Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 29-11-2011
Numero provvedimento: 16634
Tipo gazzetta: Nessuna

Indicazione della provenienza dei vini spumanti.

Si fa riferimento, alla nota sopra distinta, con la quale codesto ufficio ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 55, paragrafo 1, lettera b), del reg. n. 607/09, al fine di poter conformemente indicare la provenienza dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, non a DOP/IGP, per i quali la spumantizzazione delle rispettive partite si sia svolta in Italia a partire da uve fresche raccolte in un altro Paese della Comunità europea (o di un Paese terzo) e vinificate in Italia, ovvero a partire dalle uve medesime trasformate in mosti di uve, mosti parzialmente fermentati o vini in altro Stato membro o Paese terzo.

Al riguardo, si allega copia del quesito predisposto da questa amministrazione centrale (nota n. 15024 del 28 ottobre 2011) nonché della risposta del competente dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità trasmesso (nota prot. n. 23308 del 21 novembre u.s.).

Ciò premesso, si fa presente che il predetto dipartimento ha espresso l'avviso che «...in attesa dell'avvenuta rettifica del testo italiano, si ritiene che nell'etichettatura dei prodotti in questione possano essere riportate le indicazioni di cui alle lettere i) e ii) del citato disposto sia in maniera alternativa, sia in maniera cumulativa...»

Pertanto, si evidenzia che:

– per quanto riguarda l'indicazione in maniera alternativa della provenienza dei vini in parola, sarà sufficiente la menzione «Prodotto in Italia» (o dicitura equivalente);

– per quanto riguarda, invece, l'indicazione in maniera cumulativa sia dello Stato membro della comunità (o del Paese terzo) in cui le uve siano state raccolte e vinificate, sia dello Stato membro in cui è stata effettuata la seconda fermentazione (spumantizzazione), devono essere osservate le indicazioni contenute nella richiamata nota n. 15024 del 28 ottobre 2011 di questa amministrazione centrale: in tal senso, ad esempio, qualora un operatore italiano procedesse ad acquistare uve (o mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato) dalla Bulgaria, nonché a vinificare e poi spumantizzare i vini ottenuti dalle uve stesse, dovranno essere indicate le menzioni «Prodotto in Italia» (o dicitura equivalente) e «da uve raccolte in Bulgaria e vinificate in Italia» (o dicitura equivalente).