Indicazioni in etichetta prodotti vitivinicoli – Codice ICQRF.
Si riscontra la nota sopra indicata - pervenuta tramite l’ufficio PREF III dell’ICQRF unitamente al relativo avviso – con la quale codesta ditta ha chiesto il parere in merito all’utilizzo in etichetta dei prodotti vitivinicoli del codice ICQRF per indicare la ditta imbottigliatrice, nel rispetto della specifica normativa UE e nazionale.
Al riguardo, concordando con l’avviso del predetto ufficio dell’ICQRF, questo ufficio comunica che la normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo (art. 119, par. 1, lett. e, f, del reg. n. 1308/13; art. 56, par. 5 e 6, del reg. n. 607/09; art. 20, comma 3, del D.lgs n. 61/10; art. 4, commi 3 e 4, del D.m. 13 agosto 2012; art. 12, comma 4, della legge n. 82/06) prevede che in etichetta sia indicato il nome o la ragione sociale e l’indirizzo di un imbottigliatore, di un produttore, di un venditore o di un importatore.
Tuttavia, detti soggetti possono essere indicati mediante il proprio «codice ICQRF», quando nell’etichetta figura (in chiaro) anche il nome o la ragione sociale e l’indirizzo di un partecipante al circuito commerciale diverso da tali soggetti che, pertanto, si pone come responsabile dell’etichettatura nei confronti del consumatore (in conformità alle regole orizzontali di etichettatura alle quali rimanda l’art. 118 del reg. n. 1308/13).
Infatti, la ratio delle predette disposizioni fa ritenere che, anche nel caso di cui all’art. 56, comma 6, lettera b), del reg. n. 607/09 (relativamente all’indicazione del nome o indirizzo che contiene o è costituito da una DOP o IGP), non sia sufficiente riportare solamente il codice dell’imbottigliatore, ma sia necessario riportare per esteso il nome di altro soggetto «partecipante al circuito commerciale». Se così non fosse si determinerebbe una discriminazione ed una deroga immotivata al principio generale del diritto del consumatore di avere in etichetta in chiaro un «responsabile dell’etichettatura».
L’articolo 56, comma 6, lettera b), peraltro, prevede che «se il nome o l’indirizzo dell’imbottigliatore, del produttore, dell’importatore o del venditore contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta, tale nome o indirizzo è indicato sull’etichetta: ... b) per mezzo di un codice a norma del paragrafo 5, secondo comma».
Pertanto, per tale fattispecie, il richiamo alla citata disposizione è da intendersi riferito all’intero secondo comma del par. 5, ivi compreso l’ultimo periodo che recita «... sull’etichetta del vino figura anche l’indicazione del nome e dell’indirizzo di una persona fisica o giuridica intervenuta nel circuito commerciale del prodotto, diversa dall’imbottigliatore, dal produttore, dall’importatore o dal venditore indicati in codice».