Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 05-04-2013
Numero provvedimento: 5852
Tipo gazzetta: Nessuna

Uso nell’etichettatura di marchi storici registrati contenenti il termine «Vigne».

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta confederazione, al fine di corrispondere alle richieste di un’azienda associata, ha posto il quesito in merito alla possibilità di utilizzo nell’etichettatura dei vini IGT e/o generi- ci dei marchi «Compagnia delle vigne» e «Vigne Virginae», entrambi registrati prima dell’entrata in vigore del D.lgs n. 61/10.

Al riguardo, considerato che:

a) il D.lgs n. 61 dell’8 aprile 2010, all’art. 6, paragrafo 8, a titolo di aggiornamento delle pre- esistenti disposizioni di cui alla legge n. 164/92, ha riservato l’uso della menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, stabilendone precise condizioni d’uso, in particolare che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale (dei toponimi o nomi tradizionali in questione) entro l’inizio della campagna vendemmiale 2011/2012;

b) il citato D.lgs n. 61 dell’8 aprile 2010 non contempla disposizioni in merito alla relazione del termine «vigna» e similari con i marchi commerciali, né disposizioni per l’uso di marchi pre- esistenti contenenti il termine in questione;

c) la normativa comunitaria sulla protezione delle DOP/IGP dei vini e delle menzioni tradizionali degli stessi vini DOP/IGP prevede invece specifiche disposizioni sulla relazione intercorrente con i marchi commerciali e, in particolare: – l’articolo 118-terdecies, par. 2, del reg. n. 1234/07, fa salvo l’uso di un marchio (contenente il nome di una DO o IG) qualora non sussistano motivi di nullità o decadenza ai sensi della normativa orizzontale sui marchi commerciali e qualora lo stesso marchio sia stato registrato o il cui uso sia stato acquisito sul territorio della comunità anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della DO interessata; inoltre, a determinate condizioni, è fatto salvo l’uso dei nomi delle DOP e IGP nell’ambito dei nomi aziendali (reg. n. 607/09, art. 56, par. 6 - D.lgs n. 61/10, art. 20, comma 3 e 4); – analogamente alla disposizione richiamata al precedente trattino, relativamente alla protezione delle menzioni tradizionali, l’art. 41, par. 2, del n. 607/09, fa salvo l’uso dei marchi preesistenti (registrati o il cui uso sia stato acquisito sul territorio della comunità anteriormente al 4 maggio 2002 o alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della menzione tradizionale interessata);

d) l’articolo 5, comma 2, del D.m. 13 agosto 2012, analogamente a quanto disposto dal citato art. 41, par. 2, del reg. n. 607/09, ha fatto salvo l’uso dei marchi contenenti taluni termini (Abbazia, Castello, Rocca, Torre, Villa ecc.) riservati ai vini DOP/IGP associati a menzioni storico-tradizionali riferite all’azienda viticola; lo scrivente, nelle more della definizione sul piano della generalità delle condizioni relative alla effettiva riserva della menzione «Vigna» e similari per i vini DOP italiani, comunica che è da ritenere legittimo l’uso dei marchi «Compagnia delle Vigne» e «Vigne Virginae», registra- ti in conformità alle norme generali sui marchi commerciali, antecedentemente all’entrata in vigore del D.lgs n. 61/10, con il quale, come sopra richiamato, è stato previsto, quale condizione limitativa intesa ad identificare le «Vigne», il termine per l’attivazione dell’elenco positivo dei toponimi o nomi tradizionali associabili alla menzione «Vigna» e similari.