Organo: Presidente della Repubblica
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto Presidente della Repubblica
Data provvedimento: 16-11-2018
Numero provvedimento: 146
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 09-01-2019
Numero gazzetta: 7

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

(D.P.R.  16/11/2018, n. 146, pubblicato in G.U. 9 gennaio 2019, n. 7) 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 142 e 143;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 35 e 36 che disciplinano le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2010, n. 123, concernente regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1497/2007 del 18 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1516/2007 del 19 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;

Visto il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, anche con riferimento ai predetti regolamenti (CE) di esecuzione, ove necessario;

Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, ed in particolare l'articolo 26 che individua nel 1° gennaio 2015 il termine dal quale ha effetto l'abrogazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e stabilisce che resta in vigore l'applicazione dei regolamenti (CE) di esecuzione n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, fino all'abrogazione degli stessi mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017, recante il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonchè per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonchè delle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'articolo 4 che dà attuazione al capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018; Uditi i pareri interlocutorio e definitivo del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nelle adunanze del 24 maggio 2018 e del 6 settembre 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente regolamento:


Capo I

Principi


Art. 1

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità  di  attuazione  del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, ed in particolare:

a) individua le  autorità  competenti  di  cui  all'articolo  6, paragrafo  2,  secondo  periodo,  e  paragrafo  3,   terzo   periodo, all'articolo  9,  all'articolo  11,  paragrafo  3,  all'articolo  15, paragrafo  4,  all'articolo  17,  paragrafo  4,  e  all'articolo  19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;

b) individua gli organismi di controllo  indipendenti  competenti per le procedure di verifica di cui all'articolo 14, paragrafo  2,  e all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;

c) individua le procedure per la designazione degli organismi  di certificazione delle persone fisiche e delle  imprese,  di  cui  agli articoli 7 e 8 del regolamento di  esecuzione  (UE)  2015/2067,  agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 4  e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e agli articoli 4 e  5 del regolamento (CE) n. 306/2008;

d) individua le procedure per la certificazione  degli  organismi di attestazione  di  cui  all'articolo  1  del  regolamento  (CE)  n.307/2008;

e) stabilisce le modalità di riconoscimento  dei  certificati  e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;

f) disciplina il registro telematico nazionale  delle  persone  e delle imprese certificate,  che  assicura  a  tutti  i  soggetti,  la pubblicità notizia delle informazioni sulle  attività  disciplinate dal  presente  decreto,  nonchè  la  trasparenza   delle   attività medesime;

g) disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e  la  conservazione  delle  informazioni  relative  alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature  di cui all'articolo 6 del regolamento (UE)  n.  517/2014,  nonchè  alle attività   diinstallazione,manutenzione,riparazionee smantellamento di dette apparecchiature;

h) individua i sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo;

i)  disciplina  l'etichettatura delle apparecchiature di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014.

 

Art. 2

Definizioni

1. Ai  fini  del  presente  decreto,  oltre  alle  definizioni  del regolamento (UE) n. 517/2014, si applicano le seguenti definizioni:

a)  organismo  nazionale  di  accreditamento:   unico   organismo autorizzato dallo Stato a svolgere attività  di  accreditamento  nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, della  legge  23  luglio 2009, n. 99;

b)  accreditamento:  attestazione  con   la   quale   l'organismo nazionale di accreditamento certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti  da  norme armonizzate e, ove appropriato, ogni  altro  requisito  supplementare per  svolgere  una   specifica   attività   di   valutazione   della conformità;

c) organismo  di  valutazione  della  conformità:  un  organismo accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento  per  svolgere determinate attività  di  valutazione  della  conformità,  fra  cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

d) valutazione della  conformità:  procedura  con  la  quale  un organismo  di  valutazione  della  conformità  dimostra   che   sono rispettate le prescrizioni specifiche relative a un  prodotto,  a  un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona fisica  o  a  un organismo, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;

e) organismo di certificazione: un organismo di valutazione della conformità accreditato dall'organismo  nazionale  di  accreditamento per svolgere le attività di certificazione delle persone fisiche  di cui all'articolo 7, comma 1, e delle imprese di cui  all'articolo  8, comma 2;

f)  organismo  di  controllo  indipendente:   un   organismo   di valutazione della conformità accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere le attività di verifica delle  emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;

g) organismo di attestazione di formazione: organismi certificati dagli organismi  di  valutazione  della  conformità  per  rilasciare attestati di formazione alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 307/2008 in conformità all'Allegato C al presente decreto;

h)  tariffario:  documento  che  definisce  le  tariffe  per   la concessione,  il  mantenimento  e  il  rinnovo  dei  certificati   di conformità rilasciati dagli organismi di cui alla lettera e);

i) camera di commercio competente: la  Camera  di  commercio  del capoluogo di regione o di provincia autonoma oveè iscritta la  sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica;

l)  Registro  telematico  nazionale:  Registro  telematico  delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15;      m) Banca dati: Banca  dati  gas  fluorurati  a  effetto  serra  e apparecchiature contenenti gas fluorurati di cui all'articolo 16;

n) operatore: il proprietario o altra persona fisica o  giuridica che esercita un effettivo controllo  sul  funzionamento  tecnico  dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto. A tal fine  una  persona  fisica  o  giuridica  esercita  un  effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

1)  libero  accesso  all'apparecchiatura,   che   comporta   la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento,  e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;

2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;

3) il potere,  anche  finanziario,  di  decidere  in  merito  a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di  gas  fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

 

Art. 3

Autorità competenti

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del mare, di seguito denominato Ministero dell'ambiente, è  l'autorità competente ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafi  2  e 3, all'articolo 9, all'articolo 11,  paragrafo  3,  all'articolo  15, paragrafo  4,  all'articolo  17,  paragrafo  4,  e  all'articolo  19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014.

2. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito  denominato  ISPRA, ai  fini  di  quanto  previsto  all'articolo  6,  paragrafo  2,   del regolamento (UE) n. 517/2014.

     

 Art. 4

 Accreditamento

1.  L'accreditamento   degli   organismi   di   valutazione   della conformità per le attività disciplinate  dal  regolamento  (UE)  n. 517/2014  e  dai  relativi  regolamenti  europei  di  esecuzione  è rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento sulla  base  di schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell'ambiente.

 

Capo II

Certificazione


Art. 5

Organismi di certificazione

1. Gli organismi di certificazione svolgono  le  attività  per  le quali sono  stati  accreditati,  previa  designazione  da  parte  del Ministero dell'ambiente. A tal fine, gli organismi di  certificazione presentano al Ministero dell'ambiente apposita istanza  corredata  da copia  del  certificato  di  accreditamento  e  del  tariffario   che intendono applicare per il rilascio dei  certificati  di  conformità alle persone fisiche o alle imprese. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza il Ministero dell'ambiente conclude con provvedimento espresso il procedimento. I termini per la  conclusione del procedimento possono essere sospesi, per un periodo non superiore a trenta  giorni,  qualora  siano  richieste  eventuali  modifiche  o l'acquisizione di ulteriori informazioni.

2. Il tariffario, presentato a corredo dell'istanza di designazione dell'organismo  di  certificazione  delle  persone  fisiche  o  delle imprese, deve contenere, rispettivamente, le informazioni di cui agli allegati A 2.3 e B 2.2 del presente decreto.

3. Gli organismi  di  certificazione  designati  devono  iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro  dieci giorni dalla data di ricevimento  della  designazione  da  parte  del Ministero dell'ambiente.

4. Gli organismi di certificazione designati  devono  inserire  per via  telematica  nelle  apposite  sezioni  del  Registro   telematico nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni:

a) persone fisiche e imprese alle qualiè  stato  rilasciato  il pertinente  certificato,   con   gli   estremi   identificativi   del certificato stesso;

b) gli estremi identificativi dei provvedimenti con i quali hanno sospeso, revocato, rinnovato o trasferito i pertinenti certificati.

5.  Gli  organismi  di  certificazione  possono  provvedere   anche all'organizzazione di prove d'esame  o  delegare  lo  svolgimento  di detta attività  ad  organismi  terzi  sulla  base  dello  schema  di valutazione della conformità di cui all'Allegato A 2.1.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di  certificazione designati trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione  sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente.


Art. 6

Organismi di attestazione di formazione e Organismi di valutazione della conformità

1. Ai fini del regolamento  (CE)  n.  307/2008,  gli  organismi  di attestazione  di  formazione  delle  persone  fisiche  devono  essere certificati dagli organismi di valutazione della conformità,  previa verifica dei requisiti di cui all'Allegato C.

2. Gli  organismi  di  attestazione  trasmettono  all'organismo  di valutazione della conformità che li  ha  certificati,  i  nominativi delle persone fisiche che hanno  ottenuto  l'attestato,  entro  dieci giorni dalla data del rilascio del medesimo.

3. Gli organismi di valutazione della conformità che rilasciano  i certificati agli  organismi  di  attestazione  di  formazione  devono iscriversi nell'apposita sezione del Registro  telematico  nazionale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'accreditamento.

4. Gli organismi di valutazione della conformità di cui  al  comma 3,  inseriscono,  per  via  telematica  nelle  apposite  sezioni  del Registro telematico nazionale,  entro  dieci  giorni  lavorativi,  le seguenti informazioni:

a) organismi di attestazione di formazione che hanno ottenuto  la certificazione;

b) provvedimento di sospensione  o  revoca  della  certificazione dell'organismo  di  attestazione  di  formazione,  sulla  base  delle condizioni ivi previste;

c) persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato di formazione.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno,  gli  organismi  di  valutazione della  conformità  di  organismi  di  attestazione   di   formazione trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle  attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente.

                         

Art. 7

Persone fisiche soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Fatto salvo quanto stabilito  agli  articoli  11  e  12,  devono essere  certificate   dall'organismo   di   certificazione   di   cui all'articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui  al  punto 1, dell'Allegato A, le persone  fisiche  che  intendono  svolgere  le attività di cui alle seguenti lettere:

a)  attività  su  celle  frigorifero  di  autocarri  e  rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a  effetto  serra  in  quantità  pari  o  superiori  a  5 tonnellate di CO2 equivalente a meno  che  le  apparecchiature  siano ermeticamente sigillate,  etichettate  come  tali  e  contenenti  gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate  di CO2 equivalente;

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

3) installazione;

4) riparazione, manutenzione o assistenza;

5) smantellamento;

b) attività su apparecchiature  di  protezione  antincendio  che contengono gas fluorurati a effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a  effetto  serra  in  quantità  pari  o  superiori  a  5 tonnellate di CO2 equivalente a meno  che  le  apparecchiature  siano ermeticamente sigillate,  etichettate  come  tali  e  contenenti  gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate  di CO2 equivalente;

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

3) installazione;

4) riparazione, manutenzione o assistenza;

5) smantellamento;

c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:

1) installazione;

2) riparazione, manutenzione o assistenza;

3) smantellamento;

4) recupero;

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto  serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.

