Etichettatura dei vini in lingua russa.
Si fa riferimento alla nota prot. n. 2013/76/ LB dell’11 marzo u.s. di codesta associazione, concernente una richiesta di parere circa la possibilità di indicare in lingua russa le indicazioni previste nell’etichettatura di vini da esportare in Russia.
In particolare, codesta associazione ha chiesto i seguenti chiarimenti:
1. se occorre un’autorizzazione per poter indicare nell’etichetta principale tutte le indicazioni obbligatorie in lingua russa;
2. se il contenuto della bottiglia, la gradazione alcolica e la categoria merceologica posso- no essere riportate in lingua italiana.
Ciò esposto, si fa preliminarmente presente che questo ispettorato ritiene che le indicazioni presenti nell’etichettatura dei vini destinati all’esportazione in un Paese terzo (sia obbligatorie che facoltative) possono legittimamente essere rappresentate anche nella sola lingua dello stesso, fatta eccezione per i nomi delle DOP, delle IGP e/o le menzioni tradizionali che, ai sensi dell’articolo 118-octovicies del reg. n. 1234/07, debbono figurare in etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione.
Pertanto, con riferimento al quesito n. 1, non è richiesta alcuna autorizzazione per poter indicare nell’etichetta principale tutte le indicazioni obbligatorie in lingua russa.
Ad ogni buon conto, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del D.m. 13 agosto 2012, qualora il paese terzo di destinazione (nel caso in specie la Russia) prevedesse ulteriori indicazioni obbligatorie nell’etichettatura dei vini, diverse da quelle previste dalla normativa dell’UE, le stesse dovranno essere debitamente documentate per consentire agli organi di controllo le opportune, eventuali, verifiche del caso.
Per ciò che concerne il quesito di cui al punto n. 2), si rinvia alle considerazioni sopra rappresentate.