Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 26-05-2014
Numero provvedimento: 41474
Tipo gazzetta: Nessuna

Etichettatura vino – Indicazione stabilimento.

 

In riscontro alla nota sopra indicata relativa all’argomento in oggetto, in ordine ai singoli quesiti posti da codesta ditta, si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Identificazione stabilimento di imbottigliamento mediante segno o punzonatura e utilizzo codici ICQRF.

Lo scrivente ritiene conforme alla vigente specifica normativa comunitaria di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli (reg. n. 1308/13, artt. da 117 a 121 e reg. n. 607/09) la modalità di indicare lo stabilimento di imbottigliamento mediante segno o punzonatura di uno dei 2 (o se del caso più di due) stabilimenti indicati nella medesima etichetta (che per la fattispecie è prestampata sul contenitore in «poliaccoppiato»).

Tuttavia, detta possibilità è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste dalla richiamata specifica normativa di etichettatura vitivinicola, in particolare al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 50 del reg. n. 607/09, in base alle quali tutte le indicazioni obbligatorie (ivi compresi il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore) devono figurare, tra l’altro, in un unico campo visivo del recipiente.

Riguardo poi all’utilizzo del codice ICQRF, in sostituzione del comune ove ha sede lo stabilimento di imbottigliamento, ciò è possibile alle condizioni stabilite dall’articolo 56, par. 5, del citato reg. n. 607/09, così come peraltro disciplinato a livello nazionale con l’art. 4, comma 3 del D.m. 13 agosto 2012. Si chiarisce, in proposito, che, con l’apposizione del codice ICQRF, deve ritenersi contestualmente assolto anche l’obbligo di cui all’art. 12, comma 4, della legge n. 82/06.

2) Utilizzo in etichetta riferimento telefonico al sistema «controllo qualità interno» aziendale. Si ritiene conforme alla richiamata specifica normativa comunitaria di etichettatura vitivinicola, nonché alla normativa orizzontale di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari di cui al reg. n. 1169/11, l’utilizzo in etichetta dell’indicazione complementare in questione, purché la stessa risulti veritiera, documentabile e tale da non trarre in inganno il consumatore circa le caratteristiche del relativo prodotto.

In tal senso, premesso che la garanzia di qualità offerta dal distributore, che equivale ad una dichiarazione di conformità del vino commercializzato alla particolare qualità indicata nell’etichettatura, implica, necessariamente, l’adozione di appositi standard e delle iniziative volte a far sì che detti standard siano rispettati, si è dell’avviso che i criteri di cui sopra debbano ritenersi soddisfatti qualora sia stata ottenuta l’apposita attestazione rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, in esito alla verifica dell’effettivo rispetto dei requisiti imposti dagli standard adottati.