Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 12-01-2015
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 12-03-2015
Numero gazzetta: 59

Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

(D.M. 12/01/2015, pubblicato in G.U. 12 marzo 2015, n. 59)


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale Regolamento;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonchè le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

Vista la Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata);

Vista la Direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la decisione del Consiglio n. 2009/470/CE del 25 maggio 2009 relativa a talune spese nel settore veterinario;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, «Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Vista la legge 24 dicembre 2004 n. 313, recante «Disciplina dell'apicoltura»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Visto il decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e trasporti, delle attività produttive e della salute, recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2007, n. 85, recante «Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonchè le modalità per la revoca del riconoscimento»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2008, recante «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)»;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, recante «Disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2012, n. 9949, recante «Integrazione decreto 18 luglio 2003 - Istituzione banca dati ISMEA - copertura assicurativa agevolata»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 18321, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2013 relativo all'integrazione al decreto 1° aprile 2008 in tema di Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150»;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2014, prot. n. 6513, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

Visto il PSRN n. 2014IT06RDNP001, trasmesso per l'approvazione ai servizi UE il 26 luglio 2014;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, in particolare il Capo I;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» ed, in particolare l'articolo 1, comma 210, che inserisce l'Anagrafe delle aziende agricole e il fascicolo aziendale tra le banche dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del Codice dell'Amministrazione digitale;

Tenuto conto degli atti di indirizzo del Parlamento al Governo in materia di politica agricola comune;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 18 dicembre 2014;


Decreta:


Articoli 1 e 2.

(Omissis)

 

Art. 3

Fascicolo Aziendale

1. Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN anche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni e integrazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), istituito ai sensi dell'articolo 67 del Reg. (UE) 1306/2013 con gli elementi di cui all'articolo 68 del medesimo Regolamento. Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. L'insieme dei documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come «documento informatico» ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il fascicolo contiene le informazioni certificate di cui al comma 1, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, articolato e dettagliato nell'Allegato A, in particolare:

a) Composizione strutturale;

b) Piano di coltivazione;

c) Composizione zootecnica;

d) Composizione dei beni immateriali;

e) Adesioni ad organismi associativi;

f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.

3. Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni anagrafiche e, ove pertinenti ai procedimenti attivati, le informazioni riferite alle lettere di cui al comma 2, a seconda del soggetto richiedente e dei procedimenti attivati.

4. L'accesso ai dati del fascicolo aziendale contenuti nel SIAN è consentito ai soggetti e alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ovvero alle Istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.

5. I dati personali contenuti nel Fascicolo Aziendale e integrati con i dati contenuti nell'Anagrafe delle aziende agricole, sono trattati in particolare per le seguenti finalità:

a) svolgimento di attività connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative all'azienda, per lo svolgimento dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione, la gestione dei procedimenti relativi ad istanze per la richiesta aiuti, il controllo e l'erogazione di contributi e premi;

b) accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;

c) adempimento di disposizioni comunitarie, nazionali e regionali anche attraverso l'incrocio con altre banche dati;

d) obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente e per altre finalità istituzionali;

e) gestione delle autorizzazioni all'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

6. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione ai procedimenti amministrativi gestiti.

7. I dati e le informazioni presenti nel fascicolo aziendale sono rese fruibili a tutte le Pubbliche Amministrazioni secondo le modalità di cui all'articolo 58 e la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Sono resi pubblici i dati aggregati a livello comunale secondo le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo n. 82/2005, nonchè quelli relativi ai beneficiari degli stanziamenti, regionali, nazionali e unionali con riferimento agli importi percepiti che debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

9. Il Titolare del trattamento è l'Organismo Pagatore. Il Titolare si avvale di soggetti nominati «Responsabili del trattamento». L'elenco dei «Responsabili del Trattamento» è reso disponibile sul sito web istituzionale dell'AGEA http://www.agea.gov.it


Art. 4

Costituzione e Aggiornamento del Fascicolo aziendale

1. L'azienda agricola nonchè gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, devono costituire e aggiornare il fascicolo aziendale nell'Anagrafe di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, presso l'Organismo Pagatore territorialmente competente.

2. L'azienda agricola nonchè gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, costituiscono il fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 3 presso l'Organismo Pagatore territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa ovvero alla residenza del titolare, nell'ipotesi di impresa individuale.

3. L'azienda agricola, nonchè gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, che intendono conferire mandato per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale a soggetti a ciò incaricati previa delega dell'Organismo Pagatore, sottoscrivono mandato unico ed esclusivo in favore di tali soggetti.

4. Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonchè della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dall'agricoltore stesso e utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda. Il soggetto mandatario deve acquisire nell'Anagrafe di cui all'articolo 2 anche le seguenti informazioni:

a) la data di inizio e, eventuale, fine del mandato;

b) la data dell'eventuale rinuncia e revoca del mandato;

c) il numero del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda;

d) il tipo del documento di riconoscimento;

e) la data del rilascio e scadenza del documento di riconoscimento.

5. Il trasferimento del fascicolo aziendale ad un altro Organismo pagatore è regolato con circolare dell'Organismo di Coordinamento.

6. Il soggetto mandatario ha la facoltà di accedere ai servizi di cui all'articolo 6 limitatamente alle funzioni connesse al mandato ricevuto.


Art. 5

Tenuta del Fascicolo aziendale

1. L'Organismo Pagatore è responsabile della tenuta del fascicolo aziendale dei soggetti iscritti all'Anagrafe che ricadono sotto la propria competenza.

2. L'Organismo Pagatore, ai sensi e nel rispetto del paragrafo 1, lettera c), dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) n. 907/14, può delegare la tenuta del fascicolo aziendale ai soggetti a ciò incaricati ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

3. L'azienda agricola che trasferisce la propria sede legale o il titolare dell'impresa individuale che trasferisce la propria residenza, comunica la variazione all'Organismo pagatore ai fini dell'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.

 

(Omissis)