Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 13-03-2018
Numero provvedimento: 21923
Tipo gazzetta: Nessuna

Disposizioni nazionali di attuazione del D.m. n. 12272 del 15 dicembre 2015, del D.m. n. 527 del 30 gennaio 2017 e del D.m. n. 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento n. 1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Campo di applicazione e definizioni

La presente circolare definisce le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, per i reimpianti viticoli e per la costituzione e l’aggiornamento del registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, conformemente al regolamento n. 1308/13.

La presente sostituisce integralmente la precedente Circolare ACIU.18162 del 1° marzo 2017. All’interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

• ministero: il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - direzione generale delle politiche internazionali e dell’unione europea

• regioni: le regioni e le province autonome

• autorità competenti: il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome

• AGEA: AGEA coordinamento

• registro: registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, contenente l’elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate

• regolamento: il regolamento n. 1308/13

• regolamento delegato: il reg. n. 560/15

• regolamento di esecuzione: il reg. n. 561/15

• SIAN: sistema informativo agricolo nazionale • schedario viticolo: strumento previsto dall’art. 145 del regolamento del Consiglio n. 1308/13 e dai regolamenti delegato e di della Commissione n. 273/18 e n. 274/18, parte integrante del SIAN nonché del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS)

• CUAA: codice unico di identificazione delle aziende agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell’azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

• CAA: centri autorizzati di assistenza agricola, a cui gli organismi pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi.

• azienda: il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore agricolo per l’esercizio della propria attività.

Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell’aggiornamento e della coerenza con le domande/dichiarazioni rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l’organismo pagatore competente, o presso l’ufficio della regione competente, individuato sulla base della sede legale dell’azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all’atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal D.m. 15 gennaio 2015, n. 162, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

Autorizzazioni per gli impianti viticoli

A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del D.m. n. 12272 del 15 dicembre 2015, D.m. 527 del 30 gennaio 2017 e del D.m. n. 935 del 13 febbraio 2018 in attuazione del D.m. 19 febbraio 2015 n. 1213.

Le autorizzazioni sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda all’autorità competente. La presentazione della domanda e la successiva concessione dell’autorizzazione sono effettuate tramite le applicazioni software implementate all’interno dei sistemi informatici degli OP/regioni competenti.

Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili tra produttori (tranne le eccezioni successivamente definite).

Esenzioni dal sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

Sono esenti dal sistema di autorizzazioni le superfici destinate ai fini stabiliti all’articolo 62, paragrafo 4 del regolamento e che soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 1 del regolamento delegato (impianti o reimpianti di superfici destinati a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale).

 

REGISTRO INFORMATICO PUBBLICO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI

Il sistema di autorizzazioni è attuato nell’ambito del registro pubblico delle autorizzazioni istituito dal D.m. 12272 del 15 dicembre 2015 e il suo aggiornamento è garantito mediante procedure informatizzate di richiesta da parte dei conduttori e di gestione dell’iter amministrativo di autorizzazione e controllo da parte delle regioni.

Attraverso il fascicolo aziendale è possibile consultare la situazione delle autorizzazioni presenti nel registro relative a ciascuna azienda agricola, secondo le modalità di accesso al fascicolo che sono già definite e regolamentate.

Il registro è costituito in ambito SIAN e potrà essere consultato e aggiornato anche nell’ambito dei sistemi informativi gestiti dalle regioni/ PA e/o dai rispettivi Organismi Pagatori regionali, tramite opportuni servizi di interscambio dati, la cui documentazione tecnica è resa disponibile tramite portale SIAN a cura di AGEA.

Le regioni/PA che gestiscono il registro nell’ambito del SIAN utilizzano le applicazioni e le procedure operative definite da AGEA e condivise con le regioni tramite documentazione tecnica.

Informazioni contenute nel registro

Il registro conterrà al minimo le seguenti informazioni:

a) Identificativo unico dell’autorizzazione nel registro nazionale: per favorire l’interscambio dei dati tra i sistemi informativi regionali e nazionali, ed evitare la duplicazione delle chiavi, questo identificativo sarà costruito secondo il seguente schema:

XXXNNNNNNNNNN

Dove XXX: prefisso di 3 caratteri che identificano il sistema informativo che ha generato la chiave (es. 001 Piemonte, 002 Lombardia, 005 Veneto, 008 Emilia Romagna, 009 Toscana, 021 PA Bolzano, 022 Trento, 100 per tutte le regioni che usano il sistema AGEA).

