256)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze penoxsulam, triflumizolo e triflumuron sono stati fissati nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Per quanto riguarda il penoxsulam l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, raccomandando di mantenere invariati gli LMR vigenti. Tali livelli dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli vigenti.

(3) Per quanto riguarda il triflumizolo, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, e ha proposto di modificare la definizione di residuo, concludendo che per quanto concerne gli LMR per pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine, alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per ciliege, uve da tavola e da vino, papaia e luppolo, l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni, oppure le informazioni disponibili erano insufficienti, e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.

(4) Per quanto riguarda il triflumuron, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per albicocche e prugne, alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(5) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe valere l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda tali tre sostanze, i laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(7) Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(10) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(11) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(12) Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 1o maggio 2019.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

 

Allegato