OCM vino – Misura «Promozione sui mercati dei paesi terzi» – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2018/2019 – Modalità operative e procedurali per l’attuazione del decreto del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017.
Articolo 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applica, per le definizioni, quanto riportato all’art. 2 del decreto del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestale del 10 agosto 2017 n. 60710, di seguito «decreto», per l’identificazione dei soggetti proponenti, quanto riportato all’art. 3 del decreto e, per l’individuazione dei prodotti oggetto di promozione, quanto riportato all’art. 4 del decreto.
Articolo 2.
Stanziamento disponibile
1. Le risorse disponibili per il finanziamento
dei progetti di promozione nazionali, a valere sull’esercizio finanziario comunitario 2018/2019, ammontano ad euro 27.599.100,00.
2. L’ammontare delle sopracitate risorse è subordinato alle disponibilità finanziarie sul competente esercizio comunitario 2018/2019.
Articolo 3.
Presentazione dei progetti
1. I progetti relativi alla campagna 2018/2019, a valere sui fondi quota nazionale, devono pervenire, pena l’esclusione, tramite corriere espresso o raccomandata o a mano, in plico chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi, con l’indicazione del mittente e della seguente dicitura: «NON APRIRE – PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO – ANNUALITÀ 2018/2019», entro e non oltre le ore 17,00 del 25 settembre 2018 al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio accettazione corrispondenza – Via XX Settembre n. 20 – 00187 ROMA.
2. I progetti relativi alla campagna 2018/2019, a valere sui fondi quota regionale, devono pervenire, pena l’esclusione, agli indirizzi degli uffici delle regioni e delle province autonome competenti alla ricezione dei progetti. I termini di presentazione nonché le modalità di trasmissione dei progetti sono indicati negli avvisi pubblicati dalle regioni e province autonome.
3. Nel plico sono inserite, pena l’esclusione, due buste contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture:
a) «Busta n. 1: documentazione amministrativa», che contiene la documentazione di cui al successivo art. 4, comma 1, del presente avviso;
b) «Busta n. 2: documentazione tecnica», che contiene la documentazione di cui al successivo art. 4, comma 2, del presente avviso.
4. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
5. I soggetti proponenti, di cui all’art. 3 del decreto, non possono presentare o partecipare a più di un progetto per la medesima annualità e per il medesimo paese terzo o mercato del paese terzo.
Articolo 4.
Documentazione
1. La «busta n. 1: documentazione amministrativa» contiene:
a) Gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I ed L del presente avviso, debitamente compilati;
b) La delibera del consiglio di amministrazione o di altro organo di gestione equivalente, in originale o in copia conforme all’originale resa ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del progetto;
c) L’impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, sottoscritto da tutti i componenti, qualora si tratti di soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. h) e j) del decreto;
d) Il supporto elettronico di cui al successivo comma 4.
2. In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione di cui al precedente comma, le autorità competenti assegnano al soggetto proponente un termine non superiore a dieci giorni, decorrenti dalla notifica della richiesta, perché sia resa, integrata o regolarizzata la documentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto proponente è escluso dalla procedura.
3. La «busta n. 2: documentazione tecnica» contiene, a pena di esclusione, il progetto redatto in conformità alle indicazioni di cui all’allegato M del presente avviso.
4. I documenti, di cui ai precedenti commi 1 e 3, devono pervenire in originale ed in formato elettronico (sia «.pdf», che «.word» ed «.xls») su supporto usb o cd o dvd.
Articolo 5.
Capacità tecniche e finanziarie
1. Il soggetto proponente, o il soggetto esecutore selezionato, ha realizzato, anche senza il sostegno di cui all’art. 45 del regolamento n. 1308/13, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle operazioni elencate all’allegato P del presente avviso.
2. Il soggetto proponente ha, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, un fatturato medio globale pari al doppio dell’importo del contributo richiesto.
Articolo 6.
Contributo richiedibile e durata del progetto
1. Il contributo massimo richiedibile nonché la disponibilità dei prodotti oggetto di promozione, di cui all’art. 3 comma 3 del decreto, sono declinati secondo le classi di ammissibilità riportate negli allegati B, C e D del presente avviso.
2. Il contributo massimo richiedibile, in caso di soggetti proponenti di cui alle lett. a), b), c), d), h), i) e j) del comma 1 dell’art. 3 del decreto, deve rispettare, sia per il soggetto proponente che per il soggetto partecipante, i valori di produzione di vino confezionato indicati nelle classi di ammissibilità. Ogni soggetto partecipante è altresì tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile, determinato dalla classe di ammissibilità di appartenenza, nel complesso delle domande di contributo a valere su ciascun esercizio finanziario comunitario di riferimento.
