Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 20-02-2014
Numero provvedimento: 1398
Tipo gazzetta: Nessuna

Aumento del titolo alcolometrico nelle bevande aromatizzate e nei cocktail a base di vino dovuto ad aggiunta di aromi alcolici.

Si fa riferimento alla nota del 13 gennaio u.s. con la quale ha sottoposto all’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari il quesito inerente l’argomento indicato in oggetto.

Al riguardo, si fa presente che il regolamento n. 1601/91 (ora reg. n. 251/14), che detta norme relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, prevede per tali prodotti specifiche caratteristiche, sia per quanto concerne i prodotti di partenza, sia per quanto concerne altri elementi come: l’aggiunta di alcol, l’aggiunta di sostanze aromatizzanti e l’eventuale aggiunta di prodotti edulcoranti. Nonché gradazioni alcoliche strettamente definite per le tre classi di prodotti, così come riportato all’articolo 1, lettere a) b) e c) del medesimo regolamento.

Per quanto concerne il processo di aromatizzazione, il reg. n. 1601/91, prevede inoltre, all’articolo 4, comma 3 che: «Ove si faccia uso di alcol etilico per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato, impiegati per l’elaborazione di detti prodotti aromatizzati, deve trattarsi solo di alcol etilico di origine agricola utilizzato nella dose strettamente necessaria per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualunque altro additivo autorizzato».

Non esiste pertanto alcuna disposizione che stabilisca un limite all’aumento del grado alcolico nei processi di aromatizzazione, edulcorazione o colorazione di uno dei prodotti definiti da regolamento stesso, purché l’alcol etilico sia utilizzato nelle quantità minime necessarie da un punto di vista tecnologico e purché il prodotto finale rientri nei limiti delle gradazioni alcoliche previste per ciascuna categoria di prodotto.