NNNNNNNNNN: progressivo numerico.

b) CUAA del soggetto a cui è assegnata l’autorizzazione.

c) Tipo di autorizzazione, che può assumere i seguenti valori

1 - nuovo impianto

2 - conversione di ex-diritti

3 - reimpianto:

3.a reimpianto da estirpo

3.b reimpianto anticipato

d) regione di riferimento (codice ISTAT della regione/PA che ha in carico la gestione operativa dell’autorizzazione).

e) superficie autorizzata (espressa in mq)

f) superficie impiantata (espressa in mq)

g) superficie trasferita in un’altra regione o con subentro (espressa in mq)

h) superficie residua (espressa in mq)

i) data di rilascio dell’autorizzazione

j) data di scadenza dell’autorizzazione;

k) riferimenti all’identificativo dell’autorizzazione di origine (nel caso di un subentro di titolare, ove previsto, o spostamento tra regioni).

l) riferimenti all’identificativo del ex-diritto convertito, nel caso di tipo autorizzazione di tipo 2

m) riferimenti all’identificativo nel registro delle superfici estirpate, nel caso di autorizzazione di tipo 3.a o 3.b; è richiesto solo per le regioni che operano direttamente tramite SIAN.

n) data inizio validità; è data dell’ultima modifica intervenuta sull’autorizzazione (coincide con la data di rilascio se non ci sono state modifiche).

o) data fine validità; questo campo, e il precedente, determinano l’intervallo temporale di validità dell’autorizzazione a partire dall’ultima modifica intervenuta su di essa (o dalla data di rilascio se non ci sono state modifiche).

p) motivazione variazione autorizzazione; rappresenta le motivazioni che hanno determinato la modifica dell’autorizzazione; può assumere i seguenti valori: subentro, modifica regione di riferimento, utilizzo, modifica data scadenza per cause di forza maggiore, rinuncia.

Ad ogni autorizzazione, sin dal momento della sua iscrizione nel registro, sarà associata l’informazione della «regione/PA di riferimento», la quale sarà l’unica ad avere la responsabilità di gestione dei dati relativi all’autorizzazione. In prima istanza, la regione/PA di riferimento coincide, in base alla tipologia dell’autorizzazione, con:

• quella dell’estirpo,

• oppure quella dell’ex-diritto convertito,

• oppure quella indicata nella domanda di richiesta di autorizzazioni per nuovi impianti.

Successivamente il titolare dell’autorizzazione può eventualmente richiedere di modificare la «regione/PA di riferimento», indicando quella dove prevede di realizzare l’impianto.

Il dato della «regione/PA di riferimento», associato alle autorizzazioni, farà fede nella produzione delle statistiche relative al registro delle Autorizzazioni.

I sistemi informativi e le applicazioni che intervengono sul registro devono garantire la storicizzazione degli aggiornamenti sui dati delle autorizzazioni. In caso di subentro o di spostamento in altre regioni/PA, sarà impostata la data di fine validità sull’autorizzazione di origine, e verrà generata una (o più) nuova autorizzazione, collegata a quella di origine, con un nuovo identificativo unico.

 

FUNZIONI E PROCEDURE DISPONIBILI PER L’AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

Le autorizzazioni presenti nel registro sono gestite mediate apposite funzioni e procedure automatiche, disponibili in ambito SIAN o OP/ regioni, che consentono di operare per le seguenti situazioni:

1. registrazione di un’autorizzazione all’impianto.

2. Utilizzo totale o parziale di un’autorizzazione (comunicazione di avvenuto impianto). Nel caso di uso parziale la «data di termine validità per la superficie residua dell’autorizzazione» rimane invariata.

3. Modifica della regione/PA di riferimento.

4. Subentro di un’autorizzazione tra 2 o più titolari.

5. Modifica della scadenza di un’autorizzazione (vedi cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che comportano la modifica del limite di utilizzo).

Per le regioni/PA che operano su sistemi informativi diversi dal SIAN, l’aggiornamento del registro delle autorizzazioni deve essere garantito tramite i collegamenti telematici messi a disposizione dal SIAN stesso.

1) Registrazione di autorizzazioni all’impianto

Il registro si alimenta con l’inserimento di autorizzazioni che derivano dai 4 procedimenti amministrativi dettagliati successivamente.

