Utilizzo dei superi provenienti dalle uve destinate a produrre vini a DOC e DOCG nella preparazione dei vini spumanti.
Si fa riferimento alla nota n. 14655 del 18 agosto 1998 con la quale codesto ufficio ha chiesto chiarimenti in merito a quanto in oggetto. In particolare è stato chiesto se i superi di resa per ettaro delle uve ottenute da vigneti destinati a dare i vini a DOCG «Moscato d’Asti» e «Brachetto d’Acqui» possano essere impiegati nella produzione di vini spumanti di qualità aromatici.
AI riguardo, si premette che i relativi disciplinari di produzione prevedono che i vini a DO suddetti vengono ottenuti da uve provenienti da vigneti di composizione monovarietale, rispettivamente costituiti dai vitigni Moscato bianco e Brachetto.
La produzione dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico presuppone, ai sensi dell’art. 18 del reg. n. 2332/92 (relativo ai vini spumanti), l’impiego di mosti provenienti esclusivamente dalle varietà di viti elencate nell’allegato I del medesimo regolamento, comprendente anche i vitigni sopracitati.
Le condizioni alle quali può essere consentita l’indicazione di un vitigno nell’etichettatura dei vini spumanti sono state dettate con l’art. 6 par. 2 del reg. n. 2333/92 (recante norme per la designazione e presentazione dei vini spumanti); in proposito, l’art. 5 del D.m. 28 marzo 1987 (concernente l’uso del nome dei vitigni neIla designazione e presentazione dei vini spumanti) dispone norme specifiche di attuazione prevedendo che le uve destinate alla produzione di vini spumanti da designarsi con nome di vitigno devono indicare tale designazione nella dichiarazione delle uve di cui al D.m. 21 dicembre 1977 (relativo ai vini ad indicazione geografica).
D’altra parte, l’art. 10 par. 1 punto c) della legge 164/92 (sui vini a denominazione di origine) elenca, in linea generale, le possibili destinazioni che può avere l’esubero di resa precisando, qualora lo stesso sia contenuto entro il limite del 20% di tolleranza, unicamente che non può essere commercializzato come vino a denominazione di origine: disposizioni più precise in proposito sono, inoltre, contenute nei disciplinari di produzione relativi ai vini soprariportati.
Premesso quanto sopra, pertanto, in quanto rispettate tutte le condizioni sopra indicate, si ritiene possibile destinare alla produzione di vini spumanti di qualità di tipo aromatico il predetto supero di resa ottenuto per le DOCG sopraindicate.
L’assenza di indicazioni geografiche tipiche riconosciute per la regione Piemonte, non osterebbe al riferimento al nome del vitigno nella designazione dei medesimi vini spumanti in quanto le uve sarebbero comunque oggetto della denuncia di cui all’art. 16 comma 1 della legge 164/92, del tutto sovrapponibile a quella richiesta dal D.m. 28 marzo 1987. Inoltre, le uve stesse sarebbero originarie di vigneti che, poiché iscritti ad un albo, assicurerebbero comunque una determinata provenienza varietale; in proposito e a titolo orientativo si allega la nota n. 60615 del 7 marzo 1996 con la quale la direzione generale delle politiche agricole ha fornito chiarimenti in merito.
Per il caso in esame, però, si ritiene: necessario precisare che il D.m. 6 marzo 1995, riservando alla designazione dei vini a denominazione di origine (compresi i v.s.q.p.r.d.) l’utilizzazione del nome del vitigno «Brachetto», escluderebbe automaticamente la medesima possibilità per i vini spumanti generici anche di qualità.
Infine considerata la provenienza delle uve e il fatto che, secondo la normativa comunitaria, le indicazioni relative alla categoria del prodotto devono essere le più precise possibili, si ritiene ammissibile indicare le stesse sul documento di accompagnamento come «uva da vino bianca (o rossa) della varietà Moscato (o Brachetto)».