Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, le domande di protezione, la procedura di opposizione, la registrazione, la modifica e la cancellazione delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo.
(Regolamento (UE) 17/10/2018, n. 2019/34, pubblicato in G.U.U.E. 11 gennaio 2019, n. L 9)
Il Regolamento (UE) 17 ottobre 2018, n. 2019/34, in vigore dal 14 gennaio 2019, è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dal Regolamento (UE) 30 ottobre 2024, n. 2025/26.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 110, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), l'articolo 110, paragrafo 2, l'articolo 111, l'articolo 115, paragrafo 1, e l'articolo 123,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l'articolo 90, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. La parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo. Dette sezioni 2 e 3 conferiscono altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento del mercato vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare talune norme mediante tali atti. Questi dovrebbero sostituire le disposizioni del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, che è abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
(2) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 607/2009 ha dimostrato che le procedure vigenti in materia di registrazione, modifica e cancellazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche possono essere complicate, onerose e dispendiose in termini di tempo. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha creato vuoti giuridici, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire per le domande di modifica del disciplinare di produzione. Le norme procedurali relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo sono contraddittorie rispetto a quelle applicabili ai regimi di qualità nei settori dei prodotti alimentari, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati, disciplinati dal diritto dell'Unione. Ne derivano incongruenze nelle modalità di attuazione di tale categoria di diritti di proprietà intellettuale. Tali discrepanze dovrebbero essere sanate alla luce del diritto alla tutela della proprietà intellettuale sancito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe pertanto semplificare, chiarire, completare e armonizzare le pertinenti procedure. Le procedure dovrebbero essere definite basandosi per quanto possibile sulle procedure efficienti e collaudate di protezione dei diritti di proprietà intellettuale concernenti i prodotti agricoli e alimentari stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione e adattandole per tenere conto delle specificità del settore vitivinicolo.
(3) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono intrinsecamente collegate al territorio degli Stati membri. Le autorità nazionali e locali dispongono delle migliori competenze e conoscenze in materia. Questo elemento dovrebbe trovare riscontro nelle norme procedurali pertinenti, tenuto conto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
(4) Ai fini della chiarezza, dovrebbero essere precisate talune fasi della procedura che disciplina la domanda di protezione di una denominazione di origine o indicazione geografica nel settore vitivinicolo.
(5) È opportuno stabilire norme supplementari in materia di domande comuni concernenti più di un territorio nazionale.
(6) Per disporre di documenti unici uniformi e raffrontabili, è necessario specificare il contenuto minimo di tali documenti. Nel caso delle denominazioni di origine dovrebbe essere messa in particolare rilievo la descrizione del legame tra la qualità e le caratteristiche del prodotto e il suo particolare ambiente geografico. Nel caso delle indicazioni geografiche dovrebbe essere messa in particolare rilievo la definizione del legame tra una specifica qualità, la reputazione o altre caratteristiche e l'origine geografica del prodotto.
(7) La zona geografica delimitata delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per le quali è chiesta la protezione dovrebbe essere descritta nel disciplinare di produzione in modo dettagliato, preciso e inequivocabile, tale da consentire ai produttori, alle autorità competenti e agli organismi di controllo di operare sulla base di elementi certi, definitivi e attendibili.
(8) Per garantire il corretto funzionamento del sistema è necessario stabilire norme uniformi concernenti la fase di rigetto della procedura applicabile alle domande di protezione. Sono altresì necessarie norme uniformi per quanto riguarda il contenuto delle domande di modifica dell'Unione, di modifica ordinaria e di modifica temporanea nonché per quanto riguarda il contenuto delle richieste di cancellazione.
(9) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fissare i termini applicabili alla procedura di opposizione e stabilire i criteri per individuare le date di decorrenza degli stessi.
(10) Per garantire la messa in atto di procedure uniformi ed efficienti è opportuno stabilire i moduli per la presentazione delle domande, delle opposizioni, delle modifiche e delle richieste di cancellazione.
(11) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è necessario adottare norme in merito al contenuto e alla forma del registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, istituito dall'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (il «registro»). Il registro è una banca dati elettronica conservata all'interno di un sistema di informazione, ed è accessibile al pubblico. Tutti i dati relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette contenuti nel precedente registro creato nella banca dati elettronica «E-Bacchus», di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009, dovrebbero essere iscritti nel registro alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(12) Le norme vigenti in materia di riproduzione del simbolo dell'Unione per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari, stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, dovrebbero essere replicate per permettere ai consumatori di riconoscere i vini recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta.