2) Utilizzo di un’autorizzazione (comunicazione di avvenuto impianto) Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione, il produttore, con modalità telematica, comunica alla regione competente l’utilizzo totale o parziale dell’autorizzazione. La data di impianto deve essere compresa tra le date di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione utilizzata.

La comunicazione contiene i seguenti elementi minimi:

- gli estremi dell’autorizzazione all’impianto utilizzata;

- gli estremi catastali dell’impianto;

- la superficie dell’impianto;

- data impianto;

- informazioni di carattere tecnico (sesto, forma di allevamento, varietà ecc.) necessarie per l’aggiornamento dello schedario viticolo.

La comunicazione di avvenuto impianto comporta il contestuale aggiornamento del registro e l’attivazione dei procedimenti amministrativi regionali necessari per l’aggiornamento dello schedario viticolo, secondo le procedure previste dalle competenti regioni.

3) Modifica della regione/PA di riferimento

Il titolare dell’autorizzazione al reimpianto può richiedere, in modalità telematica, di variare la regione di riferimento al fine di poter utilizzare l’autorizzazione per impiantare un vigneto in una regione diversa da quella per cui ha ottenuto l’autorizzazione.

La modifica della regione di riferimento delle autorizzazioni per i nuovi impianti non è permessa se non vengono rispettati i criteri di ammissibilità e gli eventuali criteri di priorità previsti alla presentazione della domanda e che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione.

La richiesta di modifica della regione di riferimento delle autorizzazioni deve essere inoltrata alla regione dove si vuole effettuare l’impianto. La richiesta di modifica della regione di riferimento deve ricevere il nulla osta sia da parte della regione dove si vuole effettuare l’impianto, sia da parte della regione di origine.

Se la regione dove si intende utilizzare l’autorizzazione determina che nulla osta l’impianto nel proprio territorio, essa contatta la regione di riferimento dell’autorizzazione, la quale dovrà verificare che l’autorizzazione sia ancora valida e non sia stata rilasciata sulla base di criteri di ammissibilità territoriali o altri criteri che non consentano la modifica della regione di riferimento.

Le procedure informatiche per l’aggiornamento del registro sono attivate presso la regione di origine, che ha in carico l’autorizzazione sino al momento della variazione della regione di riferimento.

A seguito della variazione, l’autorizzazione, ed i successivi controlli, sono presi in carico dalla regione di destinazione.

Non è consentita la modifica della regione di riferimento di autorizzazioni per reimpianto anticipato.

Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, l’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell’entrata in vigore del D.m. 935 del 13 febbraio 2018 (data della registrazione alla Corte dei Conti) e per i quali è stata già effettuata l’estirpazione del vigneto con contestuale comunicazione alla regione competente. Per tale finalità, nelle sole regioni che hanno una procedura che prevede una «comunicazione di intenzione di estirpo» a cui segue – dopo verifica regionale – l’estirpo effettivo, la «comunicazione d’intenzione di estirpo», o la data nel successivo nulla osta regionale se previsto, è da ritenersi equivalente all’estirpo effettivo.

Tale disposizione, per identità di ratio, è applicabile anche all’ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreti in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una regione differente.

4) Subentro di un’autorizzazione tra 2 o più titolari

L’obiettivo della non trasferibilità è contribuire al rapido ed immediato utilizzo delle autorizzazioni da parte di chi le ha ottenute, evitando ogni speculazione (considerandum 56 del regolamento 1308/13). Sono previste eccezioni nei casi laddove sia impossibile l’uso celere e diretto e possa essere esclusa ogni forma di speculazione.

Trasferimento dell’autorizzazione per eredità a causa della morte del produttore che aveva ricevuto l’autorizzazione. In questo caso l’erede può usare l’autorizzazione per il tempo residuo della durata dell’autorizzazione. Lo stesso si applica nei casi di successione anticipata. L’erede resterà vincolato ad eventuali criteri che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione.

Sono esclusi i casi di incapacità professionale di lunga durata poiché l’autorizzazione non prevede che l’impianto sia fatto di persona.

Nei casi di fusione o scissione nei quali la persona giuridica cui era stata concessa l’autorizzazione non può mantenere la sua personalità giuridica, la persona giuridica che subentra o le nuove persone giuridiche create dalla scissione assumono tutti i diritti e gli obblighi incluse le autorizzazioni concesse alla persona giuridica cui subentrano.

