Disposizioni ai fini fiscali per l’etichettatura e l’applicazione dei contrassegni di Stato ai recipienti contenenti prodotti alcolici.
L’approvazione delle indicazioni da apporre sulle etichette era richiesta dall’amministrazione finanziaria ai fini dell’attestazione della conformità di esse al contenuto dell’articolo 3 del regio decreto legge 2 febbraio 1933, n. 23.
L’entrata in vigore della normativa CE in materia di etichettatura dei prodotti alcolici stabilita per l’Italia dal Dpr 18 maggio 1982, n. 322, sostituito dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, ha reso di fatto inoperante il contenuto del predetto articolo 3 del Dpr n. 23/93, per quanto attiene appunto le indicazioni in etichetta.
Infatti, la circolare n. 170 del 2 giugno 1989, prot. n. 1729, della direzione generale delle dogane ha chiarito che la disposizione da intendersi abrogata è quella di cui all’articolo 3, 2° comma, del regio decreto legge 2 febbraio 1933, n. 23, nella parte in cui disponeva l’obbligo dell’indicazione della ditta confezionatrice qualora questa era diversa dal produttore o dall’importatore.
A proposito sempre delle indicazioni in etichetta la stessa circolare n. 170/89 ha tra l’altro disposto:
1) le esigenze di natura fiscale e metrologiche, che vengono fatte salve dalle nuove disposizioni, consistono nell’indicazione del numero della licenza fiscale del produttore o dell’importatore, nonché del titolo alcolometrico espresso nella forma ora recepita dall’articolo 12 del D.l. n. 109 del 27 gennaio 1992;
2) atteso che l’articolo 3 del Dpr 322/82, ora articolo 3 del D.l. n. 109/92, prevede che sull’etichetta sia riportato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea, le lavorazioni per conto terzi (immissione in commercio di prodotti con etichette intestate a ditte diverse dal produttore o dall’imbottigliatore), possono essere direttamente consentite dall’UTF che esercita la vigilanza presso lo stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice di cui dovrà essere riportato in etichetta il numero di licenza fiscale, senza che occorra l’autorizzazione del ministero.
Ovviamente, produttore e venditore saranno ritenuti solidamente responsabili per qualsiasi inadempienza di carattere fiscale.
Per i prodotti importati, se di provenienza comunitaria, è sufficiente l’indicazione della sola licenza fiscale dell’importatore, in quanto il fabbricante o il confezionatore (il cui nome o ragione sociale figura in etichetta) è stabilito nella Comunità europea.
Per i prodotti provenienti da paesi terzi, oltre al numero di licenza fiscale, deve essere riportato per esteso il nome o la ragione sociale o il marchio depositato dell’importatore; inoltre, se confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale deve essere indicata anche la sede dello stabilimento di confezionamento.
Si richiama l’attenzione inoltre sul punto 1) dell’articolo 3 per quanto si riferisce alla sede di produzione o confezionamento, e sul punto 5) dello stesso articolo, che intende per sede la località ove è ubicata l’azienda o lo stabilimento.
L’articolo 11 del richiamato decreto legislativo n. 109/92 pone i casi in cui l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento può essere omessa.
In particolare il punto 3) di detto articolo 11 così recita: «Nel caso d’impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall’indirizzo, ovvero, in mancanza, da un’indicazione che ne agevoli la localizzazione».
Si ricorda pure il punto 4) dell’articolo 14: «Le indicazioni di cui all’articolo 3 devono figurare sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate».
Contrassegni di Stato
L’applicazione del contrassegno di Stato deve essere eseguita in maniera tale che all’apertura del recipiente il contrassegno stesso non possa essere riutilizzato.
A tale scopo le ditte interessate devono, ai sensi del punto e), dell’articolo 1 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1604, notificare all’UTF competente i tipi di recipienti impiegati per il confezionamento dei prodotti alcolici, indicando per ciascun tipo di contenitore il modo di applicazione del contrassegno di Stato.
L’impiego di nuovi tipi di recipienti da usare per il confezionamento deve essere di volta in volta denunciato all’UTF.
Con l’occasione si fa altresì presente che il tipo di adesivo adoperato per l’applicazione del contrassegno di Stato deve essere preventivamente approvato dal laboratorio chimico delle dogane, ai sensi della circolare della direzione generale delle dogane n. 1201, del 13 marzo 1968.