(13) Il valore aggiunto di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta si fonda sulle garanzie date ai consumatori riguardo al valore. Il regime è credibile solo se accompagnato da verifiche, controlli e audit efficaci che prevedono un sistema di controlli in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, gestito dalle autorità competenti designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. In questo ambito è necessario tenere conto delle norme in materia di controlli e audit previste dal regolamento (CE) n. 882/2004 e adattarle alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette del settore vitivinicolo.
(14) È opportuno stabilire norme concernenti i controlli da svolgere sui vini recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo.
(15) L'accreditamento degli organismi di controllo dovrebbe aver luogo in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto delle norme internazionali elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO). Nei loro interventi, gli organismi di controllo accreditati dovrebbero rispettare tali norme.
(16) Per dare a Cipro il tempo necessario per adeguare il suo sistema di controllo e allinearlo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008, è opportuno concedere a tale paese una deroga all'obbligo di rispettare le norme ISO per gli organismi di certificazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(17) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad addebitare agli operatori una tariffa a copertura delle spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento del sistema di controllo.
(18) Al fine di garantire modalità coerenti in tutti gli Stati membri per quanto riguarda la protezione dall'uso sleale dei nomi iscritti nel registro e la prevenzione di pratiche suscettibili di indurre in errore il consumatore, dovrebbero essere stabilite condizioni uniformi riguardanti le azioni da attuare a livello di Stati membri al riguardo.
(19) Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti e degli organismi di controllo. Per facilitare il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda i sistemi di controllo in atto per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la Commissione dovrebbe rendere pubblici tali nomi e indirizzi. Le autorità competenti dei paesi terzi dovrebbero inviare alla Commissione informazioni in merito ai controlli vigenti nei rispettivi paesi per i nomi che beneficiano della protezione nell'Unione, a fini di verifica dell'uniformità del sistema di controllo.
(20) Per motivi di chiarezza, trasparenza e allo scopo di garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, è necessario stabilire disposizioni tecniche specifiche riguardanti la natura e il contenuto dei controlli che devono essere eseguiti annualmente, oltre a norme in materia di cooperazione tra Stati membri a tale riguardo, in particolare con riferimento alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.
(21) Per garantire che le menzioni tradizionali per le quali è chiesta la protezione rispettino le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, e ai fini della certezza del diritto, è necessario stabilire norme procedurali dettagliate concernenti le domande di protezione, opposizione, modifica ovvero cancellazione delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli. Tali norme dovrebbero precisare il contenuto della domanda nonché le pertinenti informazioni complementari e i documenti giustificativi richiesti, i termini da rispettare e le comunicazioni tra la Commissione e le parti di ciascuna procedura.
(22) Per consentire ai consumatori e agli operatori commerciali di sapere quali menzioni tradizionali sono protette nell'Unione, dovrebbero essere stabilite norme specifiche concernenti la registrazione e l'iscrizione delle menzioni tradizionali nel registro dell'Unione. Per garantire che sia accessibile a tutti, il registro dovrebbe essere accessibile per via elettronica.
(23) In considerazione dell'importanza economica delle menzioni tradizionali e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, le autorità nazionali dovrebbero adottare misure contro qualsiasi uso illegale delle menzioni tradizionali e vietare la commercializzazione dei prodotti corrispondenti.
(24) Ai fini di un'efficace gestione amministrativa e tenuto conto dell'esperienza maturata con l'uso dei sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere semplificate e le informazioni dovrebbero essere scambiate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione.
(25) La Commissione ha predisposto il sistema di informazione «e-Ambrosia» per la gestione delle domande di protezione e di modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero continuare a utilizzare questo sistema per le comunicazioni riguardanti le procedure relative alle domande di protezione e all'approvazione delle modifiche. Per contro, dato il rigoroso regime di accreditamento, il sistema non dovrebbe essere utilizzato per le comunicazioni con gli Stati membri riguardanti la procedura di opposizione e le richieste di cancellazione, né per le comunicazioni con i paesi terzi. Per la procedura di opposizione e le richieste di cancellazione, gli Stati membri, le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del presente regolamento dovrebbero invece comunicare con la Commissione tramite posta elettronica.
