Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 20-07-2011
Numero provvedimento: 5155
Tipo gazzetta: Nessuna

Sottoprodotti della vinificazione.

 

Con riferimento alla nota del 28 giugno 2011, prot. M1.2011.9083, di pari oggetto, si fa presente che ai sensi dell’allegato 1 del reg. n. 491/09 del Consiglio del 25 maggio 2009, per vinaccia si intende «il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentate o no».

Il reg. n. 55/08 del 27 giugno 2008, artt. 21, 22, 23, disciplina la destinazione dei sottoprodotti e il loro smaltimento.

Il D.m. n. 7407 del 4 agosto 2010 di modifica del D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008 norma l’utilizzo alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui agli artt. 22 e 23 del soprarichiamato reg. n. 555/08.

Tutto ciò premesso, si ritiene che i raspi non sottoposti al processo di torchiatura e separati dalla vinaccia prima o dopo il processo di vinificazione, non rientrino nella classificazione di sottoprodotto della vinificazione.

Ai sensi dell’art. 185 del D.lgs n. 152/06 gli stessi, fatte salve eventuali disposizioni in materia del ministero dell’Ambiente, possono essere assimilati ad «...altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi e metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».