2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di dieci  anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro  sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.

3. Le persone fisiche che intendono  conseguire  la  certificazione per una delle attività di cui al comma 1 devono:

a) presentare, per via telematica, una  richiesta  di  iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;

b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli  organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi  dell'articolo  5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);

c) sostenere un esame teorico  e  pratico  basato  sui  requisiti minimi relativi alle competenze  e  alle  conoscenze  previste  negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066  e n. 306/2008, entro il termine di otto mesi dalla data  di  iscrizione di cui alla lettera a).

4. All'iscrizione nel Registro  telematico  nazionale  provvede  la Camera di commercio competente, sulla base delle  domande  presentate con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, e  l'iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.

5. Il certificato di cui al comma 1è  rilasciato  a  seguito  del superamento dell'esame di cui al comma 3, lettera c).

6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3,  lettera  c), comporta,  previa  notifica  all'interessato,  la  cancellazione  dal Registro telematico nazionale.


Art. 8

Imprese soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

1.  Le  imprese  che  svolgono  le  attività   di   installazione, riparazione,   manutenzione,   assistenza   osmantellamentodi apparecchiature  fisse  di  refrigerazione,  condizionamento  d'aria, pompe di calore fisse e  apparecchiature  di  protezione  antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono  essere  certificate dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 5,  in  funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato B.

2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di cinque anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro  sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.    3. Le imprese che intendono conseguire la  certificazione  per  una delle attività di cui al comma 1 devono:

a) presentare, per via telematica, una  richiesta  di  iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;

b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli  organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi  dell'articolo  5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);

c) dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione  della  Commissione  europea come previsto dall'Allegato B 2.1,  entro  il  termine  di otto  mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a).

4. All'iscrizione nel Registro  telematico  nazionale  provvede  la Camera di commercio competente, sulla base delle  domande  presentate con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, e  l'iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.

5. Il certificato di cui al comma 1è rilasciato  previa  verifica dei requisiti di cui di cui al comma 3, lettera c).

6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3,  lettera  c), comporta, previa notifica all'impresa interessata,  la  cancellazione dal Registro telematico nazionale.                                 


Art. 9

Persone fisiche soggette all'obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, le persone fisiche che svolgono l'attività di recupero  di  gas  fluorurati  a  effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a  motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE devono essere in possesso di un attestato  rilasciato  da  un  organismo  di attestazione della formazione.

2. Le persone fisiche  che  intendono  conseguire  l'attestato  per svolgere l'attività di cui al comma 1 devono:

a) presentare, per via telematica, una  richiesta  di  iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;

b) presentare richiesta di attestazione ad uno degli organismi di cui all'articolo 6, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);

c) completare un corso di formazione basato sui requisiti  minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008, entro il  termine  di otto  mesi  dalla data di iscrizione di cui alla lettera a).

3. All'iscrizione nel Registro  telematico  nazionale  provvede  la Camera di commercio competente, sulla base delle  domande  presentate con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, e  l'iscrizione è condizione necessaria per ottenere l'attestato di cui al comma 1.

4. L'attestato di cui al comma 1è rilasciato, entro dieci  giorni lavorativi dalla conclusione del corso di formazione di cui al  comma 2, lettera c).

5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2,  lettera  c), comporta,  previa  notifica  all'interessato,  la  cancellazione  dal Registro telematico nazionale.

 

Art. 10

Persone  fisiche  e  imprese  soggette  all'iscrizione  al   Registro   telematico  nazionale  esenti  dall'obbligo  di  certificazione   e   attestazione.

1. Non sono sottoposti all'obbligo di certificazione  di  cui  agli articoli 7 e 8 e agli obblighi di attestazione di cui all'articolo 9:

a)  le  persone  fisiche  addette  al  controllo  di  sistemi  di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature  a  ciclo  Rankine  a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra;

b)  le  imprese  che   svolgono   attività   di   installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero  di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature;

c) le imprese che svolgono attività di recupero  di  solventi  a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle  apparecchiature  fisse che li contengono;

d)  le  imprese  che  svolgono  attività  di  recupero  di   gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento  d'aria dei veicoli a motore che rientrano  nel  campo  d'applicazione  della direttiva 2006/40/CE;

e)  le  imprese  che   svolgono   attività   di   installazione, riparazione,  manutenzione,  assistenza  o  smantellamento  di  celle frigorifero  di  autocarri  e  rimorchi  frigorifero  contenenti  gas fluorurati a effetto serra;

f) le imprese che svolgono attività di controllo dei sistemi  di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature  a  ciclo  Rankine  a fluido organico.

2. Le persone fisiche e  le  imprese  di  cui  al  comma  1  devono iscriversi per via telematica nelle  apposite  sezioni  del  Registro telematico nazionale.

3. All'iscrizione provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità  di  cui  all'articolo 15, comma 4.

 

Art. 11

Esenzioni per le persone fisiche dall'obbligo di certificazione e  di   iscrizione al Registro telematico nazionale.