(26) Le domande di registrazione, modifica o cancellazione di menzioni tradizionali non sono ancora gestite tramite un sistema di informazione centralizzato. Tali domande dovrebbero continuare a essere presentate tramite posta elettronica, utilizzando i moduli riportati negli allegati da VIII a XI. Anche tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni concernenti le menzioni tradizionali dovrebbero essere effettuati tramite posta elettronica.
(27) Dovrebbero essere definite le modalità con cui la Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni relative alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo.
(28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 concernenti le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo per quanto riguarda i controlli e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, relativamente agli elementi seguenti:
a) le domande di protezione;
b) la procedura di opposizione;
c) la registrazione,
d) il rispetto della protezione;
e) la modifica;
f) la cancellazione della protezione;
g) le comunicazioni.
CAPO II
DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE
SEZIONE 1
Domanda di protezione
Articoli 2-14
(Articoli soppressi)
SEZIONE 7
Controlli
Articolo 15
Autorità responsabili della verifica del rispetto del disciplinare di produzione
1. Nell’esecuzione dei controlli di cui alla presente sezione, le autorità competenti e gli organismi delegati responsabili rispettano i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la fase di produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:
a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; oppure
b) uno o più organismi di certificazione.
3. Gli organismi delegati di cui all’articolo 116 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’organismo o gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo rispettano una delle due norme seguenti, a seconda di quale sia pertinente per i compiti delegati:
a) norma EN ISO/IEC 17065 «Valutazione della conformità — Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»;
b) norma EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità — Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni».
4. Quando l’autorità di cui all’articolo 116 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’autorità o le autorità di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo verificano il rispetto del disciplinare, esse offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono del personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.
5. Gli Stati membri sono autorizzati a imporre una tariffa agli operatori assoggettati ai controlli, a copertura delle spese sostenute per l’istituzione e il funzionamento del sistema di controllo.
Articolo 16 (Misure a carico degli Stati membri per impedire l'uso illegale delle denominazione di origine protette e delle indicazioni geografiche protette)
(Articolo soppresso)
Articolo 17
Comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli estremi dell’autorità competente di cui all’articolo 116 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, comprese le autorità di cui all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, gli organismi delegati di cui all’articolo 116 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione rende pubblici il nome e l’indirizzo della o delle autorità competenti o degli organismi delegati.
Articolo 18
Comunicazioni tra i paesi terzi e la Commissione
Ove i vini di un paese terzo beneficino di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, il paese terzo interessato invia alla Commissione, su richiesta di quest'ultima:
a) le informazioni relative alle autorità designate o agli organismi di certificazione che eseguono la verifica annuale del rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino;
b) le informazioni che illustrano quali aspetti formano oggetto dei controlli;
c) la prova che il vino di cui trattasi soddisfa le condizioni previste dalla corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica.
Articolo 19
Verifica annuale
1. La verifica annuale effettuata dall’autorità competente o dagli organismi delegati di cui all’articolo 116 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste in:
a) un esame organolettico e analitico dei prodotti recanti una denominazione di origine;
b) un esame analitico soltanto o un esame sia organolettico che analitico dei prodotti recanti una indicazione geografica;
c) una verifica del rispetto delle altre condizioni riportate nel disciplinare di produzione.
La verifica annuale è condotta nello Stato membro in cui ha luogo la produzione in conformità al disciplinare, secondo una o più delle seguenti modalità:
a) mediante controlli casuali in base a un'analisi di rischio;
b) mediante controlli a campione;
c) mediante controlli sistematici.
Ove scelgano di procedere ai controlli casuali di cui al secondo comma, lettera a), gli Stati membri selezionano il numero minimo di operatori da sottoporre a tali controlli.
Ove scelgano di procedere ai controlli a campione di cui al secondo comma, lettera b), gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che questi siano rappresentativi dell'intera zona geografica delimitata di cui trattasi e adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione.
2. Gli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sono realizzati su campioni anonimi e dimostrano che il prodotto analizzato risponde alle caratteristiche e alle qualità descritte nel disciplinare della relativa denominazione di origine o indicazione geografica.
