Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 12-07-2017
Numero provvedimento: 54070
Tipo gazzetta: Nessuna

Presenza di residui di Phtalimide in vino biologico.

Si fa riferimento alla nota n. 295171/1 del 29 maggio 2017 con la quale codesto ente fa presente che con l’applicazione del reg. n. 156/16, dal 26 agosto 2016, il residuo del principio attivo Folpet nei prodotti trasformati dovrà essere calcolato come somma dei due composti (Folpet + Phtalimide) e non più come Folpet tal quale come previsto dal reg. n. 251/13.

In considerazione di quanto sopra codesta Unione ha chiesto alla scrivente amministrazione i seguenti chiarimenti: 1) come debba essere espresso il residuo del principio attivo Folpet in un vino prodotto antecedentemente al 26 agosto 2016; 2) se l’applicazione del limite di 0.01 mg/kg, previsto dal D.m. MIPAAF n. 309/11 per i prodotti fitosanitari non elencati nell’allegato II del reg. n. 889/08, debba essere applicato alla somma dei residui di Folpet + Phtalimide o anche ai singoli composti nel caso venissero riscontrati nel prodotto.

A tal proposito si ritiene opportuno, in via preliminare, segnalare che i reg. n. 156/16 e n. 251/13 ricadono nella competenza del ministero della Salute e pertanto codesto ente è invitato a chiedere a detto dicastero eventuali chiarimenti in merito alla loro applicazione.

Si fa inoltre presente che, per quanto riguarda la presenza di principi attivi non ammessi in agricoltura biologica, è necessaria una valutazione caso per caso, in modo da stabilire l’origine della contaminazione stessa e decidere circa i provvedimenti da attuare.

In relazione invece ai quesiti specifici si ritiene che: 1) il residuo del principio attivo Folpet in un vino prodotto antecedentemente al 26 agosto 2016 vada espresso sotto forma di Folpet tal quale come previsto dal reg. n. 251/13 vigente fino a tale data; 2) l’applicazione del limite di 0.01 mg/kg, previsto dal D.m. MIPAAF n. 309/11, dalla data del 26 agosto 2016, va applicato alla somma dei composti (Folpet + Phtalimide). Nel caso in cui dovesse essere riscontrata esclusivamente la presenza di residui di Phtalimide, senza la contemporanea presenza di residui di Folpet, il limite di 0.01 mg/kg, non va applicato in quanto la presenza di residui di Phtalimide non è imputabile direttamente all’impiego di prodotti fitosanitari a base di Folpet.