Organo: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 13-02-2015
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 16-03-2015
Numero gazzetta: 62

Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi.

(D.M. 13/02/2015, pubblicato in G.U. 16 marzo 2015, n. 62)


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recanti la delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha sostituito l'art. 2135 del codice civile riformulando così la nozione di imprenditore agricolo;

Visto l'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, che ha previsto, tra l'altro, di coordinare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte;

Visto l'art. 32, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la qualificazione del reddito agrario e in particolare delle attività considerate comunque produttive di reddito agrario, secondo cui sono considerate attività agricole le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorchè non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante la disciplina dell'apicoltura;

Vista la classificazione delle attività economiche «Ateco 2007» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, adottata in sostituzione della classificazione delle attività economiche «Atecofin 2004», approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2011, recante l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917; Tenuto conto della proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, espressa con nota n. 0015043 del 18 luglio 2014 e nota n. 0027364 del 1° dicembre 2014, con le quali viene chiesto di confermare le attività della tabella allegata al precedente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2011 e di inserire ulteriori attività;


Decreta:


Art. 1

Individuazione dei beni oggetto delle attività agricole

1. La tabella allegata al decreto ministeriale 17 giugno 2011, nella quale sono individuati i beni prodotti e le relative attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.


Art. 2

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 febbraio 2015

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2015

Ufficio controllo atti Ministero economico e finanze Reg.ne Prev. n. 495

 

Allegato

TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 - 10.12.0);

Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);

Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0);

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);

Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);

Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2);

Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0);

Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2);

Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);

Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4);

Produzione di pane (ex 10.71.1);

Produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0);

Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);

Produzione di grappa (ex 11.01.0);

Produzione di aceto (ex 10.84.0);

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);

Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);

Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);

Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);

Produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0);

Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0);

Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonchè di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi;

Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0-02.20.0, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante.