Regolamento n. 1169 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 2012 (ora D.lgs n. 231/17).
Come è noto il reg. n. 1169/11, pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, verrà applicato a partire dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e dal 13 dicembre 2016, per l’etichettatura nutrizionale.
Il regolamento ha operato un complesso riassetto della normativa previgente in quanto, a partire dal 13 dicembre 2014 verranno abrogati i seguenti provvedimenti:
– la direttiva 250/87 della Commissione, relativa all’indicazione del titolo alcolometrico volumico nell’etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale;
– la direttiva 496/90 del Consiglio, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;
– la direttiva 10/99 della Commissione, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 7 della direttiva 112/79 del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti alimentari;
– la direttiva 13/00 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;
– la direttiva 67/00 della Commissione, relativa all’etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina;
– la direttiva 5/08 della Commissione, relativa alla specializzazione sull’etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 13/00 del Parlamento europeo e del Consiglio;
– il regolamento n. 608/04 della Commissione, relativo all’etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli c/o esteri di fitostanolo.
Il regolamento, inoltre, modifica il reg. n. 1924/06 dei Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fomite sui prodotti alimentari ed il reg. n. 1925/06 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.
Il riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura, effettuato dal regolamento 1169 avrà, infine, l’effetto di rendere inefficaci tutte quelle disposizioni nazionali che risultano assorbite o superate dallo stesso, come peraltro esplicitato dall’art. 38, comma 1 del regolamento stesso nelle materie da esso espressamente armonizzate, «gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se iI diritto dell’Unione lo autorizza».
La norma quadro nazionale in materia di etichettatura è costituita, come è noto, dal D.lgs n. 109 del 27 gennaio 1992 che ha abrogato il Dpr n. 322 del 18 maggio 1982 di recepimento della direttiva 112/79 in materia di etichettatura ed è stato poi modificato dal D.lgs n. 181/03 di recepimento della direttiva 13/00, abrogata a far data dall’applicazione del regolamento.
Completano la base normativa nazionale l’insieme di circolari emanate nel tempo allo scopo di fornire agli operatori e agli organi di controllo utili elementi esplicativi per la corretta applicazione della normativa.
Si tratta nell’ordine:
1. Circolare ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 31 marzo 2000, n. 165 – Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (articolo 8 del D.lgs n. 109/1992) nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’etichettatura dei prodotti alimentari;
2. Circolare del ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 12 marzo 2001, n. 166 – Istruzioni in materia di etichettatura c presentazione dei prodotti alimentari;
3. Circolare del ministero delle Attività produttive del 2 agosto 2001, n. 167 – Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari;
4. Circolare del ministero delle Attività produttive del 10 novembre 2003, n. 168 – Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.
Quindi, a decorrere dal 13 dicembre 2014 le disposizioni nazionali in materia di etichettatura dovranno conformarsi ai principi stabiliti dal regolamento.
Si ritiene pertanto necessario fornire, in allegato alla presente nota, una informativa in ordine alle disposizioni contenute nel D.lgs n. 109/92 che a decorrere dal 13 dicembre 2014:
– perderanno di efficacia in quanto coincidenti con il regolamento o
– perderanno di efficacia in quanto contrastanti con altre norme del regolamento;
– potranno considerarsi vigenti ed efficaci in quanto riferite ad ambiti normativi che il regolamento demanda esplicitamente agli Stati membri;
– potranno mantenere o perdere efficacia a seguito degli approfondimenti in corso a livello comunitario.
Nella nota allegata viene data anche una informativa sulle interpretazioni di specifiche disposizioni dei regolamento oggetto di approfondimento in sede di gruppo di lavoro «Etichettatura» a Bruxelles sull’applicazione del reg. n. 1169/11.
Al riguardo si ricorda che in data 31 gennaio 2013 è stato pubblicato, sul sito della DG SANCO, un documento delle prime «Questions&Answers» (Q&A) pervenute alla stessa DG SANCO e contenente risposte sull’interpretazione di alcune disposizioni del reg. n. 1169/11. Ulteriori Q&A – alcune relative ai principi generali dell’etichettatura, altre relative specificamente alla dichiarazione nutrizionale – saranno pubblicate nei prossimi mesi.
Appena conclusosi il confronto con la DG SANCO sulle questioni ancora in sospeso, sarà necessario dare seguito all’emanazione di un provvedimento che aggiorni le disposizione del D.lgs n. 109/92 sulla base degli indirizzi riportati in nota.
Si comunica, infine, che, ai sensi dell’art. 2 della legge 6 agosto 2013 n. 96 recante «delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2013», questa direzione sta lavorando, come noto, allo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento in oggetto, di prossima applicazione.
NOTA INFORMATIVA
(omissis)