Cessione in uso a terzi di marchio contenente un termine di cui all’articolo 57 e all’allegato XIII del reg. n. 607/09, utilizzabile ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto 13 agosto 2012.
Si riscontra la nota sopra indicata relativa all’argomento in oggetto, con la quale codesta confederazione ha chiesto di conoscere se possa considerarsi conforme alla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli, la concessione in uso da parte del titolare di un marchio contenente il termine «castello», di cui all’articolo 57 e all’allegato XIII del reg. n. 607/09, ed utilizzabile in conformità all’art. 5, comma 2 del decreto 13 agosto 2012, attraverso un apposito contratto di licenza, ad un’altra azienda vinicola (licenziataria dei diritti di utilizzo del marchio).
Al riguardo, nel concordare con l’avviso di codesta confederazione, si comunica che il suddetto marchio, contenente il termine «castello» ed utilizzabile in conformità all’articolo 5, comma 2, del decreto 13 agosto 2012, possa essere concesso in uso a una diversa società (licenziataria), per la commercializzazione dei propri vini, che abbia stipulato apposito contratto di licenza d’uso con la società titolare del marchio stesso (licenziante), nel rispetto della vigente normativa in materia di marchi commerciali (art. 23 del D.lgs n. 30/05, relativo al codice della proprietà industriale, e art. 15, paragrafo 2, e art. 23 del regolamento n. 207/09 sul marchio comunitario).
In tale contesto, si precisa che permane conforme al richiamato articolo 5, comma 2, del decreto 13 agosto 2012, l’uso del marchio registrato anteriormente al 4 maggio 2002 effettuato da parte del licenziatario, per contrassegnare i vini ottenuti senza rispettare le condizioni limitative previste dal comma 1 del citato articolo 5 e, pertanto, anche i vini senza DOP o IGP.