Organo: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 22-09-1993
Numero provvedimento: 147260
Tipo gazzetta: Nessuna

Regolamentazione acquaviti.

Si precisa che il regolamento n. 1576/89, all’articolo 4, ai fini delle aggiunte consentite alle bevande spiritose, rinvia anche alle norme nazionali. Pertanto, oltre a quanto espressamente previsto in tale articolo, bisogna tener conto anche di quanto consentito dall’articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che, al comma 3, così recita per quanto riguarda la grappa: «È consentita l’aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L’aggiunta di infusione alcolica non può superare il 3%».

In relazione a quanto sopra risulta evidente che l’aggiunta di piante o parti di piante o succo di frutta alla grappa, in quanto sostanze vegeta- li, è legittimamente consentita senza limiti percentuali. La limitazione del 3% riguarda, infatti, solo l’infusione alcolica.

Le aggiunte suddette comportano l’obbligo di completare la denominazione di vendita con l’indicazione della sostanza utilizzata (grappa alla ruta, grappa all’asperula, grappa al mirtillo ecc.).

La presentazione della grappa, pertanto, nel senso suddetto è conforme a quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Si richiama, poi, la particolare attenzione sul rispetto delle tolleranze al titolo alcolometrico di cui all’articolo 12 del citato decreto n. 109. Infatti per le acquaviti che contengono piante o parti di piante o frutta la tolleranza da applicare in più o in meno è di 1,5% vol.

Nota Federvini - Nella nota il ministero riconosce che talune norme della legge n. 1559/51 sono compatibili con l’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 1576/89 e pertanto applicabili: noi riteniamo che tale principio deve intendersi valido per tutte le operazioni complementari e per tutte le acqueviti e non solo per il caso dell’aromatizzazione complementare della grappa affrontato nel quesito.