Gli esami sono eseguiti in qualsiasi fase del processo di produzione e, se del caso, nella fase del condizionamento. Ogni campione prelevato è rappresentativo dei vini corrispondenti detenuti dall'operatore.
3. Ai fini del controllo del rispetto del disciplinare di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), l'autorità di controllo:
a) procede a un controllo in loco presso i locali degli operatori, per verificare che questi ultimi siano effettivamente in grado di soddisfare le condizioni previste dal disciplinare;
b) procede a un controllo sui prodotti in qualsiasi fase del processo di produzione e, se del caso, nella fase del condizionamento, in base a un piano di ispezione comprensivo di tutte le fasi di produzione del prodotto, redatto in anticipo dall'autorità di controllo e di cui gli operatori sono a conoscenza.
4. La verifica annuale garantisce che un prodotto non possa fregiarsi della corrispondente denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta se non nei seguenti casi:
a) i risultati degli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e al paragrafo 2 dimostrano che il prodotto rispetta le condizioni del disciplinare e possiede tutte le idonee caratteristiche della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui si tratta;
b) i controlli eseguiti a norma del paragrafo 3 confermano che le altre condizioni elencate nel disciplinare sono soddisfatte.
5. Per le denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette transfrontaliere, la verifica può essere effettuata da un'autorità di controllo di uno degli Stati membri interessati.
6. I prodotti che non rispettano le condizioni previste ai paragrafi da 1 a 5 possono essere commercializzati senza la relativa denominazione di origine o indicazione geografica, purché siano rispettate le altre disposizioni applicabili.
7. In deroga al paragrafo 1, la verifica annuale può essere effettuata nella fase del condizionamento del prodotto, nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione; in tal caso si applica l'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2018/273.
Le autorità competenti o gli organismi delegati dei diversi Stati membri responsabili dello svolgimento dei controlli relativi a una denominazione di origine protetta o a un’indicazione geografica protetta collaborano in particolare per garantire che, per quanto riguarda gli obblighi di condizionamento, gli operatori stabiliti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui ha luogo la produzione del vino il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta rispettino gli obblighi di controllo previsti dal disciplinare di cui trattasi.
8. I paragrafi da 1 a 5 si applicano ai vini che beneficiano della protezione nazionale transitoria ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 20
Esame analitico e organolettico
L'esame analitico e organolettico di cui all'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), consiste in:
a) un'analisi chimica e fisica del vino che misura le seguenti caratteristiche:
i) il titolo alcolometrico totale ed effettivo;
ii) gli zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio (incluso il saccarosio nel caso dei vini frizzanti e spumanti);
iii) l'acidità totale;
iv) l'acidità volatile;
v) l'anidride solforosa totale;
b) un'analisi complementare del vino che misura le seguenti caratteristiche:
i) l'anidride carbonica (vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20 °C);
ii) ogni altra caratteristica prevista dalla legislazione degli Stati membri o dal disciplinare delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette di cui trattasi;
c) un esame organolettico visivo, olfattivo e gustativo.
CAPO III
MENZIONI TRADIZIONALI
SEZIONE 1
Domande di protezione
Articolo 21
Domanda di protezione
1. La domanda di protezione di una menzione tradizionale è trasmessa alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri o da quelle dei paesi terzi o dalle organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei paesi terzi conformemente all'articolo 30, paragrafo 3.
2. Se la domanda è presentata da un'organizzazione professionale rappresentativa stabilita in un paese terzo, il richiedente comunica alla Commissione le informazioni relative all'organizzazione professionale rappresentativa e ai suoi membri conformemente all'articolo 30, paragrafo 3. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.
SEZIONE 2
Procedura di opposizione
Articolo 22
Presentazione di un'opposizione
1. Uno Stato membro o un paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può presentare opposizione alla domanda di protezione di una menzione tradizionale entro due mesi dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
2. L'opposizione è trasmessa alla Commissione conformemente all'articolo 30, paragrafo 3.
Articolo 23
Documenti giustificativi dell'opposizione
1. L'opposizione debitamente motivata contiene informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell'opposizione, corredate dei pertinenti documenti giustificativi.