Le eccezioni di cui sopra sono chiarite nelle disposizioni della circolare ministeriale n. 5852 del 25 ottobre 2016.

5) Modifica della scadenza di un’autorizzazione

Le cause di «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» che consentono la modifica della scadenza sono quelle previste dal regolamento 1306/13 articolo 2 comma 2.

Le procedure informatiche per l’aggiornamento del registro sono attivate presso la regione che ha in carico l’autorizzazione.

 

PROCEDIMENTI PER CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI

La concessione, registrazione di una autorizzazione può avvenire nell’ambito dei 4 procedimenti amministrativi seguenti:

A. rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale);

B. conversione di diritti di impianto in autorizzazioni;

C. rilascio di autorizzazioni per reimpianto a seguito di un estirpo;

D. rilascio di autorizzazioni per reimpianto anticipato.

A. Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale)

Il ministero rende nota con decreto direttoriale entro il 30 settembre di ogni anno la superficie nazionale che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell’annualità successiva (da qui in avanti «superficie nazionale autorizzabile»).

La superficie nazionale autorizzabile da destinare a nuovi impianti è costituita da:

- 1% della superficie vitata nazionale riscontrata alla data del 31 luglio dell’anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione (articolo 6, comma 1, D.m. n. 12272).

- Eventuali superfici assegnate nella campagna precedente ma rese disponibili a seguito di comunicazioni di rinuncia.

Nel caso di superfici esenti dal sistema delle autorizzazioni, da trasformare in vigneto produttivo, l’assegnazione della superficie autorizzata al nuovo impianto avverrà sottraendo alla superficie richiesta la superficie prima esente. In questo modo la superficie preesistente andrà a fare parte delle superfici autorizzate. Esempio: il vigneto familiare può essere trasformato in vigneto produttivo (ovviamente se vi sono le condizioni tecniche) mediante le autorizzazioni di nuovo impianto. Nel caso in cui, il proprietario di un vigneto familiare di 0,1 ha ottenga (sulla base di una richiesta ammissibile) una autorizzazione di nuovo impianto di 0,5 ha, egli potrà usare 0,1 ha di autorizzazione per rendere il vigneto familiare produttivo ed impiantare 0,4 ha di nuovo vigneto. In totale avrà una superficie di 0,5 ettari di vigneto per uva da vino.

Il produttore che trasforma in vigneto produttivo le superfici esenti dal sistema delle autorizzazioni, se del caso, dovrà adeguarlo per il rispetto delle norme regionali vigenti (es. in caso di varietà non ammessa nella regione).

Criteri di ammissibilità

Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola (escluse le superfici con usi del suolo e/o i vincoli specificati in seguito), pari o superiore a quella per la quale è richiesta l’autorizzazione.

Per la verifica di ammissibilità sono esclusi gli usi del suolo con vigneti per uva da vino, e quelli che, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, non possono essere trasformati in vigneto.

Inoltre, sono escluse le superfici su cui sono presenti vincoli (ambientali, archeologici, paesaggistici, storici ecc.), non evidenziabili dal fascicolo, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneti. L’eventuale rimozione del vincolo ai fini dell’impianto viticolo deve essere rilasciato, per le particelle specifiche, dalle autorità competenti prima della richiesta di autorizzazione, pena la nullità della domanda.

Nel caso di richiesta di autorizzazioni in più regioni, il criterio di ammissibilità deve essere verificato in ognuna delle regioni, ovvero l’azienda deve condurre per ciascuna regione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale fa richiesta nella medesima regione.

Al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale, anche nell’ambito dell’introduzione di criteri di priorità e del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell’ambito delle singole regioni, dal 2017 sono state introdotte le seguenti prescrizioni:

1) nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovranno essere specificate la dimensione richiesta e la regione nella quale si intende localizzare le superfici oggetto di richiesta. Le autorizzazioni per nuovi impianti concesse dalla campagna 2017 e 2018, quindi, non sono più trasferibili da una regione ad un’altra, in quanto ciò contrasta con il criterio di ammissibilità.

2) Il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o motivi fitosanitari. Per tale motivo, l’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.