1. Sono escluse dagli obblighi di certificazione  e  iscrizione  di cui all'articolo 7:

a) le persone fisiche che  svolgono  operazioni  di  brasatura  o saldatura di parti di un sistema o  di  parti  di  un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività di cui all'articolo  7,  comma  1, lettera a), qualificate o approvate  in  base  all'allegato  I  punti 3.1.2 e 3.2.3 del  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  93, purchè tali operazioni siano svolte sotto  la  supervisione  di  una persona in possesso  di  un  certificato  che  contempla  l'attività pertinente;

b) le persone fisiche addette al recupero di  gas  fluorurati  ad effetto serra dalle apparecchiature di cui al decreto legislativo  14 marzo 2014, n. 49, la cui carica di gas fluorurati ad  effetto  serraè inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate  di  CO2  equivalente, negli impianti autorizzati  in  conformità  all'articolo  20,  dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia  in  possesso  di  un attestato di competenza rilasciato dal  titolare  dell'autorizzazione che certifica il  completamento  di  un  corso  di  formazione  sulle competenze e sulle conoscenze minime  relative  alla  categoria  III, come indicato nell'allegato I al regolamento (UE) 2015/2067.

2. Le persone fisiche che rientrano nel regime di esenzione di  cui al comma 1, presentano alla Camera di commercio  competente  apposita domanda ai sensi dell'articolo 15, comma 4. L'istanzaè corredata da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46  e  47  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del  2000,  attestante che il  richiedente è  in  possesso  del  requisito  necessario  al rilascio della pertinente esenzione.

     

Art. 12

Deroghe  temporanee  per  le  persone  fisiche  dagli   obblighi   di   certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale.

1. Per avvalersi delle deroghe previste dall'articolo 3,  paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067, dall'articolo  4, paragrafo 2, del  regolamento  (CE)  n.  304/2008,  dall'articolo  2, paragrafo  2,  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2015/2066, dall'articolo 2, paragrafo 2, del  regolamento  (CE)  n.  306/2008  o dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE)  n.  307/2008,  le persone fisiche interessate  presentano,  per  via  telematica,  alla Camera di commercio competente, apposita domanda secondo le modalità di cui all'articolo 15,  comma  4.  L'istanza è  corredata  da  una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale il richiedente attesta, sotto la propria responsabilità,  di  essere in possesso  del  requisito  necessario  per  poter  usufruire  della pertinente deroga temporanea.

 

Art. 13

Riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro

1. I certificati e gli attestati di formazione rilasciati a persone fisiche e imprese da altri Stati membri ai  sensi  dell'articolo  10, del  regolamento  (UE)  n.  517/2014,  sono   riconosciuti   per   lo svolgimento delle relative attività in Italia con  le  modalità  di cui ai commi 2, 3 e  4,  senza  obbligo  di  iscrizione  al  Registro telematico nazionale.

2. Le persone fisiche e le imprese trasmettono, per via telematica, copia del certificato rilasciato in un altro Stato membro,  corredata da  traduzione  in  lingua  italiana  certificata  conforme   secondo l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla  Camera  di  commercio  nella  cui  circoscrizione territoriale la personaè domiciliata o l'impresa ha la sede legale, per  l'inserimento  nell'apposita  sezione  del  Registro  telematico nazionale.

3. Le  persone  fisiche  trasmettono,  per  via  telematica,  copia dell'attestato rilasciato in un  altro  Stato  membro,  corredata  da traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n. 445, alla Camera di commercio dove la persona ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la  propria  attività  per  l'inserimento nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale.

4. All'inserimento delle persone  fisiche  e  delle  imprese  nelle apposite sezioni del Registro  telematico  nazionale,  provvedono  le Camere di commercio competenti per territorio ai sensi dei commi 2  e 3, previo svolgimento delle necessarie verifiche.

 

Capo III

Trasparenza e informazione


Art. 14

Registrazioni

1. Sono istituiti presso il  Ministero  dell'ambiente  il  Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 e la Banca dati gas  fluorurati  a  effetto  serra  e apparecchiature contenenti gas fluorurati, di cui all'articolo 16.


Art. 15

Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate

1. Al fine di rendere accessibili e fruibili  a  tutti  i  soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate  dal presente  decreto  e  garantire  la  trasparenza  delle  stesse,  gli organismi di certificazione designati  di  cui  all'articolo  5, gli organismi di cui all'articolo  6  di  valutazione  della  conformità degli organismi di attestazione della formazione, le persone  fisiche e le imprese di cui agli articoli 7, 8, 9, e 10,  si  iscrivono,  per via  telematica,  nelle  apposite  sezioni  del  Registro  telematico nazionale inserendo le informazioni ivi previste.

2. Il Registro telematico nazionale è  gestito  dalle  Camere  di commercio competenti ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi  di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;

b) Sezione delle persone fisiche e  delle  imprese  non  soggette all'obbligo di certificazione;

c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;

d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;

e)  Sezione  delle  persone  fisiche  con  deroghe  temporanee  o esenzioni all'obbligo di certificazione;

f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese  certificate  in un  altro  Stato  membro  che  hanno  trasmesso  copia  del   proprio certificato.

3. Per la gestione e la tenuta del Registro  telematico  nazionale, gli organismi, le persone fisiche e le imprese di  cui  al  comma  1, versano alle Camere di commercio competenti, secondo le  procedure  e le modalità stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre  1993, n. 580.