2. Se si basa sulla reputazione e sulla notorietà di un marchio commerciale preesistente, l'opposizione è corredata:
a) della prova che il marchio preesistente è stato depositato o registrato o della prova del suo utilizzo; nonché
b) della prova della sua reputazione e notorietà.
Le informazioni e le prove da presentare per dimostrare l'uso di un marchio commerciale preesistente comprendono dettagli sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell'uso del marchio preesistente e sulla sua reputazione e notorietà.
3. Se le informazioni dettagliate sui diritti anteriori addotti, sui motivi, sui fatti, sulle prove o sulle osservazioni, oppure i documenti giustificativi, di cui ai paragrafi 1 e 2, non sono presentati alla data di presentazione dell'opposizione, o mancano informazioni o documenti, la Commissione ne informa l'autorità o la persona che ha presentato l'opposizione e la invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge l'opposizione in quanto inammissibile. La decisione di respingere l'opposizione in quanto inammissibile è comunicata all'autorità o alla persona che ha presentato l'opposizione e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o all'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo di cui trattasi.
Articolo 24
Osservazioni delle parti
1. Ove la Commissione comunichi un'opposizione che non è stata respinta a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, al richiedente che ha presentato la domanda di protezione, il richiedente presenta osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione.
2. Ove nel corso dell'esame di un'opposizione la Commissione ne faccia richiesta, le parti trasmettono, se del caso, commenti in merito alle comunicazioni delle altre parti entro due mesi dalla data di tale richiesta.
SEZIONE 3
Protezione delle menzioni tradizionali
Articolo 25
Registrazione
1. Al momento dell'entrata in vigore di una decisione che conferisce protezione a una menzione tradizionale, la Commissione iscrive i seguenti dati nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette:
a) il nome da proteggere come menzione tradizionale;
b) il tipo di menzione tradizionale a norma dell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c) la lingua di cui all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2019/33;
d) la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate dalla protezione;
e) un riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è definita e disciplinata la menzione tradizionale o alle norme che si applicano ai produttori di vino nei paesi terzi, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative in assenza di legislazione nazionale in tali paesi terzi;
f) una sintesi della definizione o delle condizioni di impiego;
g) il nome del paese o dei paesi di origine;
h) la data di inserimento nel registro.
2. Il registro elettronico delle menzioni tradizionali protette è messo a disposizione del pubblico.
Articolo 26
Rispetto della protezione
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in caso di uso illegale di menzioni tradizionali protette, le autorità nazionali competenti adottano, di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata, le misure necessarie per impedire ovvero far cessare la commercializzazione, incluse le esportazioni, dei prodotti di cui trattasi.
SEZIONE 4
Modifica e cancellazione
Articolo 27
Richiesta di modifica
1. Gli articoli da 21 a 24 si applicano mutatis mutandis alla richiesta di modifica di una menzione tradizionale protetta.
2. Quando approva una modifica di una menzione tradizionale, la Commissione registra il nuovo disciplinare con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione che approva la modifica.
Articolo 28
Richiesta di cancellazione
1. La richiesta di cancellazione della protezione di una menzione tradizionale contiene:
a) il riferimento alla menzione tradizionale cui si riferisce la richiesta di cancellazione;
b) il nome e i recapiti della persona fisica o giuridica che chiede la cancellazione;
c) una descrizione dell'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta di cancellazione;
d) l'indicazione dei motivi della cancellazione, di cui all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2019/33;
e) informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno della richiesta di cancellazione.
Se del caso, la richiesta di cancellazione può essere corredata di documenti giustificativi.
2. Se le informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni e i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 non sono presentati contemporaneamente alla richiesta di cancellazione, la Commissione ne informa l'autore e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate.
Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione considera inammissibile la richiesta di cancellazione e la respinge. La decisione di considerare inammissibile la richiesta è comunicata al suo autore.
Articolo 29
Esame della richiesta di cancellazione
1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi la richiesta di cancellazione che non sia stata considerata inammissibile a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data di tale invito. Le osservazioni ricevute nel suddetto termine di due mesi sono comunicate all'autore della richiesta.
Nel corso della verifica di una richiesta di cancellazione la Commissione invita le parti a trasmettere commenti in merito alle comunicazioni delle altre parti entro due mesi dalla data di tale richiesta.
