Indicazione dell’imbottigliatore in etichetta dei prodotti vitivinicoli.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’etichettatura di un vino DOCG recante, quale indicazione dell’imbottigliatore, la forma abbreviata «XXXXX», in apparenza non corrispondente con quella documentata presso l’ufficio del registro delle imprese per la società XXXXX, nonché: la completa copertura, da parte del contrassegno di Stato, degli elementi da indicare sul dispositivo di chiusura a norma dell’art. 12, comma 4, della legge n. 82/06.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
A norma dell’art. 4, comma 1, del D.m. 13 agosto 2012, in alternativa alla ragione sociale dell’imbottigliatore, è consentito riportare la forma abbreviata a condizione che essa risulti dall’atto costitutivo o dallo statuto e sia documentata come tale presso l’ufficio del registro delle imprese, sotto la voce «denominazione». Nel caso di specie, ciò è quanto si verifica, posto che l’articolo 1 (denominazione), comma 1, dello statuto sociale prevede che «1. È costituita una società in forma di società per azioni denominata ... denominazione che potrà essere abbreviata in una o più delle seguenti sigle ... XXXXX ... ». Pertanto, l’indicazione in parola deve ritenersi conforme alle citate norme vigenti.
Per quanto riguarda le modalità di apposizione del contrassegno di Stato, si è dell’avviso che le informazioni presupposte con l’apposizione del dispositivo di chiusura (cioè l’identificazione dell’imbottigliatore e, nel caso sul dispositivo medesimo contenga il codice ICQRF, l’identificazione dello stabilimento d’imbottigliamento) siano comunque assicurate, nella fattispecie, dalla presenza, nell’etichettatura, della dicitura «imbottigliato da XXXXX ... nelle proprie cantine di XXXXX ... », tenuto conto che, come accertabile tramite la banca dati ICQRF, nel predetto comune è riconducibile all’imbottigliatore sopra menzionato un solo stabilimento (codice XX/NNNN) In tal senso, non si ritiene configurabile la violazione dell’art. 12, comma 4, della legge n. 82/06.