D.m. 14 giugno 2012, n. 94 – Applicazione controlli sui documenti di trasporto.
Si fa riferimento alla nota prot. n. 108/12/C del 20 dicembre 2012, con la quale codesto organismo di controllo ha formulato una richiesta di chiarimenti sulla questione di cui all’oggetto.
Al riguardo, si ritiene opportuno far presente quanto segue.
In primo luogo, con riguardo al quesito su quale sia il soggetto che deve trasmettere il documento di trasporto dei prodotti vitivinicoli, va precisato che l’obbligo previsto dall’art. 29 del reg. n. 436/09 ricade sullo speditore del prodotto, che deve inviarlo entro il termine del primo giorno lavorativo successivo a quello di partenza all’autorità territorialmente competente, costituita da questo ispettorato,
Diversamente, nel caso previsto dall’allegato 1 al D.m. 14 giugno 2012, n. 794 l’obbligo in parola è in capo al destinatario del prodotti nei confronti dell’organismo di controllo incaricato, evidentemente entro lo stesso termine previsto dal citato art. 29 del reg. n. 436/09.
Appare chiaro pertanto, alla luce di quanto sopra, che trattasi di due disposizioni normative dalla ratio completamente differente.
In merito, poi, alla questione concernente l’oggetto del controllo da effettuarsi da parte degli organismi di controllo, si conferma che questi ultimi devono verificare la rispondenza quantitativa dei carichi e delle movimentazioni dei vini, lasciando all’ufficio dell’ispettorato territorialmente competente il controllo sulla correttezza di tutti gli altri elementi presenti nei documenti di trasporto, che a tal fine potrà svolgersi anche mediante l’incrocio con i dati riportati nella copia del documento di trasporto già trasmessa dallo speditore.
Per quanto riguarda, infine, il grado di non conformità da applicare nel caso di mancato rispetto della tempistica prevista per la trasmissione dei documenti di trasporto, si ritiene che, nel caso di primo accertamento di ritardo, debba essere rilevata una non conformità lieve a carico dell’interessato. Tale non conformità dovrà essere considerata grave, invece, allorché vengano accertati altri ritardati invii successivi al primo, in quanto deve ritenersi, in tal caso, che le azioni correttive proposte – come stabilito dal piano di controllo – non hanno consentito di risolvere la non conformità lieve già rilevata.