Regolamento n. 1169/11 – Chiarimenti.
Si riscontra la nota dell’8 luglio 2014 con la quale vengono chiesti chiarimenti su alcune questioni riguardanti l’applicazione, in data 13 dicembre 2014, del reg. n. 1169/11 «relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori» e sull’efficacia, all’indomani dell’applicazione del regolamento, di alcune disposizioni contenute nella normativa nazionale vigente, costituita dal D.lgs n. 109/92.
Come premessa generale, si ricorda che, ai sensi dell’art. 38, comma 1 del regolamento, nelle materie da esso espressamente armonizzate, «gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza», che il governo non dispone ancora di una delega per riformare l’impianto normativo nazionale in materia di etichettatura – eventualmente inserendo, previa notifica a Bruxelles, obblighi di etichettatura aggiuntivi per l’Italia – e che, come noto a codesta associazione, questa direzione sta lavorando ad un atto che faccia chiarezza sugli articoli e i commi del D.lgs n. 109/92 che manterranno la propria efficacia anche dopo l’applicazione del reg. n. 1169/11.
Ciò premesso, con riferimento al primo punto, si sottolinea che l’elenco degli ingredienti rientra tra le disposizioni obbligatorie in etichetta dei prodotti preimballati (preconfezionati) espressamente armonizzate dal reg. n. 1169/11, il quale, all’art. 16, comma 4, stabilisce che: «fatte salve altre disposizioni dell’Unione che prevedono un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) [elenco ingredienti] e 1) [dichiarazione nutrizionale], non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume».
L’art. 16, comma 4 del reg. n. 1169/11 differisce e prevale su quanto disciplinato dal D.lgs n. 109/92, che all’art. 7, comma 2, punto e) esenta solo acqueviti e distillati, mosti e vini, vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi e birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume.
Ad oggi non vi sono strumenti né motivazione per mantenere o adottare disposizioni nazionali diverse da quelle comunitarie.
Con riferimento al secondo punto, si fa presente che l’esenzione dall’elenco degli ingredienti «per l’aceto, quando è indicato il contenuto acetico e per l’alcol e le bevande alcoliche quando è indicato il contenuto alcolico» è una innovazione del D.lgs n. 109/92 (art. 7, comma
3, c) rispetto alle direttive comunitarie che lo stesso D.lgs n. 109/92 era chiamato a recepire. Pertanto tale deroga non si ritrova nel reg. n. 1169/11, che delle precedenti direttive è evoluzione, iI quale, nella materia oggetto del quesito, prevede deroghe solo nei seguenti casi:
– «gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti» (art. 9, comma 1, c);
– «acqua aggiunta e ingredienti volatili»: «la quantità d’acqua aggiunta come ingrediente in un alimento è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti utilizzati. Questa quantità può non essere presa in considerazione se, in termini di peso, non supera il 5% del prodotto finito» (all. VII, parte A, punto 1).
Pertanto, al momento dell’applicazione del reg. n. 1169/11, in caso di impiego di acqua nelle fasi produttive dell’aceto, nei casi che non rientrano nelle deroghe sopra elencate, sembrerebbe che l’acqua debba essere indicata nell’elenco degli ingredienti. l competenti uffici di questa direzione procederanno a verificare con la DG SANCO la corretta interpretazione della deroga di cui all’art. 9, comma 1, c) del regolamento.
Con riferimento al terzo punto, si precisa che, purché vengano rispettate le prescrizioni di cui all’art. 21 del reg. n. 1169/11 in materia di «etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze» e in particolare le prescrizioni di cui al suo comma 1.b) che recita: «la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo» – l’operatore alimentare non è vincolato ad una specifica modalità. Si ritiene che il carattere «grassetto» proposto nella nota di Federvini possa essere considerato sufficiente ad adempiere alle prescrizioni di cui all’art. 21 del reg. n. 1169/11.
Con riferimento al quarto punto, si fa presente che tra l’elenco delle indicazioni obbligatorie di cui all’art. 9 del reg. n. 1169/11 non è ricompresa la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, mentre essa era esplicitamente prevista all’art. 3, comma 1, f) del D.lgs n. 109/92.
Ad oggi non vi sono strumenti per mantenere o adottare disposizioni nazionali diverse da quelle comunitarie.
La sede dello stabilimento può essere però mantenuta come informazione volontaria aggiuntiva, purché non sia sostitutiva del «nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui alI’articolo 8, paragrafo 1 «prescritto all’art. 9, comma 1.h) del reg. n. 1169/11 e sia riportata in modo da non essere confusa con questo e purché rispetti quanto previsto al capo V del regolamento relativo alle «informazioni volontarie sugli alimenti». L’informazione sulla sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento è infatti una informazione utile non solo per il consumatore ma anche per gli organismi di controllo.
Con riferimento al quinto punto, si là presente che, ai sensi dell’alI. X, punto 1.d), «fatte salve le disposizioni dell’unione che prescrivono altre indicazioni di data, l’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi: – [...]
– dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall’uva, nonché delle bevande del codice NC 2206 00 ottenute da uva o mosto di uva, – delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10% in volume,
– [...]
– degli aceti».
Le altre categorie di bevande alcoliche che non rientrano nelle deroghe sopra elencate sono sottoposte alle prescrizioni del reg. n. 1169/11, compreso I’obbligo di indicare «il termine minimo di conservazione o la data di scadenza» di cui all’art. 9, comma 1.f). Ciò vale sia per bottiglie vendute singolarmente, sia per bottiglie vendute in confezioni multiple, ove la confezione esterna è considerata «alimento preimballato» (preconfezionato) come definito all’art. 2, comma 2.e) del reg. n. 1169/11 e dunque sottoposta agli obblighi che lo stesso dispone per tutti gli «alimenti preimballati» (preconfezionati).
A tale riguardo si comunica, però, che i competenti uffici di questa direzione sono in contatto con la DG SANCO per verificare la possibilità di fare salve le deroghe previste dall’art. 14, comma 7 bis del D.lgs n. 109/92.