Regolamento (UE) 2018/1514 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acibenzolar-s-metile, clopiralid, emamectina, fenexamide, fenpirazamina, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talco E553B e tebuconazolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento 10/10/2018, n. 2018/1514, pubblicato in G.U.U.E. 12 ottobre 2018, n. L 256)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Per le sostanze abamectina, acibenzolar-s-metile, fenexamide, fluazifop-P, isofetamid e tebuconazolo i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze clopiralid, emamectina e fenpirazamina, gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, dello stesso regolamento. Per le sostanze Pasteuria nishizawae Pn1 e talco E553B non sono stati fissati LMR specifici né tali sostanze sono state inserite nell'allegato IV di detto regolamento, di conseguenza si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
(2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego sugli agrumi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva abamectina è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3) Per quanto riguarda la sostanza acibenzolar-s-metile, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su melanzane e cucurbitacee. Per quanto riguarda la sostanza clopiralid, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su cipolline e porri. Per quanto riguarda la sostanza emamectina, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su cavoli a foglia, fagioli (con baccello) e piselli (con baccello). Per quanto riguarda la sostanza fenexamide, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su susine, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli, uva spina e fagioli (con baccello). Per quanto riguarda la sostanza fenpirazamina, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su lattughe, insalate, foglie di spinaci e simili. Per quanto riguarda la sostanza fluazifop-P, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su pomodori. Per quanto riguarda la sostanza isofetamid, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su pomodori, peperoni, melanzane, gombi e cucurbitacee (con buccia commestibile). Per quanto riguarda la sostanza tebuconazolo, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su olive, riso, «erbe fresche e fiori commestibili» e infusioni di erbe da fiori, foglie ed erbe.
(4) In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato le domande e le relazioni di valutazione esaminando in particolare i rischi per i consumatori e, se pertinenti, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(6) Per quanto riguarda tutte le domande l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che in base a una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più aggiornate sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(7) Per quanto riguarda l'abamectina il richiedente ha presentato anche metodi analitici convalidati per matrici colturali ad elevato tenore di acidità e di umidità. Per quanto riguarda il tebuconazolo il richiedente ha presentato anche metodi analitici convalidati per tutte le matrici colturali. È quindi opportuno sopprimere le pertinenti note a piè di pagina dall'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(8) Nel contesto dell'approvazione della sostanza attiva Pasteuria nishizawae Pn1, era stata inserita anche una domanda riguardante gli LMR nel fascicolo sintetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. La domanda è stata valutata dallo Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L'Autorità ha valutato la domanda ed emesso una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario, raccomandando che la Pasteuria nishizawae Pn1 fosse inserita nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(9) Il talco E553B è approvato in quanto sostanza di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/691 della Commissione. Le condizioni d'uso di tale sostanza non dovrebbero determinare la presenza di residui in prodotti alimentari o mangimi che possano comportare rischi per il consumatore. È pertanto opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(10) In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i
mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER