Quesiti designazione.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'applicazione di talune disposizioni contenute nell'articolo 56 del reg. n. 607/09 nonché negli articoli 3 e 4 del D.m. 23 dicembre 2009.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
Caso 1): indicazione del luogo ove è avvenuto l'imbottigliamento.
Si premette che, per mere esigenze di chiarezza espositiva si indicherà di seguito con l'espressione imbottigliatore «giuridico» il soggetto che fa effettuare l'imbottigliamento mentre con l'espressione imbottigliatore «fisico» si indicherà il soggetto che ha materialmente effettuato l'imbottigliamento per conto del terzo imbottigliatore «giuridico».
Si precisa che ai sensi dell'art. 56 par. 2, in caso di imbottigliamento per conto terzi, è obbligatoria l'indicazione dell'imbottigliatore «giuridico», preceduta dai termini «imbottigliato per conto di (...)». Solo nel caso si utilizzi la menzione «imbottigliato da ... per conto di ... «deve essere indicato, in chiaro oppure in codice, anche colui che ha materialmente effettuato il riempimento dei recipienti (imbottigliatore fisico).
Per quanto riguarda l'indicazione (in chiaro) del comune ove è avvenuto l'imbottigliamento, si evidenzia che la stessa è sempre obbligatoria, salvo che il comune in questione coincida o sia adiacente a quello ove ha sede legale l'imbottigliatore indicato in etichetta. Qualora si verifichi quest'ultima circostanza è, pertanto, sufficiente il riferimento al comune nel quale ricade la sede sociale (sede legale) dell'imbottigliatore «giuridico» e, qualora indicato, a quello ove ricade la sede sociale dell'imbottigliatore «fisico».
Caso 2): indicazione del produttore e/o del venditore (vini spumanti): si conferma che qualora in etichetta figuri il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del venditore non ricorre né l'obbligo di indicare, in codice o in chiaro, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore, né quello del comune ove è situato lo stabilimento in cui si è svolta la produzione del vino spumante: l'Italia non si è avvalsa della possibilità prevista dall'art. 56, paragrafo 3, secondo comma, lettera a) del reg. n. 607/09.
Caso 3): utilizzo dei termini «azienda agricola» e «viticoltore» nel caso dei prodotti non a DOP/IGP: si conferma che, attualmente, i termini «azienda agricola» e «viticoltore» da utilizzarsi per completare il nome dell'imbottigliatore che sia anche produttore, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 56) paragrafo 2, lettera a) del citato regolamento e dell'art. 3 del D.m. 23 dicembre 2009, sono riservati ai prodotti a DOP e IGP.
Ciò, tuttavia, non pregiudica che gli stessi termini possano essere utilizzati anche per i prodotti senza DOP e IGP sia per l'indicazione obbligatoria del nome dell'imbottigliatore, qualora la ragione sociale dell'imbottigliatore li contenga.
Si ritiene opportuno precisare, al riguardo, che, tenuto conto delle indicazioni fornite da codesto ufficio, è stata già inserita, nel nuovo schema di decreto sull'etichettatura dei vini in corso di predisposizione, un'apposita disposizione intesa a rendere possibile l'utilizzo dei termini sopra menzionati anche per gli imprenditori agricoli che imbottigliano vini non a DOP o a IGP.
Caso 4): indicazione delle menzioni «denominazione d'origine protetta» e «indicazione geografica protetta» – uso delle sigle «DOP» e «IGP»: si conferma che l'articolo 118-sexvicies del reg. n. 1234/07 prevede che l'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato XI-ter, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16 commercializzati nella Comunità o destinati all'esportazione, contengono l'espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta», quali indicazioni obbligatorie per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. Si precisa che, qualora si faccia ricorso alla possibilità prevista ai sensi del combinato disposto di cui, all'articolo 118-sexvicies, paragrafo 3, lettera a) del reg. n. 1234/07 e all'articolo 3, comma 4, del D.lgs n. 61/10 (indicazione delle menzioni specifiche tradizionali italiane, per esteso ovvero anche solo in sigla, in sostituzione delle corrispondenti espressioni comunitarie) ovvero all'articolo 118-sexvicies, paragrafo 3, lettera b) del reg. n. 1234/07 e all'articolo 59 del reg. n. 607/09 (indicazione delle denominazioni d'origine Asti, Franciacorta e Marsala in sostituzione delle corrispondenti espressioni comunitarie), si è dell'avviso di ritenere regolare l'eventuale indicazione delle sigle DOP/IGP.