Criteri di priorità

Dalla campagna 2018, le regioni possono applicare, per l’intera superficie di cui all’articolo 9, comma 5, D.m. n. 12272, i seguenti criteri di priorità:

A) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo di cui all’allegato II paragrafo I, lettera II, del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla sua forma giuridica, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

1) il richiedente è un’organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;

2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell’articolo 10 della direttiva 42/14 del Parlamento europeo e del Consiglio;

3) i richiedenti che rispettano questo criterio si impegnano, per un periodo di 5 anni, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

B) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono caratterizzate da uno o più dei tipi di superficie seguenti, di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera D, del regolamento n. 1308/13 e l’allegato II del regolamento delegato:

1) superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;

2) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;

3) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell’allegato III del regolamento n. 1305/13;

4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%;

5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;

6) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km2 caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.

C) superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento e l’allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta ed essi stessi hanno applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento n. 834/07 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento n. 889/08 della Commissione all’intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta;

Dalla campagna 2018 le regioni applicano i criteri di priorità secondo le specifiche riportate all’allegato 1.

Per il 2018, parte della superficie non assegnata nel corso della precedente annualità è rilasciata fino ad un massimo di 20 ha alle superfici comprese nel cratere del sisma del 2016/2017, e in parte ai richiedenti le nuove autorizzazioni per superfici situate all’interno della zona infetta da Xylella fastidiosa, ad eccezione dei 20 chilometri contigui alla zona cuscinetto, secondo le definizioni di cui all’articolo 7, del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, al fine di prevedere una riconversione di tali aree.

L’istruttoria della verifica dei requisiti per accedere alla graduatorie delle superfici rilasciate per i criteri di cui alle lettere b) e c), per le zone in cui insiste il cratere del sisma del 2016/2017 e per la zona infetta da Xylella dovrà essere completata dalle regioni e gli esiti dovranno essere trasmessi ad AGEA Coordinamento entro il 30 maggio di ogni anno, pena la mancata applicazione dei criteri.

Procedura per la domanda di autorizzazione di nuovi impianti

Le domande per le autorizzazioni, per la sola campagna 2018, sono presentate entro 30 giorni dalla data di emanazione della presente circolare. Per le successive campagne il periodo di riferimento per la presentazione delle domande resta quello stabilito nel D.m. n. 12272 del 15 dicembre 2015, ed in ogni caso con un periodo di apertura delle domande in modalità telematica nell’ambito del SIAN di almeno un mese. Il facsimile del modello di domanda è riportato nell’allegato 3. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.

Ogni richiedente presenta un’unica domanda, nella quale indica una o più regioni su cui intende richiedere le autorizzazioni, le superfici richieste, e la scelta dei criteri di priorità di cui chiede il riconoscimento.

Dal 2018 è applicato un limite massimo nazionale per domanda di 50 ettari. Le regioni applicano un limite massimo differente secondo le specifiche riportate nella tabella all’allegato 1.

Per coloro che intendano richiedere superficie avvalendosi dei criteri di priorità, nelle zone in cui insiste il cratere del sisma del 2016/2017 o infette da Xylella, la domanda dovrà essere corredata dei seguenti elementi:

– per il criterio A) (organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo); dovrà essere allegata copia dell’atto di assegnazione (es. decreto, delibera, ordinanza, ecc.) alla organizzazione senza fini di lucro richiedente, dei terreni confiscati – per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo – per i quali è richiesta l’autorizzazione;

– per il criterio B) (superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali) la domanda dovrà specificare le parcelle agricole aventi i requisiti richiesti;

– per il criterio C) (i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno applicato le norme relative alla produzione biologica all’intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta); dovrà essere allegato il documento dell’organismo di certificazione del biologico attestante tale requisito, formulato in conformità al facsimile nell’allegato 2, pena il mancato riconoscimento del requisito. Qualora l’operatore, nell’arco temporale del periodo di osservazione, ha cambiato organismo di certificazione, al fine di rispettare la continuità nella certificazione, è possibile presentare attestazioni di diversi organismi di certificazione per i relativi periodi di assoggettamento.

– Per le zone in cui insiste il cratere del sisma del 2016/2017 o infette da Xylella, la domanda dovrà specificare le parcelle agricole aventi i requisiti richiesti.

Le applicazioni e le procedure operative per la presentazione delle domande sono definite da AGEA e condivise con le regioni tramite documentazione tecnica.

Modalità per la graduatoria di assegnazione

È garantita alle regioni e province autonome una superficie regionale autorizzabile pari alla superficie di cui all’articolo 6, comma 1, D.m. n. 12272 calcolata a livello regionale; tale superficie è eventualmente aumentata fino garantire una superficie regionale minima di assegnazione pari a 10 ettari utilizzando la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito di rinunce.

