Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 08-09-2017
Numero provvedimento: 64708
Tipo gazzetta: Nessuna

Elaborazione vini spumanti – Costituzione della partita (cuvée) – Prosecco DOC elaborato fuori zona.

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto ufficio ha chiesto dei chiarimenti in merito alle norme che regolano la costituzione della partita destinata all’elaborazione di un vino spumante, sia sul piano della generalità che con riferimento all’elaborazione della tipologia spumante della DOC «Prosecco» al di fuori della zona delimitata dal relativo disciplinare.

Al riguardo, nel concordare con l’avviso espresso da codesto ufficio nella nota in riferimento, lo scrivente ritiene che, ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea in materia di definizione ed elaborazione dei vini spumanti (reg. n. 1308/203, allegato II, parte IV, punto 12, e allegato VII, parte II, punti 4, 5 e 6; reg. n. 606/09, allegato II), ai fini della costituzione della partita destinata ad essere spumantizzata (cuvée) non può essere utilizzata la categoria di prodotto «vino nuovo ancora in fermentazione» di cui al punto 2 del citato allegato VII, parte II.

Tale principio generale è altresì da ritenersi valido anche ai fini della costituzione delle partite destinate all’elaborazione della tipologia spumante della DOC «Prosecco», conformemente alle disposizioni stabilite all’articolo 5 dello specifico disciplinare, sia per le partite elaborate nell’ambito della zona di produzione delimitata, sia per quelle elaborate al di fuori di detta zona conformemente alle specifiche disposizioni derogatorie.