Autorizzazioni agli impianti e aiuti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Ringrazio della sua lettera dell’8 novembre 2016 e protocollata con il numero di riferimento Ares(2016)6358083 riguardante il finanziamento degli impianti viticoli all’interno dello schema di ristrutturazione e di conversione stabilito dall’articolo 46 del regolamento n. 1308/13 (il regolamento OCM).
Nella sua lettera lei pone un quesito sull’interpretazione fornita dalla Commissione con la risposta Ares(2016)3607138 del 19 luglio 2016 alle autorità italiane e in particolare che le autorizzazioni rilasciate sulla base dei diritti di conversione e di altri tipi di impianto possano dare accesso agli aiuti sulla ristrutturazione solo fino alla fine dell’attuale programma azionale di sostegno al 15 ottobre 2016 indipendentemente dal fatto che i diritti di impianto e le autorizzazioni da esse convertite possano ancora essere valide dopo tale data.
Lei osserva che questa disposizione non deriverebbe da nessuna legislazione attuale e che tale interpretazione inserita nella bozza delle linee guida dei programmi per il sostegno del vino, attualmente in discussione tra gli Stati membri, possa andare oltre le disposizioni stabilite dal regolamento n. 1308/13.
Lei sottolinea il fatto che in Ungheria i diritti di reimpianto sono stati solo originati da un impianto in precedenza estirpato e quindi lei ritiene che essi possano solo dare accesso agli aiuti sulla ristrutturazione e all’interno del loro periodo di validità. Nella sua analisi giuridica lei osserva che né l’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento OCM né gli articoli 12 e 13 del regolamento delegato 2016/1149 prevedano restrizioni in merito alle disposizioni provvisorie stabilite dall’articolo 68 del regolamento OCM. Lei inoltre evidenzia il fatto che molti produttori ungheresi si sono trovati in svantaggio perché hanno acquistato i diritti di impianto nella convinzione che, convertendoli poi in autorizzazioni, essi avrebbero avuto accesso alle ristrutturazioni anche sotto il successivo programma nazionale di sostegno.
Lei conclude la sua analisi collegando il punto 1, paragrafo d), dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione n. 2016/1150 con l’articolo 68 del regolamento n. 1308/13.
Come indicato nella risposta sopra menzionata alle autorità italiane, il sostegno previsto dall’articolo 46 del regolamento n. 1308/13 (il regolamento OCM) implica per sua natura l’esistenza precedente di un vigneto e, come conseguenza, esclude nuovi impianti dal sostegno. Questo significa che, alla luce del nuovo schema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, che si applica dal 1° gennaio 2016, questo sostegno sarà possibile solo quando al viticoltore viene concessa una autorizzazione per il reimpianto, sulla base dell’articolo 66 del regolamento OCM.
Per quanto riguarda i diritti di impianto ottenuti prima del 1° gennaio 2016, le disposizioni transitorie di cui all’articolo 68 del regolamento OCM prevedono che essi possano essere convertiti in autorizzazioni per gli impianti viticoli. La possibilità di conversione si applica in diversi casi:
1) l’autorizzazione è concessa a un viticoltore sulla base della conversione di diritti di reimpianto derivanti dall’estirpazione di viti nella sua stessa azienda. Tale autorizzazione conferirà pertanto allo stesso viticoltore il diritto di beneficiare dell’aiuto alla ristrutturazione entro il suo periodo di validità poiché risponde alla medesima logica del nuovo sistema, ossia le autorizzazioni per i reimpianti nella stessa azienda di cui all’articolo 66 del regolamento OCM. Di conseguenza, in questi casi il termine per poter accedere all’aiuto corrisponde al periodo di validità delle autorizzazioni;
2) l’autorizzazione è concessa sulla base della conversione di altri tipi di diritti di impianto (ossia i diritti di impianto concessi a partire da una riserva, i diritti di reimpianto acquisiti da altri produttori o i diritti di nuovo impianto). Tali autorizzazioni non possono essere assimilate alle autorizzazioni per i reimpianti di cui all’articolo 66 del regolamento OCM. Tuttavia queste autorizzazioni possono accedere all’aiuto alla ristrutturazione fino alla fine dei programmi nazionali di sostegno 2014-2018 in corso, se il diritto di impianto convertito nel quadro del programma di sostegno in corso può fornire l’accesso a tali aiuti. In questi casi l’accesso agli aiuti alla ristrutturazione dipenderà esclusivamente dal programma nazionale di sostegno e pertanto, una volta che l’attuale periodo di programmi scadrà il 15 ottobre 2018, come previsto dall’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento OCM e dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2016/1150, gli impianti eseguiti con queste autorizzazioni non potranno più avere accesso all’aiuto alla ristrutturazione. Questa interpretazione è stata fornita per la prima volta nel corso della riunione del comitato OCM del 23 marzo 2015, e ribadita in numerose occasioni alle autorità nazionali.
Sono consapevole delle preoccupazioni di quei produttori che hanno acquisito dei diritti di impianto prima del 2016. Tuttavia la posizione della Commissione è ufficialmente nota fin dall’inizio del 2015 quando venne presentata agli Stati membri e peraltro quei produttori hanno ancora sufficiente tempo per utilizzare i loro diritti di conversione, poiché le domande di aiuto fatte su tale base possono essere approvate fino al 15 ottobre 2018, mentre l’attuale riorganizzazione può avvenire all'interno dei tre anni successivi.
Il presente parere è formulato sulla base dei fatti quali riportati nella sua lettera e fermo restando che, nel caso di una controversia che chiami in causa il diritto dell’Unione, a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea spetta alla Corte di giustizia europea fornire un’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione applicabile.