Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 10-06-1999
Numero provvedimento: 1209
Tipo gazzetta: Nessuna

Eventuale zuccheraggio nella fase finale di produzione delle acquaviti di frutta.

Con lettera del 5 agosto 1994 le autorità tedesche hanno posto alla Commissione una richiesta di interpretazione dell’art. 1 par. 4 punto i) del reg. 1576/89 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose. La direzione generale dell’agricoltura con lettera del 27 ottobre 1994 ha risposto a questa richiesta interpretativa come segue:

Le acquaviti di frutta devono essere ottenute esclusivamente attraverso la fermentazione e la distillazione di un frutto carnoso o di un mosto di questo frutto in presenza o meno del nocciolo; non è prevista l’aggiunta di zucchero a questo prodotto; un «Obstbrand» conformemente alle disposizioni dell’art. 5 del regolamento 1576/89 e dovrà piuttosto essere designato come bevanda spiritosa («Spirituose»).

Questa interpretazione che sarebbe stata data tenendo conto in particolare del processo di produzione applicato tradizionalmente in Germania, ha causato dei gravi problemi per la commercializzazione in Germania di acquavite di frutta proveniente da altri Paesi membri. A questo proposito la Commissione ha accolto le lamentele provenienti dalle ditte interessate, dall’Unione francese e dall’Unione europea dei produttori di spiriti.

Di conseguenza, i servizi della Commissione hanno riesaminato questa questione e sono arrivati alla conclusione che l’art. 4, par. 1 del reg. 1576/89 obbliga gli Stati membri ad accettare la commercializzazione sul loro territorio di acquaviti ottenute in conformità con la regolamentazione nazionale esistente nello Stato membro di produzione. In effetti, in assenza di disposizioni comunitarie riguardanti l’edulcorazione di queste bevande spiritose, deve essere applicata la regolamentazione nazionale dello Stato membro produttore interessato.

Questo vuol dire, nel caso delle acquaviti di frutta, che per esempio un’acquavite francese deve poter essere liberamente commercializzata in Germania quando lo zucchero aggiunto in fase finale di produzione non supera il tenore massimo (20 g/l) ammesso dalle disposizioni nazionali francesi adottate in virtù del decreto del 19 agosto 1921 relativo ai vini, vini spumanti e acquaviti.