Regolamento (UE) 2019/50 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat, olio di cipolla, tiacloprid e valifenalato in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento 11/01/2019, n. 2019/50, pubblicato in G.U.U.E. 14 gennaio 2019, n. L 10)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui (LMR) di clomazone, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat e tiacloprid sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze clorantraniliprolo, fenazaquin e valifenalato, gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per le sostanze cyclaniliprole, fenpicoxamid e olio di cipolla non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state iscritte nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
(2) In data 4 luglio 2009, la commissione del Codex alimentarius ha adottato un limite massimo di residui del Codex (CXL) per la lambda-cialotrina nella segale.
(3) In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, in conformità all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto.
(4) Il CXL per la lambda-cialotrina nella segale è sicuro per i consumatori dell'Unione e dovrebbe pertanto essere incluso come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005.
(5) Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego sulla camomilla e sulla piantaggine maggiore di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva clomazone è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(6) Per quanto riguarda il fluoxastrobin, è stata presentata una domanda analoga per l'aglio, i semi di colza, lino, papavero e senape e i semi di camelina/dorella. Per quanto riguarda il mepiquat, è stata presentata una domanda analoga per i semi di colza, lino, papavero e senape, di camelina/dorella, di girasole, per il fegato (di suini, ovini e caprini), i reni (di suini), il latte e le uova. Per quanto riguarda il tiacloprid, è stata presentata una domanda analoga per i semi di borragine e i ravanelli. Per quanto riguarda il valifenalato, è stata presentata una domanda analoga per i pomodori, le melanzane, la lattuga, le cipolle, gli scalogni e l'aglio.
(7) In conformità all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 sono state presentate domande per le sostanze clorantraniliprolo e fenazaquin, impiegate negli Stati Uniti rispettivamente sul luppolo e sulle mandorle. l richiedenti sostengono che gli impieghi autorizzati di tali sostanze su queste colture negli Stati Uniti determinano residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.
(8) In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(9) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti. Essa ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.
(10) Per quanto riguarda la sostanza fluoxastrobin nell'aglio, l'Autorità ha valutato una domanda relativa alla fissazione di un LMR per le cipolle e ha formulato un parere motivato sull'LMR proposto. In conformità alle linee guida dell'Unione sull'estrapolazione degli LMR è opportuno fissare lo stesso LMR delle cipolle anche per l'aglio.
(11) Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che in base a una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(12) Per quanto riguarda il mepiquat il regolamento (UE) 2016/1003 della Commissione ha fissato LMR provvisori per i funghi coltivati, in vigore fino al 31 dicembre 2018, per affrontare una contaminazione incrociata con paglia regolarmente trattata con mepiquat che ha colpito funghi coltivati non trattati. Gli Stati membri e l'Autorità hanno presentato dati di monitoraggio recenti da cui risulta che i residui di mepiquat sono ancora presenti a livelli superiori al limite di determinazione pertinente. È pertanto opportuno prorogare la validità dell'attuale LMR fissato a 0,09 mg/kg. L'LMR sarà riveduto, tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di quattro anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(13) Per quanto riguarda la lambda-cialotrina, diversi LMR sono stati modificati dal regolamento (UE) 2018/960 della Commissione. Tale regolamento abbassa al limite di determinazione l'LMR per la segale, senza tenere conto del CXL esistente per questo cereale, con effetto a partire dal 26 gennaio 2019. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che l'LMR stabilito nel presente regolamento sia applicato a decorrere dalla stessa data.
(14) Nel contesto dell'approvazione della sostanza attiva fenpicoxamid, era stata inserita anche una domanda riguardante gli LMR nel fascicolo sintetico in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. La domanda è stata valutata dallo Stato membro competente in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L'Autorità ha esaminato la domanda e ha formulato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario, nella quale ha raccomandato di fissare LMR sulla base degli impieghi rappresentativi sulla segale e sul frumento secondo le buone pratiche agricole (BPA) nell'Unione e di una domanda di tolleranza all'importazione per le banane provenienti da Panama.
(15) L'olio di cipolla è approvato come sostanza di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1295 della Commissione. Le condizioni d'impiego di tale sostanza non dovrebbero determinare la presenza di residui in prodotti alimentari o mangimi che possano comportare rischi per il consumatore. È pertanto opportuno iscrivere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(16) La sostanza attiva cyclaniliprole non è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/357 della Commissione. Poiché non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, è opportuno iscrivere la sostanza nell'allegato V del medesimo regolamento.
(17) Sulla base dei pareri motivati e delle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019. Esso si applica tuttavia a decorrere dal 26 gennaio 2019 per quanto riguarda l'LMR per la lambda-cialotrina nella segale.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER