Bevande spiritose: denominazioni di vendita, etichettature delle miscele, utilizzazione dei termini composti.
In riferimento alla lettera del 7 gennaio 2014, relativa ad alcune disposizioni del regolamento n. 110/08 e del regolamento n. 716/13 in materia di denominazioni di vendita per le bevande spiritose, comunico quanto segue:
1. Uso delle denominazioni di vendita
Come correttamente indicato, l’articolo 9, par. 3 del regolamento n. 110/08 stabilisce che:
«La bevanda spiritosa che risponda alla definizione di più di una categoria di bevanda spiritosa di cui all’allegato II può essere venduta con una o più delle denominazioni elencate nell’allegato II per quelle categorie».
Ciò implica che, nel caso di una bevanda spiritosa corrispondente ad ambedue le denominazioni di vendita ‘liquore’ e ‘amaro’ è possibile indicare sull’etichetta una di tali denominazioni di vendita o entrambe.
Un’indicazione geografica (IG), quale ‘Grappa’, può sostituire la denominazione di vendita o accompagnarla. È quanto previsto dall’articolo 9, par. 5 dello stesso regolamento, il quale stabilisce che:
«Le denominazioni di vendita possono essere completate o sostituite da una delle indicazioni seosrafiche registrate nell’allegato III...».
La denominazione di vendita di una bevanda spiritosa che non corrisponde ad alcuna delle categorie incluse nell’allegato II del regolamento n. 110/08 deve essere ‘bevanda spiritosa’. Tale denominazione di vendita non può essere utilizzata in alternativa ad una di dette categorie. In effetti, l’articolo 9, par. 1 stabilisce che:
«Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti dei prodotti definiti nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II recano nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura la denominazione di vendita ivi prevista per i rispettivi prodotti.» Inoltre, il punto 2 dello stesso articolo prevede che «la denominazione di vendita ‘bevanda spiritosa’ ... non può essere sostituita né modificata».
2. Etichettatura delle miscele
Per quanto riguarda le considerazioni sull’articolo 11 del regolamento n. 110/08, posso confermare che le miscele di bevande spiritose devono indicare sull’etichetta la denominazione di vendita ‘bevanda spiritosa’. Se la miscela corrisponde ad una delle categorie dell’allegato II dello stesso regolamento, deve essere indicata la denominazione di vendita corrispondente. L’articolo 11 prevede anche la possibilità di indicare sull’etichetta il nome di una o più categorie di bevande spiritose utilizzate «... solo se tali termini non fanno parte della denominazione di vendita, ma sono esclusivamente elencati nello stesso campo visivo dell’elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella miscela, sotto la dicitura ‘bevanda spiritosa miscelata’».
Questa regola non si applica alle miscele di gradazione alcolica inferiore al 15%, né quando uno degli ingredienti della miscela è una bevanda alcolica diversa da una bevanda spiritosa o da un distillato di origine agricola. In questi due casi, le bevande spiritose utilizzate possono essere menzionate solo nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 9, par. 9 del regolamento n. 110/08.
3. Utilizzazione dei termini composti
Per quanto riguarda la denominazione di vendita delle bevande spiritose che presentano un termine composto sull’etichetta, l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 110/08 stabilisce che:
«2. Le bevande spiritose che rispondono alla definizione di cui all’articolo 2 ma che non soddisfano i requisiti per l’inclusione nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II recano nella loro desiGnazione, presentazione ed etichettatura la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, tale denominazione di vendita non può essere sostituita né modificata.
3. La bevanda spiritosa che risponda alla definizione di più di una categoria di bevanda spiritosa di cui all’allegato II può essere venduta con una o più delle denominazioni elencate nell’allegato II per quelle categorie».
L’articolo 2 del regolamento n. 716/13 definisce il termine composto quale:
... la combinazione di una delle menzioni elencate nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II del regolamento n. 110/08 o di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa, da cui proviene tutto l’alcol del prodotto finale, con:
i) il nome di uno o più prodotti alimentari diversi da quelli utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa, conformemente all’allegato II del regolamento n. 110/08, o aggettivi derivanti da tali nomi; e/o
ii) il termine «liquore».
Posso quindi confermare che la lettura di Federvini delle norme relative ai termini composti è corretta per quanto riguarda: a) il fatto che un termine composto non costituisce, né sostituisce, la denominazione di vendita e b) la possibilità di includere nel termine composto qualsiasi denominazione fra quelle elencate nell’allegato II del regolamento n. 110/08, nel rispetto delle condizioni stabilite da tale regolamento e dal regolamento n. 716/13.
È importante tuttavia precisare che, per una bevanda spiritosa recante sull’etichetta il termine composto «Grappa e Ginger», quale indicato come esempio, la denominazione di vendita ‘amaro’ non è possibile poiché la corrispondente definizione riportata al punto 30 dell’allegato II del regolamento n. 110/08, prevede che una ‘bevanda spiritosa di gusto amaro (o ‘amaro’) si ottiene:
«... mediante aromatizzazione di alcol etilico di origine agricola con sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali quali definite all’articolo 1, par. 2, lett. b), punti i) e ii), della direttiva 388/88 e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 1, par. 2, lett. c), della medesima direttiva».
La Grappa non è un alcol etilico ma un’acquavite di vinaccia. La denominazione di vendita per un prodotto recante sull’etichetta il termine composto «Grappa e Ginger» dovrà quindi essere «bevanda spiritosa» o «liquore», nel caso in cui il prodotto finale corrispondesse a questa categoria.
Infine, vorrei precisare che il documento guida relativo all’applicazione degli articoli 9 e 10 del regolamento n. 110/08, al quale fa riferimento la lettera, ha perso ogni validità in seguito all’adozione del regolamento di esecuzione n. 716/13 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento n. 110/08 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Inoltre, trattandosi di un documento guida della DG AGRI, creato a scopo informativo per gli Stati membri, non era da considerarsi come un’interpretazione giuridica vincolante della legislazione.
I presenti pareri sono formulati in base agli elementi esposti nella lettera del 17 aprile 2013, fermo restando che, in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in caso di controversia riguardante il diritto dell’Unione, è prerogativa della Corte di giustizia europea fornire un’interpretazione definitiva della legge applicabile dell’Unione.