Corretta etichettatura e presentazione del vino a DOC «Falerio» Pecorino.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto ispettorato ha chiesto il parere in merito alla corretta etichettatura e presentazione della tipologia di vino della DOC indicata in oggetto, qualificata con il nome del vitigno «Pecorino».
Al riguardo, sul piano della generalità, per la corretta etichettatura e presentazione delle tipologie di vini DO e IGT qualificate con il nome di un vitigno, ovvero con il nome di 2 o più vitigni, si comunica che:
– fatto salvo che:
a) l’uso dei nomi di varietà di vite o loro sinonimi in etichetta deve risultare conforme alla vigente normativa comunitaria in materia di protezione dei vini DOP e IGP, segnatamente con gli articoli 100, par. 3, 103 e 107 del reg. n. 1308/13 e con il reg. n. 607/09, art. 62, par. 3 e 4, e allegato XV, che esclude l’uso di vitigni o loro sinonimi contenenti nomi riservati alle DOP e IGP, fatte salve le disposizioni derogatorie di cui alla citata normativa;
b) l’indicazione complementare del vitigno o dei vitigni in etichettatura rientra tra quelle specificatamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria, in particolare dall’articolo 62 del reg. n. 607/09, e dunque sono da osservare le disposizioni previste da tale disposto comunitario, il quale dispone, tra l’altro, che per l’indicazione del nome di un vitigno il prodotto deve provenire per almeno l’85% dal corrispondente vitigno e che per l’indicazione di due o più vitigni il prodotto deve derivare per il 100% dalle varietà menzionate, che devono figurare in ordine decrescente di percentuale;
– fatte salve le eventuali disposizioni più restrittive di etichettatura previste negli specifici disciplinari (in genere all’articolo 7), sia nel caso in cui il vitigno è parte integrante del nome della denominazione (es. Vernaccia di San Gimignano), sia nel caso in cui i vitigni sono previsti in senso positivo negli specifici disciplinari (in genere all’art. 1 o 2) per qualificare le relative tipologie di vini, l’indicazione del vitigno o dei vitigni in etichettatura deve figurare nell’ambito dello «stesso campo visivo» di cui all’art. 50, par. 1, del reg. n. 607/09 (nel quale devono figurare tutte le indicazioni obbligatorie previste dagli articoli 118 e 119 del reg. n. 1308/13).
Tuttavia, quanto sopra evidenziato non esclude che il nome del vitigno (o dei vitigni) possa essere ripetuto al di fuori del citato «campo visivo», anche in maniera disgiunta dal nome della relativa DO o IGT, sempre fatte salve le eventuali disposizioni più restrittive di etichettatura previste negli specifici disciplinari (in genere all’articolo 7).
Si precisa altresì che la richiamata normativa dell’UE non esclude la possibilità di ripetere le indicazioni obbligatorie, ivi compreso il nome geografico della relativa DOP o IGP, al di fuori del citato «campo visivo».
Per completezza, riprendendo quanto già comunicato con precedenti note, si comunica che il nome del vitigno (o dei vitigni) può essere utilizzato in etichettatura per le tipologie dei vini DOP e IGP facenti riferimento al colore «bianco», «rosso» e «rosato», nonché per altre tipologie non espressamente qualificate con il nome di uno o più vitigni, quale indicazione veritiera e documentabile nell’ambito della descrizione del prodotto, alle condizioni previste dall’articolo 14, comma 2, del decreto D.m. 13 agosto 2012, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari e delle richiamate norme dell’UE sull’uso deI nome dei vitigni e, in particolare, sulla protezione delle DOP e IGP (che escludono l’utilizzo dei nomi dei vitigni corrispondenti in tutto o in parte al nome di alcune DOP o IGP, salvo specifiche deroghe).