4.  Sul  sito  istituzionale  del  Ministero  dell'ambiente  e  nel Registro  telematico  nazionale  sono  pubblicate  le  modalità   di presentazione delle domande  di  iscrizione  al  Registro  telematico nazionale e le seguenti informazioni:

a) modello della richiesta di certificazione o attestazione;

b) modello  di  domanda  di  iscrizione  al  Registro  telematico nazionale, da presentare ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10;

c) modello di dichiarazione relativa alle  deroghe  temporanee  e alle esenzioni di cui agli articoli 11 e 12;

d) modello di richiesta di riconoscimento del certificato  estero di cui all'articolo 13;

e)  voci  e  importi   dei   diritti   di   segreteria   previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre  1993, n. 580.

5. ISPRA, le Camere  di  commercio  competenti,  gli  organismi  di certificazione, gli organismi  di  valutazione  della  conformità  e l'organismo  nazionale  di  accreditamento,  accedono   al   Registro telematico nazionale, per quanto di rispettiva competenza.

 

Art. 16

Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

1. Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014,  le  vendite  di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature  contenenti  tali gas nonchè le attività di assistenza, manutenzione,  riparazione  e smantellamento di dette apparecchiature,  sono  comunicate,  per  via telematica,  alla  Banca  dati  gestita  dalla  Camera  di  commercio competente.

2. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per  le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del  regolamento  (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le  tecniche  di  comunicazione  a  distanza  definite  agli articoli 49 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data  di  entrata  in vigore del presente decreto, comunicano  alla  Banca  dati,  all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti  o,  laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i  numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;

b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto  serra vendute.

3. Le imprese  che  forniscono  apparecchiature  non  ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente  dalle  modalità  di  vendita  utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  a decorrere dal sesto mese successivo alla data di  entrata  in  vigore del presente decreto, comunicano  alla  Banca  dati,  all'atto  della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

a) tipologia di apparecchiatura;

b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;

c) anagrafica dell'acquirente;

d)   dichiarazione   dell'acquirente   recante   l'impegnoche l'installazione sarà effettuata da un'impresa  certificata  a  norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l'acquirente  coincide  con  l'impresa  certificata,  il  numero   di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di installazione  dell'apparecchiatura  venduta,  la  dichiarazione  è rilasciata dal venditore.

4. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e  13  ovvero,  nel caso di  imprese  non  soggette  all'obbligo  di  certificazione,  la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a  seguito dell'installazione  delle  apparecchiature  di  cui  all'articolo  4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in  vigore del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati  le seguenti informazioni:

a) numero e data della fattura  o  dello  scontrino  di  acquisto dell'apparecchiatura;

b) anagrafica dell'operatore;

c) data e luogo di installazione;

d) tipologia di apparecchiatura;

e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;

f) quantità e  tipologia  di  gas  fluorurati  a  effetto  serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione;

g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o  rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se  le  quantità  di  gas fluorurati  a  effetto  serra  installati  sono  state  riciclate   o rigenerate;

h)  dati  identificativi  della  persona  fisica  certificata   o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione;

i) eventuali osservazioni.

5. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e  13  ovvero,  nel caso di  imprese  non  soggette  all'obbligo  di  certificazione,  la persona fisica  certificata  ai  sensi  degli  articoli  7  e  13,  a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in  vigore del presente decreto, a partire dal  primo  intervento  di  controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014 già installate, e per ogni  intervento  successivo, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

a) data, se disponibile, e luogo di installazione;

b) anagrafica dell'operatore;

c) tipologia di apparecchiatura;

d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;

e) quantità e  tipologia  di  gas  fluorurati  a  effetto  serra presenti  e  eventualmente  aggiunti   durante   il   controllo,   la manutenzione o la riparazione;

f) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o  rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se  le  quantità  di  gas fluorurati  a  effetto  serra  installati  sono  state  riciclate   o rigenerate;

g) dati  identificativi  della  persona  fisica  certificata   o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione;

h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;

i) quantità e  tipologia  di  gas  a  effetto  serra  recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura;

l) eventuali osservazioni.

6. La persona fisica certificata o l'impresa certificata di cui  al comma 5 nonè responsabile dell'installazione.

7. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e  13  ovvero,  nel caso di  imprese  non  soggette  all'obbligo  di  certificazione,  la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13 che  esegue lo  smantellamento  delle  apparecchiature  di  cui  all'articolo  4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del  regolamento  (UE)  n.  517/2014, comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere  dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente  decreto, le seguenti informazioni:

a) data e luogo di smantellamento;

b) anagrafica dell'operatore;

c) tipologia di apparecchiatura;

d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;

e) quantità e  tipologia  di  gas  fluorurati  a  effetto  serra recuperato durante lo smantellamento;

f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas  fluorurati  a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura;

g)  dati  identificativi  della  persona  fisica  certificata   o dell'impresa  certificata   che   ha   effettuato   l'intervento   di smantellamento;

h) eventuali osservazioni.

8. Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative  al  controllo delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere  comunicate  per  via  telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento.