2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi o l'autore della richiesta di cancellazione non presentano commenti o non rispettano i termini stabiliti, la Commissione si pronuncia sulla richiesta di cancellazione.
3. La Commissione adotta una decisione di cancellazione della protezione della menzione tradizionale in questione in base alla documentazione di cui dispone. Essa verifica se sussistono i motivi di cui all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2019/33.
La decisione di cancellare la protezione della menzione tradizionale è comunicata all'autore della richiesta di cancellazione e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo di cui trattasi.
4. Ove siano state presentate molteplici richieste di cancellazione riferite a una menzione tradizionale e dall'esame preliminare di una o più di tali richieste si possa trarre la conclusione che non è più possibile continuare a proteggere una menzione tradizionale, la Commissione può sospendere le altre procedure di cancellazione. La Commissione comunica alle parti che hanno presentato le altre richieste di cancellazione le decisioni che le riguardano adottate nel corso della procedura.
In caso di adozione di una decisione che cancella una menzione tradizionale, le procedure di cancellazione sospese si considerano archiviate e gli autori delle richieste di cancellazione di cui trattasi ne sono debitamente informati.
5. Non appena una decisione di cancellazione di una menzione tradizionale acquista efficacia, la Commissione sopprime il nome dal registro, conservando traccia della cancellazione.
CAPO IV
COMUNICAZIONI, PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
Comunicazioni tra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e gli altri operatori
1. (Paragrafo soppresso)
2. (Paragrafo soppresso)
3. I documenti e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del capo III sono trasmessi alla Commissione, tramite posta elettronica, utilizzando i moduli riportati negli allegati da VIII a XI.
4. Gli Stati membri, le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del presente regolamento possono rivolgersi alla Commissione, tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato nell’allegato XII, parte B, per ottenere informazioni sui metodi di comunicazione e le modalità di messa a disposizione delle informazioni necessarie ai fini dell’applicazione del capo III.
Articolo 31
Presentazione e ricevimento delle comunicazioni
1. Le comunicazioni e la documentazione di cui all'articolo 30 si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dalla Commissione.
2. (Paragrafo soppresso)
3. Per le comunicazioni e i fascicoli presentati tramite posta elettronica, la Commissione conferma il ricevimento tramite posta elettronica.
La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di protezione o di modifica dell'Unione, a ciascuna comunicazione concernente le domande di modifica ordinaria e a ciascuna comunicazione concernente le domande di modifica temporanea.
La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:
a) il numero di fascicolo;
b) il nome interessato;
c) la data di ricevimento.
La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione tramite posta elettronica.
4. L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e gli articoli da 1 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano mutatis mutandis alla comunicazione e alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 32 (Informazioni da rendere pubbliche)
(Articolo soppresso)
Articolo 33
Pubblicazione della decisione
Le decisioni di conferimento o di rigetto della protezione e le decisioni di approvazione o di rigetto delle modifiche, di cui al capo III, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L.
Articolo 34
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATI I-VII
(Allegati soppressi)
ALLEGATO VIII
DOMANDA DI PROTEZIONE DI UNA MENZIONE TRADIZIONALE
Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …
[da completare a cura della Commissione]
Numero di pagine (compresa la presente) …
Lingua della domanda …
Numero di fascicolo …
[da completare a cura della Commissione]
Richiedente
Autorità competente dello Stato membro (*)
Autorità competente del paese terzo (*)
Organizzazione professionale rappresentativa (*)
[(*) cancellare le diciture inutili]
Indirizzo (via e numero civico, città e codice postale, Stato) …
Persona giuridica (compilare per le organizzazioni professionali rappresentative) …
Nazionalità …
Telefono, fax, e-mail …
Menzione tradizionale di cui è chiesta la protezione …
Menzione tradizionale ai sensi dell'articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (*)
Menzione tradizionale ai sensi dell'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (*)
[(*) cancellare la dicitura inutile]
Lingua …
Elenco delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette interessate …
Categorie di prodotti vitivinicoli …