Per il 2018, la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità a seguito di rinunce, pari a 163 ettari, è rilasciata, al netto della superficie necessaria al raggiungimento della soglia minima di 10 ettari di cui sopra, alle regioni in cui insiste il cratere del sisma del 2016/2017, per complessivi 20 ettari e, per la restante parte ai richiedenti le nuove autorizzazioni per superfici situate all’interno della zona infetta da Xylella fastidiosa.

Per le regioni in cui le richieste ammissibili riguardano una superficie totale inferiore o uguale superficie regionale autorizzabile, le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità; la superficie residua non assegnata sarà resa disponibile per le regioni con richieste in esubero e ripartita tra esse proporzionalmente all’eccedenza delle richieste.

Per le regioni in cui le richieste ammissibili riguardano una superficie totale superiore alla superficie regionale autorizzabile, l’assegnazione seguirà le seguenti regole:

1) Su scelta regionale, potranno essere garantite le autorizzazioni a tutti i richiedenti sino a una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha. Tale limite sarà di conseguenza ridotto se la superficie regionale autorizzabile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti. La scelta di applicare tale limite è comunicata dalle regioni interessate entro 10 giorni dalla data di comunicazione da parte del ministero alle regioni delle richieste ammissibili.

2) La restante parte della superficie regionale autorizzabile (non già attribuita al punto precedente) sarà riservata alle richieste con criteri di priorità validi, ove previsti dalle regioni. Se la totalità delle richieste con priorità non supera tale quota, le richieste saranno accolte totalmente. In caso contrario, saranno soddisfatte per prime tutte le richieste con punteggio più alto: in base alla superficie disponibile, sarà assegnato il 100% della superficie richiesta, oppure parzialmente, con una ripartizione proporzionale alla superficie richiesta. Successivamente, saranno considerate le domande con punteggio inferiore, a scalare, sino all’esaurimento della superficie disponibile.

3) Infine, tutta la superficie non assegnata ai punti precedenti sarà ripartita in modo proporzionale tra tutte le richieste non ancora accolte (con e senza priorità).

Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti

Il ministero comunica telematicamente alle regioni competenti l’elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto. Il sistema centrale genera automaticamente nel registro le autorizzazioni, una per ogni regione indicata in domanda, impostando «la regione di riferimento».

Le regioni rilasciano le autorizzazioni entro il 1° giugno tramite apposite funzioni disponibili sulle applicazioni messe a disposizione da AGEA, e saranno rese visibili al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN.

Le regioni pubblicano l’atto di approvazione dell’elenco ministeriale nel bollettino ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

II beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, nei casi previsti dal D.m, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco, utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione da AGEA.

Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio.

B. Conversione di diritti di reimpianto in autorizzazioni

Il titolare di diritto di reimpianto presenta telematicamente alla regione/PA che ha in carico il diritto la richiesta di conversione in autorizzazione, non oltre la data di scadenza del diritto e non oltre il 31 dicembre 2020.

Le richieste di conversione dei diritti in autorizzazioni potranno essere accolte solo per i diritti iscritti nel registro pubblico dei diritti.

L’autorizzazione rilasciata a seguito di conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l’ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 (D.m. n. 1213 del 19 febbraio 2015).

Le casistiche connesse alla gestione del transitorio, per le attività che risultano ancora in corso, sono discusse nel paragrafo dedicato.

Le regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il registro.

C. Rilascio autorizzazioni per reimpianto

Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata e che presentano una richiesta alla regione competente tramite applicativi resi disponibili dagli OP/regioni.

La regione competente per la concessione di autorizzazione per reimpianto è la regione che effettua il controllo dell’avvenuto estirpo.

I produttori possono presentare la domanda di autorizzazione per reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva all’estirpazione.

Le regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili ed aggiornano contestualmente il registro.

Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio.

Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata ovvero la superficie vitata così come definita dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010. È possibile fare richiesta per una superficie inferiore a quella estirpata, riservandosi di chiedere, entro i termini, una successiva autorizzazione per la superficie residua, la cui scadenza sarà di 3 anni a partire dalla data del nuovo rilascio.

Le richieste di autorizzazioni al reimpianto potranno essere accettate e concesse solamente a fronte di superfici estirpate, regolarmente registrate nel registro delle superfici estirpate, di cui al paragrafo successivo.