9. Ai fini della gestione e  della  tenuta  della  Banca  dati,  le imprese di cui ai commi 2 e 3, indipendentemente dalle  modalità  di vendita utilizzate, si iscrivono, per  via  telematica,  al  Registro telematico nazionale,  a  fronte  del  pagamento  di  un  diritto  di segreteria previsto dall'articolo 18,  comma  1,  lettera  d),  della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. Gli operatori delle  apparecchiature  di  cui  all'articolo  4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento  (UE)  n.  517/2014 verificano le  informazioni  relative  alle  proprie  apparecchiature attraverso l'accesso  alla  pagina  riservata  della  Banca  dati  da effettuarsi con le modalità di cui  all'articolo  201,  comma  4,  e possono scaricare, per via telematica,  un  attestato  contenente  le suddette informazioni.

11. Per la gestione e  la  tenuta  della  Banca  dati,  le  imprese certificate, o nel  caso  di  imprese  non  soggette  all'obbligo  di certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4,  5 e 7 versano annualmente, entro il mese di novembre,  alle  Camere  di commercio competenti, secondo le procedure e le  modalità  stabilite dalle stesse, i diritti  di  segreteria  previsti  dall'articolo  18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

12. ISPRA,  con  apposite  credenziali  e  per  quanto  di  propria competenza, accede  all'area  riservata  della  Banca  dati,  per  lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18.

 

Art. 17

Verifica dell'accuratezza dei dati

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha immesso in commercio 10000  tonnellate  di  CO2 equivalente  o  oltre  di  idrofluorocarburi  nel   corso   dell'anno precedente, provvede a far verificare    l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo19, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, da  un organismo di controllo indipendente.

2.  Entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  ciascun  importatore  di apparecchiature  precaricate  con  idrofluorocarburi,   qualora   gli idrofluorocarburi non  siano  stati  immessi  sul  mercato  prima  di caricare  le  apparecchiature,  provvede  a  far  verificare  da   un organismo   di   controlloindipendente,l'accuratezzadella documentazione relativa alle prescrizioni  di  cui  all'articolo  14, paragrafo 2 del regolamento (EU) n. 517/2014 e  la  dichiarazione  di conformità di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879, per l'anno precedente.                                 


Art. 18

Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

Ai  fini  di  cui  all'articolo  20,  del  regolamento  (UE)  n. 517/2014, sulla base  delle  informazioni  di  cui  all'articolo  19, paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento (UE)  n.  517/2014  nonchè  su quelle contenute nella Banca  dati  di  cui  all'articolo  16,  ISPRA elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione  sulle  emissioni  di  gas  fluorurati  a effetto serra.                                

 

 Art. 19

Etichettatura

  1. Le etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 1,  2  e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonchè  le  etichette  dei  gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso regolamento, devono essere redatte anche in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal regolamento  di esecuzione (UE) 2015/2068.

                           

Art. 20

Adempimenti delle Camere di commercio

1. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via  telematica agli organismi, alle persone fisiche e alle imprese gli attestati  di iscrizione  al  Registro  telematico  nazionale,  gli  attestati   di esenzione e deroghe di  cui  agli  articoli  11  e  12,  nonchè  gli attestati di riconoscimento dei certificati rilasciati  in  un  altro Stato membro di cui all'articolo 13.

2.  Le  Camere  di  commercio  competenti  iscrivono  nel  Registro telematico nazionale i soggetti obbligati, sulla base  delle  domande presentate con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.

3. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via  telematica agli operatori l'attestato di cui all'articolo 16, comma  10,  previo pagamento di un diritto di segreteria come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

4. Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, l'accesso al Registro telematico nazionale e alla  Banca  dati  avviene  tramite  la  Carta nazionale dei servizi o Sistema  pubblico  di  identità  digitale  o credenziali rilasciate dal Registro telematico nazionale.

5. Le Camere di commercio  possono  rilasciare  attestati  e  altri documenti,  anche  in  formato  digitale,   estratti   dal   Registro telematico nazionale e dalla Banca dati.


Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 21

Disposizioni transitorie

1. I certificati e gli attestati emessi ai  sensi  del  regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle  condizioni  alle quali sono stati originariamente rilasciati.

2. I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese  ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le  attività  di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di  refrigerazione,  condizionamento  d'aria  e   pompe   di   calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi  sino  alla scadenza  originariamente  disposta  e  si  intendono   conformi   al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per  dette apparecchiature fisse.

3.  L'organismo   di   certificazione   estende   l'efficacia   dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del  regolamento (CE) n. 303/2008 anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di  autocarri  e rimorchi frigorifero  contenenti  gas  fluorurati  a  effetto  serra, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità per operare su dette apparecchiature,  rilasciando  una  apposita  certificazione integrativa.

4. I certificati rilasciati  alle  persone  fisiche  ai  sensi  del regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attività  di  recupero  di gas fluorurati a effetto serra  dai  commutatori  elettrici,  restano validi sino alla scadenza originariamente  disposta  e  si  intendono conformi   al   regolamento   di   esecuzione   (UE)   n.   2015/2066 esclusivamente per detta attività.

5.  L'organismo   di   certificazione   estende   l'efficacia   dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del  regolamento (CE) n. 305/2008 anche alle attività di  installazione,  assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di  commutatori  elettrici contenenti  gas  fluorurati  a   effetto   serra,   previa   verifica dell'esistenza  dei  requisiti  di  idoneità  per  dette  attività, rilasciando una apposita certificazione integrativa.

6.  Gli  accreditamenti  e  le  designazioni  degli  organismi   di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del  Presidente  della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43,  restano  validi  per  un  periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli  organismi  designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei  regolamenti di esecuzione della  Commissione  europea  del  regolamento  (UE)  n. 517/2014.

7. Le persone fisiche e le imprese che, alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto,  risultano  già  iscritte  al  Registro telematico nazionale, devono conseguire i  pertinenti  certificati  o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Il  mancato rispetto di tale termine comporta, previa  notifica  all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

      

Art. 22

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni e gli  altri  soggetti  pubblici  interessati provvedono  agli   adempimenti   derivanti   dal   presente   decreto nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 Art. 23

Disposizioni finali e abrogazioni

1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,è abrogato il decreto del Presidente  della  Repubblica  27 gennaio 2012, n. 43.

2. Gli allegati A, B e C  formano  parte  integrante  del  presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 16 novembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Savona,  Ministro  per  gli  affari europei

Costa,  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio del mare

Moavero  Milanesi,  Ministro  degli affari esteri e della  cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2019

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della  giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1

 

Allegato A

(di cui all'articolo 7, comma 1)

Requisiti degli organismi di certificazione delle persone fisiche

1. Accreditamento

1.1. L'organismo  di  certificazione  di  cui  all'articolo  7  del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 deve essere in  possesso  di un accreditamento ai sensi della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la  certificazione  di persone - ultima  edizione  applicabile),  rilasciato  dall'organismo nazionale di accreditamento, per  la  certificazione,  in  base  alle disposizioni di cui al  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2015/2067, delle  persone  fisiche  che  svolgono  una  o  più  delle  seguenti attività relative alle apparecchiature fisse di refrigerazione e  di condizionamento  d'aria,  le  pompe  di  calore  fisse  e  le   celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero:

a) controllo delle perdite dalle apparecchiature  contenenti  gas fluorurati a  effetto  serra  in  quantità  pari  o  superiore  a  5 tonnellate di CO2 equivalente, a meno che  le  apparecchiature  siano ermeticamente sigillate,  etichettate  come  tali  e  contenenti  gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiore a 10 tonnellate  di CO2 equivalente;

b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

c) installazione;

d) riparazione, manutenzione o assistenza;

e) smantellamento.

In particolare, devono essere  predisposti  schemi  di  valutazione della   conformità   specifici   per   le quattrocategoriedi certificazione previste dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.

L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo  7  dello  stesso,  affida  un  lavoro   relativo   alla certificazione, deve essere conforme  alle  disposizioni  applicabili della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024  (Requisiti  generali  per organismi che eseguono  la  certificazione  delle  persone  -  ultima edizione applicabile).

1.2. L'organismo di  certificazione  di  cui  all'articolo  10  del regolamento  (CE)  n.  304/2008  deve  essere  in  possesso   di   un accreditamento  ai  sensi  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la  certificazione  di persone  -  ultima  edizione  applicabile),   rilasciato   da   parte dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008,  delle persone fisiche che svolgono una  o  più  delle  seguenti  attività relative alle apparecchiature di protezione antincendio:

a) controllo delle perdite dalle apparecchiature gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiore a  5  tonnellate  di  CO2 equivalente,  a  meno  che  le  apparecchiature  siano  ermeticamente sigillate, etichettate  come  tali  e  contenenti  gas  fluorurati  a effetto  serra  in  quantità  inferiore  a  10  tonnellate  di   CO2 equivalente;

b) recupero di gas fluorurati a effetto serra, anche  per  quanto riguarda gli estintori;

c) installazione;

d) manutenzione o riparazione;

e) smantellamento.

L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 11  del  regolamento (CE)  n.  304/2008,  a  cui  l'Organismo  di  certificazione  di  cui all'articolo  10  dello  stesso,  affida  un  lavoro  relativo   alla certificazione, deve essere conforme  alle  disposizioni  applicabili della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024  (Requisiti  generali  per organismi che eseguono  la  certificazione  delle  persone  -  ultima edizione applicabile).

1.3. L'organismo  di  certificazione  di  cui  all'articolo  4  del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 deve essere in  possesso  di un accreditamento ai sensi della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la  certificazione  di persone - ultima  edizione  applicabile),  rilasciato  dall'organismo nazionale di accreditamento, per  la  certificazione,  in  base  alle disposizioni di cui al  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2015/2066, delle  persone  fisiche  che  svolgono  una  o  più  delle  seguenti attività relative ai commutatori elettrici:

a) installazione;

b) assistenza, manutenzione o riparazione;

c) disattivazione;

d) recupero di gas fluorurati  a  effetto  serra  da  commutatori elettrici fissi.

L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo  4  dello  stesso,  affida  un  lavoro   relativo   alla certificazione, deve essere conforme  alle  disposizioni  applicabili della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024  (Requisiti  generali  per organismi che eseguono  la  certificazione  delle  persone  -  ultima edizione applicabile).

1.4. L'organismo  di  certificazione  di  cui  all'articolo  4  del regolamento  (CE)  n.  306/2008  deve  essere  in  possesso   di   un accreditamento  ai  sensi  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la  certificazione  di persone - ultima  edizione  applicabile),  rilasciato  dall'organismo nazionale di accreditamento, per  la  certificazione,  in  base  alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.  306/2008,  delle  persone fisiche addetto  al  recupero  di  taluni  solventi  a  base  di  gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.    L'Organismo di valutazione di cui all'articolo  5  del  regolamento (CE)  n.  306/2008,  a  cui  l'Organismo  di  certificazione  di  cui all'articolo  4  dello  stesso,  affida  un  lavoro   relativo   alla certificazione, deve essere conforme  alle  disposizioni  applicabili della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17024  (Requisiti  generali  per organismi che eseguono  la  certificazione  delle  persone  -  ultima edizione applicabile).

