Regolamento (UE) 2018/1515 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina e oxadixil in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento 10/10/2018, n. 2018/1515, pubblicato in G.U.U.E. 12 ottobre 2018, n. L 256)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze difenilammina e oxadixil sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) La sostanza attiva difenilammina non è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione. La sostanza attiva oxadixil non è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dal regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono state revocate. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR esistenti per tali sostanze nell'allegato III in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a).
(3) LMR provvisori per la difenilammina sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 772/2013 per le mele e le pere fino al 2 settembre 2015, in risposta all'inevitabile contaminazione crociata di mele e pere dovuta alla presenza di residui di difenilammina nelle strutture di stoccaggio. Il regolamento (UE) 2016/67 della Commissione ha prorogato la validità di detti LMR fino al 22 gennaio 2018 al fine di concedere agli operatori economici il tempo necessario per eliminare completamente i residui di difenilammina nelle strutture di stoccaggio. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti dai quali risulta che non si riscontrano più residui di difenilammina a livelli superiori al limite di determinazione (LD) pertinente.
(4) Limiti provvisori per la sostanza oxadixil sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 592/2012 in e su prezzemolo, sedani e il gruppo di lattughe e insalate fino al 31 dicembre 2014 in risposta all'inevitabile contaminazione crociata che ha colpito colture non trattate a causa della permanenza di residui di oxadixil nel suolo. Il regolamento (UE) 2016/46 della Commissione ha prorogato la validità di detti LMR fino al 19 gennaio 2018 a causa della persistenza di tale sostanza attiva nel suolo. L'Autorità e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti dai quali risulta che non si riscontrano più residui di oxadixil a livelli superiori all'LD pertinente.
(5) Alla luce della non approvazione della sostanza attiva difenilammina e della non inclusione della sostanza attiva oxadixil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli LMR per queste sostanze dovrebbero essere fissati all'LD in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti agli LD pertinenti è opportuno elencare i valori di base nell'allegato V conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(6) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(8) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
(9) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(10) Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 1o maggio 2019.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER