Ammissibilità dell’uso di bottiglie e chiusure riservate a vini spumanti per altri prodotti.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto ufficio ha chiesto il parere di questa amministrazione centrale in ordine ai quesiti sulla materia indicata in oggetto.
Al riguardo, in relazione ai quesiti sotto riportati, si espongono, di seguito, le relative risposte.
Domanda 1: Secondo la normativa nazionale ed europea è consentito il commercio e l’esportazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli come definiti nel regolamento n. 1601/91 (ora reg. 251/14) in bottiglie di vetro per vino spumante munite di tappo a forma di fungo?
Risposta 1: La risposta è affermativa. Si conferma che, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.m. 13 agosto 2013, l’Italia si è avvalsa della deroga di cui all’art. 69, paragrafo 2, del reg. n. 607/09, anche a favore dei prodotti di cui al reg. n. 1601/91, che sono tradizionalmente imbottigliati in bottiglie di vetro per vino spumante. Tuttavia, si evidenzia che la deroga sopra menzionata è stata concessa «...a condizione che non vi sia rischio di confusione al consumatore sulla vera natura del prodotto...». Pertanto, è necessario che l’etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui al reg. n. 1601/91 siano tali da non indurre in errore l’acquirente sulla reale natura del prodotto, sussistendo il rischio che l’utilizzo delle bottiglie di vetro per vino spumante e/o del tappo a fungo possa suggerire che si tratti di un vino spumante (per il quale l’utilizzo delle particolari bottiglie e dispositivo di chiusura è obbligatorio, ai sensi dell’art. 69, paragrafo 1, del reg. n. 607/09) oppure di un vino frizzante e/o di un mosto parzialmente fermentato a DOP o a IGP (per i quali è consentito, dall’art. 16, commi 1,3 e 4, del citato D.m. 12 agosto 2013, l’utilizzo del tappo a forma di fungo).
Domanda 2: La normativa fa differenza per quanto riguarda l’uso delle bottiglie e l’uso del tappo a forma di fungo (p. es. per una categoria è consentito l’utilizzo della bottiglia ma non del tappo o viceversa)?
Risposta 2: La risposta è negativa.
Domanda 3: Nel caso in cui l’uso del tappo a forma di fungo non dovesse essere ammissibile per i prodotti come elencati nel regolamento n. 1601/91 è possibile usare qualsiasi altro tipo di tappo?
Risposta 3: La risposta è affermativa: per i prodotti disciplinati dal reg. n. 1601/91 non sussistono limitazioni per i tappi diversi da quelli a forma di fungo. Si ribadisce quanto esposto in merito alla domanda n. 1) in merito alla necessità che, comunque, l’etichettatura e la presentazione siano realizzati in maniera tale da non indurre in errore l’acquirente.
Domanda 4: Esiste una definizione/specificazione legale di «bottiglie di vetro per vino spumante»?
Risposta 4: La risposta è negativa.
Domanda 5: Quali sono le eventuali ulteriori limitazioni e quali sono le eventuali ulteriori fonti normative da prendere in considerazione?
Risposta 5: In genere, le normative specifiche di ciascun settore prevedono disposizioni atte a tutelare i prodotti disciplinati dall’imitazione di altri prodotti similari: in questa sede ci si limita a richiamare, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni di cui all’art. 9, paragrafi 7 e 9 e l’art. 10 del reg. n. 110/08, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande.
Inoltre, si ritiene che le eventuali etichettatura e/o presentazione ingannevoli possano essere ricondotte non solo alla specifica disciplina dei prodotti alimentari (articolo 23, commi 6 e 7, del D.lgs n. 61/10; art. 2 del D.lgs n. 109/92, sanzionato a norma dell’art. 18, comma 1, dello stesso D.lgs) ma anche a quella delle pratiche commerciali scorrette e/o ingannevoli (si veda il titolo III del codice del consumo - D.lgs n. 206/05 e, in particolare, la sezione I, del capo II). In tal senso, si ritiene opportuno evidenziare le considerazioni svolte dall’autorità garante della concorrenza e del mercato nel provvedimento n. 20235 adottato nell’adunanza del 26 agosto 2009 (pubblicato nel bollettino della stessa autorità n. 35/09).