Uso di marchi contenenti una menzione tradizionale protetta dei vini DOP e IGP (art. 41, reg. n. 607/09).
Si riscontra la nota sopra indicata, pervenuta tramite l’ufficio dell’ICQRF in indirizzo, con la quale codesto consorzio di tutela ha posto il quesito sull’argomento in oggetto.
Al riguardo, si comunica che, a salvaguardia dei diritti precostituiti, la disposizione «derogatoria» di cui all’art. 41, par. 2, del reg. n. 607/09, fa salvo l’uso dei marchi corrispondenti o contenenti una menzione tradizionale, qualora siano stati registrati, o il cui uso sia stato acquisito sul territorio della comunità, anteriormente al 4 maggio 2002 (data di entrata in vigore del reg. n. 753/02 con il quale erano state previste norme di protezione per le menzioni tradizionali analoghe a quelle del vigente reg. n. 607/09) o alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della menzione tradizionale interessata.
In tale situazione normativa, analogamente a quanto avviene per la protezione dei nomi delle DOP e IGP, i marchi in questione, che risultano registrati o di uso acquisito in conformità al citato disposto comunitario, possono essere legittimamente utilizzati anche per produzioni vitivinicole diverse da quelle per le quali si esercita la protezione della menzione tradizionale.