3. I progetti hanno durata massima di 12 mesi.
Articolo 7.
Valutazione dei progetti
1. Il comitato di valutazione di cui all’art. 11 del decreto, di seguito comitato, procede alla selezione dei progetti secondo le modalità descritte ai successivi commi del presente articolo.
2. Il comitato verifica preliminarmente che il plico sia presentato secondo le modalità di cui all’art. 3 del presente avviso e che contenga la documentazione di cui all’art. 4 del presente avviso.
3. Il comitato accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti agli artt. 2, 3, 4 e 5 del decreto. La mancanza di tali requisiti comporta l’esclusione del soggetto proponente.
4. Il comitato controlla altresì che le azioni ed il progetto siano conformi a quanto richiesto dagli artt. 6 e 7 del decreto. La non conformità comporta l’esclusione del soggetto proponente.
5. Il comitato effettua la valutazione dei costi relativi alle azioni programmate, verificando che non superino i valori riportati nella tabella dei costi di riferimento di cui all’allegato P.
6. Il comitato verifica che non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 8 del decreto.
7. Il comitato, al termine dell’istruttoria, stila la graduatoria dei progetti eleggibili attribuendo a ciascuno di essi il punteggio di priorità in base a quanto definito all’allegato N del presente avviso. A parità di punteggio, si applica quanto disposto all’art. 11, comma 4 del decreto.
8. In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio pubblico.
Articolo 8.
Termini di valutazione dei progetti
1. Per la campagna 2018/2019 i progetti regionali e multiregionali sono presentati con le stesse modalità di cui all’art. 3 del presente avviso, entro il termine ultimo stabilito dalle regioni con propri provvedimenti in modo da rispettare le seguenti date:
a) 26 ottobre 2018, quale termine entro cui le regioni capofila fanno pervenire alle regioni partecipanti le graduatorie dei progetti multiregionali e l’importo dei fondi di quota regionale di competenza;
a) 5 novembre 2018, quale termine entro cui le regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno pervenire alle regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento dei progetti selezionati;
b) 9 novembre 2018, quale termine entro cui le regioni capofila fanno pervenire al ministero e ad AGEA la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all’allegato S del presente avviso, nonché ad AGEA la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’art. 13 comma 2 del decreto;
c) 13 novembre 2018, quale termine entro cui le regioni fanno pervenire al ministero e ad AGEA la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, nonché ad AGEA la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’art. 13 comma 2 del decreto. Entro la medesima data il ministero trasmette ad AGEA la graduatoria dei progetti nazionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all’allegato S del presente avviso, nonché la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’art. 13 comma 2 del decreto;
d) 28 febbraio 2019 quale termine entro cui AGEA stipula i contratti con i beneficiari.
Articolo 9.
Notifica graduatoria
1. Le autorità competenti notificano ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva ed assegnano un termine non superiore a 7 giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.
Articolo 10.
Progetti multiregionali
1. Le regioni, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei propri avvisi, comunicano al ministero l’importo dei fondi quota regionale da destinare al finanziamento di progetti multiregionali.
2. Il ministero, acquisite le informazioni di cui al precedente comma 1, pubblica sul proprio sito l’elenco delle regioni che attivano i progetti multiregionali ed i relativi importi dei fondi quota regionale ad essi destinati.
3. I fondi quota regionale destinati al finanziamento di progetti multiregionali, se non integralmente utilizzati, sono reintegrati nei fondi quota regionale della regione di competenza.
4. I progetti multiregionali eleggibili sono valutati dal comitato di valutazione di ciascuna regione capofila secondo i punteggi stabiliti nell’allegato O.
5. Ciascun comitato predispone le graduatorie dei progetti multiregionali e comunica alle regioni coinvolte la graduatoria e l’importo dei fondi di quota regionale di competenza.
6. Le regioni partecipanti, entro 5 giorni dalla comunicazione di cui alla lett. a), comma 1, dell’art. 8, trasmettono, alle regioni capofila, il proprio nulla osta al cofinanziamento.
7. In mancanza di nulla osta da parte di alcune delle regioni partecipanti, le altre regioni, se permangono le condizioni di partecipazione e di qualificazione del progetto, possono finanziare la restante quota di contributo richiesta dal soggetto proponente.
8. I progetti multiregionali sono finanziati, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità fondi quota regionale di ciascuna regione coinvolta.
9. La riserva dei fondi quota nazionale, di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del decreto, è attribuita dal ministero in base ai punteggi assegnati da ciascuna regione capofila, secondo le modalità previste ai commi 3 e 4 dell’art. 11 del decreto e al comma 8 dell’art. 7 del presente avviso.