Registro delle superfici estirpate

Al fine di permettere alle regioni il controllo delle superfici estirpate, e delle successive richieste di autorizzazione al reimpianto, si istituisce in ambito SIAN, per le regioni che operano direttamente tramite SIAN, il registro delle superfici estirpate.

La registrazione dell’estirpo è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto.

Le superfici estirpate sono quelle in regola con la normativa dell’Unione europea e nazionale, regolarmente registrate allo schedario senza anomalie.

Le regioni effettuano l’istruttoria e i controlli necessari e aggiornano il registro delle superfici estirpate.

La comunicazione di avvenuto estirpo deve essere presentata dal richiedente, tramite le apposite funzioni su SIAN, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l’estirpazione.

La regione competente per registrazione di un estirpo è la regione che effettua il controllo dell’avvenuto estirpo.

Il registro delle superfici estirpate contiene al minimo le seguenti informazioni:

a) CUAA: è il codice fiscale del soggetto titolare della superficie estirpata;

b) regione di riferimento;

c) superficie estirpata (espressa in mq);

d) superficie già convertita in autorizzazioni;

e) superficie residua;

f) data di estirpo;

g) riferimenti catastali della superficie estirpata;

Gli aventi diritto possono richiedere il subentro come titolari delle superfici estirpate inscritte nel registro. A tal fine, valgono le stesse casistiche previste per il subentro delle autorizzazioni.

Le applicazioni e le procedure operative per la gestione del registro delle superfici estirpate saranno definite da AGEA e condivise con le regioni interessate tramite documentazione tecnica.

Le regioni che non operano direttamente sul SIAN, dovranno comunicare, tramite opportuni servizi informatici resi disponibili sul SIAN e definiti da AGEA, la lista delle superfici estirpate non ancora trasformate in autorizzazione. Ciò al fine di permettere ad AGEA di ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione.

Reimpianto su medesima superficie estirpata

Se l’ubicazione della superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie dove è avvenuta l’estirpazione, il produttore interessato, che intenda procedere al reimpianto entro 3 anni dall’estirpo, può avvalersi di una procedura semplificata:

in tal caso la comunicazione di avvenuto estirpo, presentata al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l’estirpazione, ha valore come domanda di autorizzazione e, senza ulteriore comunicazione della regione, da autorizzazione.

Esempio: se l’estirpo avviene il 30 settembre del 2016, il viticoltore, entro il 31 luglio 2017, effettua la comunicazione di avvenuto estirpo che funge da domanda di autorizzazione ex post e da autorizzazione con scadenza 30 settembre 2019.

Reimpianto su qualunque superficie ammissibile

Qualora il viticoltore intenda procedere al reimpianto oltre i 3 anni dall’estirpo, e in tutti i casi in cui il produttore realizza l’impianto su una superficie diversa da quella estirpata, deve avvalersi della procedura standard: in questo caso il viticoltore presenta, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l’estirpazione, una comunicazione di avvenuto estirpo, che sarà registrata nel registro delle superfici estirpate, per le regioni che operano direttamente tramite SIAN, o nel sistema informativo proprio delle altre regioni, e che fungerà da prerequisito per la richiesta di autorizzazione al reimpianto, che dovrà essere presentata entro la fine della seconda campagna viticola successiva all’estirpazione.

Esempio: se l’estirpo avviene a novembre 2016 (oppure a marzo 2017), il viticoltore comunica l’estirpo entro il 31 luglio 2017 e può presentare richiesta di autorizzazione al reimpianto entro il 31 luglio 2019. Dal momento del rilascio dell’autorizzazione il produttore avrà quindi 3 anni per procedere al reimpianto (al più tardi il 31 ottobre 2021)

In ogni caso sono fatte salve le comunicazioni necessarie per l’aggiornamento dello schedario (es. comunicazione di avvenuto impianto).

La procedura non si applica nel caso di estirpo di impianti non autorizzati.

D. Reimpianti anticipati

La procedura di reimpianto anticipato consente di effettuare un nuovo impianto con l’impegno di estirpare, nella medesima regione/PA, un’equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate.

Il produttore che intende avvalersi di tale procedura deve presentare telematicamente una domanda alla regione/PA territorialmente competente; la domanda deve essere corredata, (come da specifiche istruzioni regionali), una garanzia fidejussoria a garanzia del futuro estirpo. La fidejussione deve coprire i costi per l’estirpo coatto, ogni regione disciplina l’ammontare della polizza.

Non è consentita la richiesta di modifica della regione di riferimento per le autorizzazioni al reimpianto anticipato.

 

GESTIONE DEL TRANSITORIO – Consolidamento del registro dei diritti di reimpianto

Le seguenti fattispecie, relative al consolidamento del registro degli ex-diritti di reimpianto non ancora utilizzati al 31 dicembre 2015, sono definite per il passaggio al nuovo regime delle autorizzazioni all’impianto.

a. Il trasferimento tra aziende dei diritti di reimpianto è consentito fino al 31 dicembre 2015. Il contratto di compravendita deve essere presentato alla competente agenzia delle entrate entro tale data.

b. Gli estirpi effettuati entro il 31 dicembre 2015 comportano il rilascio di un conseguente diritto di impianto. La comunicazione di avvenuto estirpo e il conseguente collaudo avviene secondo le procedure regionali.

c. Per diritti non utilizzati al 31 dicembre 2015, a cui non è stata attribuita una data di scadenza, o con data di scadenza indicata al 31 dicembre 2015, le regioni/PA aggiornano la data di scadenza dei diritti consolidati, al fine di recepire le direttive dei regolamenti regionali e nazionali in tale ambito; la data di scadenza del diritto consolidato deve coincidere con la data massima per effettuare l’impianto, previa conversione in autorizzazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Alla data del 1° marzo 2016 (salvo successivi interventi correttivi resisi necessari), il registro informatico pubblico dei diritti di impianto è considerato consolidato, al fine di costituire una base dati consolidata dei diritti convertibili su richiesta del titolare.

Il registro pubblico dei diritti (diritti non ancora convertiti) è consultabile nell’ambito dei servizi del fascicolo aziendale.

Gli aventi diritto possono richiedere il subentro come titolari dei diritti inscritti nel registro consolidato. A tal fine, valgono le stesse casistiche previste per il subentro delle autorizzazioni.

 

COMUNICAZIONI

Al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione, AGEA comunica al ministero:

- entro il 15 febbraio di ogni anno:

a) le superfici sulle quali è stata accertata la presenza di impianti privi di autorizzazioni;

b) le superfici non autorizzate che sono state estirpate nella campagna precedente;

c) l’elenco delle organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore di cui all’articolo 65 del regolamento.

- entro il 15 ottobre di ogni anno, esclusivamente dal registro:

a) le domande ricevute (richieste di nuove autorizzazioni)

b) le domande respinte;

c) le autorizzazioni per reimpianti concessi;

d) le domande di conversione di diritti in autorizzazioni.

A norma dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per almeno dieci campagne successive a quella in cui sono state presentate.

Le autorizzazioni saranno conteggiate nelle statistiche regionali, tenendo conto del valore della regione di riferimento.

 

SANZIONI

In ottemperanza all’articolo 69 del testo unico del vino legge n. 238 del 12 dicembre 2016, il produttore che non abbia utilizzato, nel corso del relativo periodo di validità, un’autorizzazione concessa per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative seguenti:

a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione;

b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione;

c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l’autorizzazione.

Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione.

Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

Al produttore che rinunci all’autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione n. 561/15 (ora reg. 274/18) della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l’esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola per due anni.

 

DIFFUSIONE DEI DATI DEL REGISTRO

Il registro pubblico delle autorizzazioni è consultabile nell’ambito dei servizi del fascicolo aziendale.

Il registro pubblico dei diritti (diritti non ancora convertiti) è consultabile nell’ambito dei servizi del fascicolo aziendale.

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall’amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.m. 8 ottobre 2005 n. 2159, i dati relativi al registro sono resi disponibili dall’organismo di coordinamento AGEA per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti a cura di:

1. ministero delle Politiche agricole e forestali;

2. ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, per mezzo di specifici servizi offerti dal SIAN le cui utenze sono gestite direttamente dall’ICQRF;

3. ISTAT;

4. ISMEA.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno

accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal D.lgs n. 196/03. La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo e ai sensi dell’art. 30 della legge n. 82 del 2006.

 

Allegato 1

Scelte regionali per i criteri dell’assegnazione 2018

 

Allegato 2

(Omissis)

 

Allegato 3

(Omissis)