Ravvedimento operoso e rettifiche per diffida dell’O.d.C. – Rettifica delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione 2017/2018.
Per la presente circolare relativa all’oggetto, riguardante il trattamento delle dichiarazioni della campagna 2017/2018, vige il seguente schema:
Pertanto, l’ARTEA, per la regione Toscana, l’AVEPA per la regione Veneto, l’AGREA per la regione Emilia-Romagna, oltreché la regione Piemonte, la regione Lombardia e le province autonome di Bolzano e Trento, con proprie comunicazioni, tenendo conto di quanto disposto dalla presente circolare, se lo ritengono opportuno forniscono le istruzioni operative per la rettifica delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi, permettendo la completa integrazione delle informazioni col sistema informativo agricolo nazionale.
Rettifica per ravvedimento operoso
Si comunica che dal giorno 22 febbraio 2018 e sino al giorno 5 marzo 2018 sarà attiva la funzionalità inerente la possibilità di operare rettifiche alle dichiarazioni di cui all’oggetto, con le modalità qui di seguito specificate e per la sola possibilità della rettifica prevista dalla normativa vigente in merito al ravvedimento operoso (ex art. 85 legge n. 238/16), consentita per le correzioni di errori ed indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto. Tale ravvedimento operoso avrà l’effetto di modificare la precedente dichiarazione. Resta ferma la disciplina di cui all’art. 18 del reg. n. 436/09.
Il software della procedura delle dichiarazioni presenta l’aggiunta di un tasto funzione relativo alla rettifica per ravvedimento operoso. La pressione del tasto procurerà l’apertura della rettifica descrivendola nell’apposito campo «Tipo Atto» come «Ravvedimento Operoso».
L’operatore del CAA avrà a disposizione un campo descrittivo nel quale dovrà obbligatoriamente essere fornita la spiegazione dettagliata delle variazioni da apportare alla dichiarazione appena aperta in rettifica, completata, tale spiegazione, con il riferimento alle violazioni descritte dall’art. 78, commi 1, 2 e 3 della legge n. 238/16.
Al termine delle variazioni apportate si potrà chiudere e rilasciare la dichiarazione rettificata con le modalità usuali.
Per concludere dal punto di vista amministrativo il ravvedimento operoso, il produttore che ha richiesto tale applicazione ha, secondo il dettato dell’art. 85 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, l’obbligo di versare la sanzione attenuata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo all’espletamento della correttiva, ed inoltre ha l’obbligo di comunicarlo con nota via PEC all’ufficio dell’ICQRF competente per territorio allegando il PDF della ricevuta del versamento effettuato, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo.
In merito alle modalità di pagamento della sanzione amministrativa ridotta si precisa che:
• l’art 83, comma 2, della legge n. 238/16 dispone che tutti i pagamenti vadano effettuati mediante versamento presso le tesorerie dello Stato competenti per territorio;
• il versamento della sanzione ridotta deve avvenire sul capo VIII, capitolo 2301 (l’elenco dei codici IBAN di riferimento è reperibile sul sito internet del ministero dell’Economia e delle finanze).
Nel caso il versamento della sanzione da parte del produttore non avvenga, o avvenga spirati tali termini, la dichiarazione rettificata decadrà perdendo ogni effetto. Ciò avverrà all’atto di riscontro tra le correttive ed i pagamenti delle sanzioni effettuato dall’ICQRF. Infatti, alla chiusura delle operazioni di rettifica, dopo il giorno 5 marzo 2018, il coordinamento AGEA scaricherà un archivio informatico contenente le dichiarazioni rettificate con tale modalità e lo fornirà all’ICQRF per tali riscontri.
La chiusura delle rettifica al 5 marzo 2018 si rende necessaria al fine di garantire l’integrità e la completezza delle informazioni relative alla campagna di raccolta e produzione 2017/2018 che dovranno essere trasmesse ai servizi della Commissione UE entro e non oltre il 15 marzo p.v., come da normativa comunitaria. Con ciò anche i riscontri da parte dell’ICQRF dovranno pervenire entro e non oltre l’11 marzo p.v., onde consentire gli eventuali ripristini della situazione ex-ante.
Rettifica per diffida dell’O.d.C.
Si precisa, inoltre, che quanto sopra descritto in merito alla possibilità di rettificare la dichiarazione deve trovare applicazione anche nel caso in cui le autorità di controllo procedano all’accertamento delle violazioni di cui all’art. 78 della legge n. 238 e alla successiva diffida, in conformità con l’art. 1, comma 3, del D.l. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 116.
In questo caso il produttore potrà richiedere al CAA di operare la rettifica utilizzando un ulteriore specifico tasto dell’applicazione che apporrà nel campo «Tipo Atto» la dicitura «Diffida dell’O.d.C.», e nello spazio descrittivo dovrà farsi riferimento agli specifici atti redatti dall’autorità di controllo per l’identificazione delle violazioni che intende regolarizzare. Dall’atto dell’apertura in rettifica si avranno cinque giorni lavorativi utili per chiuderla. In caso contrario verrà ripristinata la dichiarazione ante rettifica.
Quest’ultima tipologia di rettifica non troverà termine al 5 marzo 2018 ma resterà attiva ed eseguibile.