Articolo 11.
Modifiche dei soggetti proponenti e beneficiari
1. Non sono ammesse, pena l’esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) dell’art. 3 del decreto, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con AGEA. È, tuttavia, consentito esclusivamente il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle lett. h), i) e j) dell’art. 3 del decreto, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all’art. 8 del decreto.
2. I soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) dell’art. 3 del decreto, sono obbligati a comunicare alle autorità competenti qualsiasi modifica della compagine.
3. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti ai commi 4 e 5 dell’art. 14 del decreto.
Articolo 12.
Variazioni ai progetti
1. In caso di variazioni al progetto approvato si applica quanto stabilito dall’art. 14 del decreto. Per le varianti di cui all’art. 14, comma 1, lett. b) del decreto, il beneficiario presenta, alle autorità competenti, l’istanza redatta conformemente all’allegato Q del presente avviso, tramite posta elettronica certificata. Per i progetti nazionali l’istanza è inviata al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
2. Le variazioni di cui al precedente comma 1 sono debitamente motivate e, comunque, non snaturano la strategia complessiva del progetto, primo fra tutti il mercato/paese di destinazione, né modificano elementi che ne hanno determinato la posizione in graduatoria. Tali variazioni sono esaminate dal competente comitato in conformità a quanto disposto dell’art. 14 del decreto e sono realizzate solo dopo l’avvenuta approvazione.
Articolo 13.
Elenco delle aree geografiche omogenee, dei paesi terzi, dei mercati dei paesi terzi e dei mercati emergenti
1. Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui all’art. 12, comma 7, del decreto. L’elenco delle aree geografiche omogenee, dei paesi terzi, dei mercati dei paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportate nell’allegato R del presente avviso.
Articolo 14.
Materiale informativo
1. Relativamente al materiale informativo, si applicano le disposizioni previste all’art. 15 del decreto. In ogni caso i beneficiari caricano il materiale informativo sul portale disponibile all’indirizzo http://mipaaf.sian.it/promoPubb, specificando se usufruiscono o meno del contributo integrativo regionale.
2. La conformità del materiale informativo è verificata ex-post da AGEA, coerentemente con le indicazioni previste nell’allegato P del presente avviso. Il materiale informativo non conforme a tali indicazioni non è ammesso a contributo.
Articolo 15.
Azioni ammissibili e spese eleggibili
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 6 del decreto, le subazioni ammissibili a contributo, le relative spese eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse sono riportate nell’allegato P del presente avviso.
Articolo 16.
Stipula del contratto e controlli
1. I contratti, redatti secondo l’apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale di AGEA, di cui all’art. 13 comma 1 del decreto e sono stipulati tra quest’ultima ed i beneficiari.
2. L’elenco dei contratti stipulati è pubblicato sul sito istituzionale di AGEA entro 90 giorni dalla stipula. Entro il medesimo termine, i contratti vengono trasmessi in copia alle autorità competenti.
3. AGEA comunica alle autorità competenti, entro 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizione fra le parti, qualunque modifica o appendice contrattuale.
4. Le diverse fasi di attuazione del progetto sono sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da AGEA. I risultati sono comunicati da AGEA alle autorità competenti entro e non oltre 90 giorni dal termine delle attività di controllo.
Articolo 17.
Erogazione del finanziamento e disposizioni finali
1. Le modalità di erogazione del finanziamento sono riportate nel contratto tipo di cui all’art. 13 comma 1 del decreto.
2. Il ministero si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima.
3. Qualora le risorse non siano sufficienti a finanziare, per intero, i progetti ammissibili a contributo, si applica, per analogia, quanto previsto al comma 5 dell’art. 11 del decreto.
4. Il soggetto proponente, nella domanda di contributo, dichiara se intende ricevere, ai sensi dell’art. 26, par. 2, del regolamento 1150/16, l’anticipo del contributo comunitario.
5. Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per l’esercizio finanziario comunitario 2018/2019, riceve, nel caso in cui richieda l’anticipo, il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata.
Articolo 18.
Pubblicazione e informazioni formazioni, pervengono al seguente indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. gov.it e possono essere presentate fino alle ore 17.00 del 7 settembre 2018.
2. Il responsabile del procedimento è il dott. Pietro Gasparri, dirigente dell’Ufficio PQAI II – direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica.
3. Il presente avviso è pubblicato alla sezione «Gare» del sito internet http://www.politiche-agricole.it
Articolo 19.
Definizione delle controversie
1. Tutte le controversie derivanti dal presente decreto o dal successivo contratto sono deferite alla competenza dell’autorità giudiziaria del Foro di Roma.