Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 17-04-2013
Numero provvedimento: 6728
Tipo gazzetta: Nessuna

Parere sull’etichettatura dei vini DOC «Sicilia».

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto ispettorato, al fine di fornire indicazioni uniformi agli uffici territoriali, ha posto n. 2 quesiti in merito all’indicazione in etichettatura di taluni vitigni per i vini IGT «Sicilia», conformemente alle previsioni del relativo disciplinare (approvato con D.m. 22 novembre 2011).

Al riguardo, in ordine ai singoli quesiti si comunica quanto segue:

1) tipologie bivarietali, ovvero qualificate con il nome di due vitigni indicati all’art. 1 del disciplinare, lettere a) e b).

Per tale fattispecie, è possibile indicare in etichetta in senso inverso i due vitigni indicati nel disciplinare, anche in conformità alla disposizione di cui al reg. n. 607/09, art. 62, par. 1, lett. c, ultimo comma, in base alla quale qualora siano indicati due o più vitigni «...le varietà di uve da vino devono figurare in ordine decrescente di percentuale e in caratteri delle stesse dimensioni»;

2) eventuale indicazione della specificazione dei vitigni per le tipologie spumanti.

Il disciplinare di produzione non contempla tipologie di vini spumante qualificate col nome dei vitigni e, pertanto, le stesse tipologie non possono riportare in etichetta in maniera rilevante il nome dei vitigni.

Tuttavia, considerato che il disciplinare in questione non presenta particolari misure restrittive di etichettatura per l’aspetto considerato, esiste la possibilità di indicare i vitigni che costituiscono la base ampelografica, da cui provengono le uve destinati a produrre i vini spumanti in questione (art. 2 disciplinare), quale notizia veritiera e documentabile, nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto, alle condizioni stabilite dall’art. 14, comma 2, del D.m. 13 agosto 2012 e tenendo altresì conto delle prescrizioni di etichettatura di base stabilite dall’art. 62 del citato reg. n. 607/09 per l’indicazione dei vitigni.

In particolare, così come già chiarito con la nota n. 19461 del 7 dicembre 2010, per la fattispecie di etichettatura in questione, in aggiunta alle condizioni sopra richiamate, sono da osservare le disposizioni di cui al predetto disposto comunitario, il quale prevede, tra l’altro, che per l’indicazione del nome di un vitigno il prodotto deve provenire per almeno l’85% dal corrispondente vitigno e che per l’indicazione di due o più vitigni il prodotto deve derivare per il 100% dalle varietà menzionate, che devono figurare in ordine decrescente di percentuale.