Etichettatura vino spumante Negroamaro.
Si riscontra l’istanza di codesta ditta, pervenuta tramite l’ICQRF, con la quale ha chiesto se sia possibile utilizzare il nome del vitigno «Negramaro» nella designazione di un vino spumante che non reca una DOP o IGP.
Al riguardo si comunica che, in presenza della DOP «Negroamaro di Terra d’Otranto», detta modalità di etichettatura è possibile, in via transitoria, per la sola categoria «Vino spumante» senza DOP o IGP, fino a che non sarà aggiornato l’elenco dei vitigni di cui all’allegato XV, parte B, del reg. n. 607/09 con l’inclusione di detto vitigno.
Infatti, successivamente a detto aggiornamento, conformemente all’art. 62, par. 4, del citato reg. n. 607/09 e all’art. 7 del D.m. 13 agosto 2012, detto vitigno potrà essere utilizzato, a titolo derogatorio, soltanto per prodotti vitivinicoli DOP e IGP.