2. Schema di valutazione della conformità e tariffario

2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto  1  devono  definire uno schema di valutazione della conformità per la certificazione del personale che, per quanto attiene alle competenze  e  conoscenze  del personale  richiedente  la  certificazione,  consideri  i   requisiti specificatamente riportati negli allegati ai  pertinenti  regolamenti di esecuzione della Commissione europea e in tutte le norme  tecniche connesse.

Lo schema può, ai sensi dell'articolo  5,  comma  5,  qualificare, previa valutazione, organismi terzi presso i quali vengono svolti gli esami del personale.

Tali organismi devono possedere una struttura operativa, tecnica ed amministrativa che risponda ai criteri generali definiti dalla  norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale struttura  deve  essere  adeguata  per competenze e per risorse all'entità dell'esercizio  delle  attività richieste.

2.2. I produttori e/o utilizzatori di commutatori ad alta  tensione e di apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati  ad effetto serra, possono richiedere ad un organismo di cui al punto 1.3 e/o  1.4  di  essere  qualificati  come  organismi   che   provvedono all'organizzazione di prove d'esame, anche per il proprio  personale, purchè in possesso dei criteri generali definiti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e dei requisiti minimi previsti dal  regolamento  di esecuzione (UE) 2015/2066 e dal regolamento (CE) n. 306/2008.

2.3. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio  delle  pertinenti certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a:

presentazione della domanda di certificazione;

esame della documentazione;

verifiche ispettive

(valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo, sessione d'esame);

rilascio della certificazione;

spese extra (vitto, alloggio, spese auto).

Il tariffario viene presentato al Ministero dell'ambiente ai  sensi dell'articolo 5, comma 1.

 

Allegato B

(di cui all'articolo 8, comma 1)

Requisiti degli organismi di certificazione delle imprese

1. Accreditamento

1.1.  L'organismo  di   certificazione   delle   imprese   di   cui all'articolo 7 del regolamento di  esecuzione  (UE)  2015/2067,  deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI  CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che  certificano  prodotti, processi  e  servizi  -  ultima  edizione  applicabile),   rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento per la certificazione,  in base alle disposizioni di  cui  al  regolamento  di  esecuzione  (UE) 2015/2067, dei seguenti servizi:

installazione,   riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria  e  pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

1.2.  L'organismo  di   certificazione   delle   imprese   di   cui all'articolo 10 del regolamento (CE)  n.  304/2008,  deve  essere  in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti,  processi  e servizi - ultima  edizione  applicabile),  rilasciato  dall'organismo nazionale di accreditamento  per  la  certificazione,  in  base  alle disposizioni di cui al regolamento (CE)  n.  304/2008,  dei  seguenti servizi:

installazione,   assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

2. Schema di valutazione della conformità e tariffario

2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto  1  devono  definire uno schema di valutazione della  conformità  per  la  certificazione delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di procedure/istruzioni atte  a  dimostrare  il  rispetto  dei  seguenti requisiti specificatamente previsti  dai  pertinenti  regolamenti  di esecuzione della Commissione europea:

a) l'impresa impiega personale certificato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, per le attività che richiedono  una  certificazione,  in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto (1) ;

b) l'impresa è in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle  attività  per  cui è  richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle. Le imprese in possesso di  certificato  sono  tenute  a  comunicare all'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni variazione del  numero  del  personale  certificato,  del  volume  di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento  delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa.

2.2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio  delle  pertinenti certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a:

presentazione della domanda di certificazione;

esame della documentazione;

verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo);

rilascio della certificazione;

spese extra (vitto, alloggio, spese auto).

Il tariffario viene presentato al Ministero dell'ambiente ai  sensi dell'articolo 5, comma 1.

(1) Per volume di attività previsto si intende il fatturato specifico che non comprende quello generatodall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali. Ogni € 200.000  di  fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa abbia una persona certificata.

                                  

Allegato C  

(di cui all'articolo 6, comma 1)

Requisiti degli organismi di valutazione  della  conformità  per il rilascio  dei  certificati  agli organismi di attestazione di formazione alle persone fisiche ai sensi del  regolamento (CE)  n. 307/2008.

1. L'organismo di attestazione di formazione delle persone  fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 1 del regolamento  (CE) n. 307/2008 deve essere in possesso di certificazione  rilasciata  da un organismo di valutazione della  conformità,  in  possesso  di  un accreditamento  ai  sensi  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi -  ultima   edizione  applicabile)   dall'organismo   nazionale   di accreditamento, per la certificazione, in base alle  disposizioni  di cui al regolamento (CE) n. 307/2008:

all'erogazione di corsi di formazione per le persone  addette  al recupero  di  determinati  gas  fluorurati  ad  effetto  serra  dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.

2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire  uno schema  per  la  valutazione  della  conformità   che   preveda   la predisposizione da parte dell'organismo che  rilascia  l'attestazione di un documento (Progettazione del Corso)  che,  per  quanto  attiene alle competenze  e  conoscenze  che  devono  essere  contemplate  nei programmi  di  formazione,  consideri  i  requisiti  specificatamente riportati nell'allegato al regolamento (CE) n. 307/2008.