Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 10-11-2009
Numero provvedimento: 1612
Tipo gazzetta: Nessuna

Documenti di accompagnamento con l’indicazione della varietà di vite «Montepulciano».

Si fa riferimento alla nota prot. n. 11555 dell’8 ottobre u.s. con la quale codesto ufficio periferico ha chiesto a questa amministrazione centrale di conoscere il proprio avviso sulla conformità dei documenti amministrativi di accompagnamento recanti la designazione «vino rosso proveniente da uve Montepulciano» e, qualora ritenuti irregolari, quale sia la sanzione da applicare.

Al riguardo, si fa presente che «Montepulciano» è il nome di una varietà di vite contenente in parte una denominazione protetta e si riferisce direttamente all’elemento geografico della DOCG Vino Nobile di Montepulciano. Detta varietà, ai sensi dell’art. 62, comma 4 e allegato XV, parte «B», del reg. n. 607/09 può figurare solo sull’etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta italiana.

Con circolare prot. 12063 del 30 luglio 2009 è stato disposto che tale nome possa figurare, oltre che sull’etichetta della predetta DOCG, soltanto su quella delle DOP «Montepulciano d’Abruzzo» e «Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane» .

Pertanto, ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali richiamate, il nome della varietà Montepulciano non può essere impiegato per la designazione in etichetta di prodotti diversi dalle DOP sopra indicate.

Si fa presente che ai sensi dell’art. 118-quatervicies del reg. n. 1234/07 si intende per «etichettatura» i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono.

In relazione all’allegato VI, letto B, punti 1.1 e 1.2, del reg. n. 436/09, nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti viti vinicoli per la designazione del tipo di prodotto deve essere utilizzata una dicitura conforme alla normativa comunitaria che lo descriva nella maniera più precisa e, per i trasporti sfusi, la designazione comporta le indicazioni facoltative di cui all’art. 118-septvicies (tra le quali è compresa l’indicazione della varietà di vite) che figurano in etichetta o che sia previsto vi figureranno.

Conseguentemente, il nome della varietà «Montepulciano» non può essere impiegata per la designazione dei vini generici neanche sui documenti di accompagnamento, essendo tale designazione non conforme alle norme comunitarie e vietata sull’etichettatura dei medesimi vini.

Ciò premesso, salvo che i fatti accertati non integrino ipotesi di illecito di natura penale, si ritiene che per la violazione alle norme sopra richiamate sia applicabile la sanzione prevista dall’art. 1, comma 8 del D.lgs n. 260/00. Tale sanzione andrà irrogata per ciascun singolo documento di accompagnamento sul quale il prodotto trasportato sia stato designato in maniera non conforme a quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.