Definizione …
Copia delle norme
[da accludere]
Nome del firmatario …
Firma …
ALLEGATO IX
OPPOSIZIONE A UNA DOMANDA DI PROTEZIONE DI UNA MENZIONE TRADIZIONALE
Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …
[da completare a cura della Commissione]
Numero di pagine (compresa la presente) …
Lingua dell'opposizione …
Numero di fascicolo …
[da completare a cura della Commissione]
Menzione tradizionale oggetto dell'opposizione …
Opponente
Nome dell'opponente (Stato membro o paese terzo, oppure qualsivoglia persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo)
Indirizzo completo (via e numero civico, città e codice postale, Stato) …
Nazionalità …
Telefono, fax, e-mail …
Intermediario
— Stato membro/Stati membri (*)
— Autorità del paese terzo (facoltativo) (*)
[(*) cancellare la dicitura inutile]
Nome dell'intermediario o degli intermediari …
Indirizzo o indirizzi completi (via e numero civico, città e codice postale, Stato) …
Diritti anteriori
— Denominazione di origine protetta (*)
— Indicazione geografica protetta (*)
— Indicazione geografica nazionale (*)
[(*) cancellare le diciture inutili]
Nome …
Numero di registrazione …
Data di registrazione (GG/MM/AAAA) …
— Marchio commerciale
Simbolo …
Elenco dei prodotti e dei servizi …
Numero di registrazione …
Data di registrazione …
Paese di origine …
Reputazione/notorietà (*) …
[(*) cancellare le diciture inutili]
Motivi dell'opposizione
— articolo 27 del regolamento delegato (*)
— articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (*)
— articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (*)
— articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (*)
[(*) cancellare le diciture inutili]
Spiegazione dei motivi …
[Fornire ragioni debitamente motivate e la giustificazione dell'opposizione, nonché informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni a sostegno di quest'ultima. Se l'opposizione si basa sulla reputazione e notorietà di un marchio commerciale preesistente, fornire i documenti necessari.]
Firma …
ALLEGATO X
RICHIESTA DI MODIFICA RIGUARDANTE UNA MENZIONE TRADIZIONALE
Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …
[da completare a cura della Commissione]
Numero di pagine (compresa la presente) …
Lingua della richiesta di modifica …
Numero di fascicolo …
[da completare a cura della Commissione]
Menzione tradizionale di cui è richiesta la modifica …
Nome della persona fisica o giuridica che richiede la modifica …
Indirizzo completo (via e numero civico, città e codice postale, Stato) …
Nazionalità …
Telefono, fax, e-mail …
Descrizione della modifica …
Spiegazione dei motivi della modifica
[Fornire ragioni debitamente motivate e la giustificazione della modifica, nonché informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni a sostegno di quest'ultima.]
Nome del firmatario …
Firma …
ALLEGATO XI
RICHIESTA DI CANCELLAZIONE RIGUARDANTE UNA MENZIONE TRADIZIONALE
Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …
[da completare a cura della Commissione]
Numero di pagine (compresa la presente) …
Lingua della richiesta di cancellazione …
Numero di fascicolo …
[da completare a cura della Commissione]
Menzione tradizionale di cui è richiesta la cancellazione …
Autore della richiesta di cancellazione
Nome della persona fisica o giuridica che richiede la cancellazione …
Indirizzo completo (via e numero civico, città e codice postale, Stato) …
Nazionalità …
Telefono, fax, e-mail …
Interesse legittimo dell'autore della richiesta …
Motivi della cancellazione
— articolo 27 del regolamento delegato (*)
— articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (*)
— articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (*)
— articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (*)
— articolo 36, lettera b), del regolamento delegato (*)
[(*) cancellare le diciture inutili]
Spiegazione dei motivi della cancellazione …
[Fornire ragioni debitamente motivate e la giustificazione della cancellazione, nonché informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni a sostegno di quest'ultima. Se la cancellazione si basa sulla reputazione e notorietà di un marchio commerciale preesistente, fornire i documenti necessari.]
Nome del firmatario …
Firma
…
ALLEGATO XII
PARTE A
(Parte soppressa)
PARTE B
MODALITÀ PRATICHE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL CAPO III, DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA
Per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l'accesso ai sistemi di informazione, i metodi di comunicazione e le modalità di messa a disposizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del capo III, di cui all'articolo 30, paragrafo 4, secondo comma, le autorità e le persone cui si applica il presente regolamento si rivolgono alla Commissione tramite il seguente indirizzo di posta elettronica:
Casella funzionale di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.