Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 24-11-2017
Numero provvedimento: 87690
Tipo gazzetta: Nessuna

Utilizzo in etichettatura vini della dicitura «integralmente prodotto» di cui all’art. 3, par. 1, lett. c) del D.m. 13 agosto 2012.

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta società, tenuto conto del proprio particolare assetto societario di cooperativa di secondo grado, che effettua nel proprio stabilimento l’imbottigliamento dei vini derivanti dalle uve delle cooperative di primo grado associate, ha chiesto il parere in merito alla possibilità di utilizzare nell’etichettatura di tali vini la dicitura «integralmente prodotto», ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. c) del D.m. 13 agosto 2012, a condizione del quale «...il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell’azienda e vinificate nella stessa».

Al riguardo, si premette che l’uso di detta espressione di etichettatura, nell’ambito delle indicazioni dell’imbottigliatore, è possibile per i soli vini DOP e IGP, alle citate condizioni di cui alla lett. c), par. 1, dell’art. 3 del D.m. 13 agosto 2012, per completare le indicazioni di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo 1 (...«imbottigliato dall’azienda agricola..., ...imbottigliato all’origine da ..., imbottigliato all’origine dall’associazione dei produttori» e altre espressioni similari riferite all’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del codice civile.), nonché per completare le indicazioni di cui alla lettera b) del citato par. 1.

Pertanto, fatto salvo che codesta società cooperativa si configuri come un imprenditore agricolo ai sensi del citato articolo del codice civile e come tale costituisca un’associazione dei produttori vitivinicoli, si ritiene che codesta società medesima possa utilizzare nell’etichettatura dei propri vini la dicitura «integralmente prodotto», a condizione che le relative partite di vino derivino da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza delle cooperative di primo grado associate, che come tali devono essere verificate dal competente organismo di controllo, in conformità alle prescrizioni del relativo piano dei controlli (ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 61/10 e del D.m. 14 giugno 2012).